Riduzione contributi Cassa Colf nuovo contratto colf e badanti 2020
Gli articoli 10 e 11 del nuovo contratto colf e badanti in vigore da ottobre 2020 hanno introdotto una riduzione dei contributi Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna.
I contratti di presenza e assistenza notturna prevedono un orario convenzionale di 54 ore settimanali, suddivise in 9 ore per notte, per 6 giorni a settimana. I contributi Cassa Colf, del valore di 0,03 euro orari (di cui 0,01 di quota a carico lavoratore e 0,02 di quota a carico datore di lavoro), con il nuovo contratto, vengono calcolati su 8 ore a notte, nel caso di prestazioni di cura, e per 5 ore a notte nel caso di prestazioni esclusivamente di attesa.
Questa discordanza rispetto al reale numero di ore retribuite permette al datore di lavoro di risparmiare nella gestione del rapporto di lavoro.
Con questo provvedimento, le parti firmatarie intendono andare incontro alle famiglie nelle condizioni più sfavorevoli, che necessitano di assistenza 24 ore su 24.
Dovendo assumere due o più collaboratori infatti per garantire un'assistenza costante, queste famiglie si ritrovano spesso a sostenere costi molto elevati.
RIDUZIONE CONTRIBUTI CASSA COLF NUOVO CONTRATTO COLF BADANTI 2020: COME VERSARE IL CONTRIBUTO
Il nuovo conteggio contributivo si applica dall'entrata in vigore del nuovo contratto, ovvero dal 1° ottobre 2020, e Webcolf gestisce il calcolo in automatico.
Sarà sufficiente, al momento di elaborare l'avviso di pagamento dei contributi, riportare in INPS i dati elaborati da Webcolf. Spieghiamo qui la procedura per elaborare gli avvisi di pagamento trimestrali con Webcolf.
In tema di contributi di assistenza contrattuale, il nuovo contratto colf e badanti 2020, all'articolo 53, specifica anche l'obbligatorierà del versamento, e ne preannuncia l'aumento a partire da gennaio 2021; i contributi cassa colf, infatti, avranno un valore di euro 0,06 orari, di cui 0,02 a carico lavoratore e 0,04 a carico datore di lavoro.
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Certificazione di qualità colf badanti 2020
CHE COS'È LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' COLF BADANTI 2020
Nel mese di dicembre 2019 l’Ente Italiano di Normazione, attraverso la pubblicazione della norma Uni 11766, ha introdotto la possibilità per i lavoratori domestici di comprovare le proprie competenze attraverso l'ottenimento della Certificazione di qualità.
Tale certificazione permette agli assistenti familiari di trovare lavoro con più facilità, oltre a ricevere una retribuzione più alta rispetto ai colleghi privi di tale documento.
Attraverso la certificazione, inoltre, i datori di lavoro avranno modo di valutare se il candidato possiede le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.
Per il momento, l’ottenimento della certificazione è completamente volontario. Per ottenerla, sono previsti 3 pre-requisiti:
1) aver lavorato regolarmente per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente nel settore del lavoro domestico; 2) avere una conoscenza di base della lingua italiana; 3) aver partecipato ad un corso di formazione (di almeno 40 ore per le colf e 64 ore per baby-sitter e badanti).
I corsi di formazione saranno disponibili dopo l’accreditamento degli enti, che potranno sia erogare i corsi, sia valutare le competenze con gli appositi esami, e fisicamente attribuire la cerificazione agli assistenti familiari.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' COLF BADANTI 2020: L'INDENNITA' IN BUSTA PAGA
La certificazione di qualità colf badanti 2020 permette ai lavoratori di ricevere un'indennità mensile pari a euro 8,00 per gli assistenti familiari inquadrati al livello B, e di euro 10,00 per gli assistenti familiari inquadrati ai livelli BS, CS e DS.
La certificazione di qualità non permette di riceve l'indennità se il lavoratore è inquadrato ai livelli A e C.
Per il livello DS, invece, in caso di lavoratore convivente, l'indennità dovuta alla certificazione viene assorbita dall'indennità di funzione, già precedentemente prevista per questo tipo di inquadramento.
Data l'attuale impossibilità a frequentare i corsi e quindi ad ottenere questa ceritificazione, l'indennità verrà applicata ai contratti da ottobre 2021.
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Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020
Con il nuovo Ccnl entrato in vigore dal 1° ottobre 2020 é stato modificato, tra le altre cose, anche il periodo di prova.
Nel precedente Ccnl del 2013 il periodo di prova (8 giorni lavorativi) era uniforme per tutti i tipi di contratto, conviventi, non conviventi, diurni, notturni, etc. differenziandolo solo per chi aveva un livello D o Ds (30 giorni lavorativi).
Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020: cosa é previsto da ottobre 2020?
Da ottobre 2020 per tutte le assunzioni in regime di convivenza, nella lettera di assunzione potrà essere previsto un periodo di prova fino a 30 giorni di effettivo lavoro. Per i collaboratori non conviventi restano invece invariati gli 8 giorni di prova per tutti i livelli tranne i D e DS per i quali la prova rimane estesa a 30 giorni di effettivo lavoro.
In questo modo le parti firmatarie del Ccnl hanno dato una risposta alle numerose richieste delle famiglie datrici di lavoro che richiedevano, dato l'importante ruolo ricoperto dalla collaboratrice convivente, di un maggiore lasso di tempo utile a valutare il lavoro svolto.
Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020: come va gestita la prova?
Dopo aver effettuato la comunicazione di assunzione telematica Inps e firmata la lettera di assunzione, dal primo giorno di lavoro comincia di fatto il periodo di prova che terminerà allo svolgimento di tutti i giorni di effettivo lavoro previsti dal Ccnl.
Per essere valido il periodo di prova deve avere le seguenti caratteristiche:
a) deve essere previsto nella lettera di assunzione che deve essere firmata antecedentemente o contestualmente l'inizio del rapporto. Un periodo di prova firmato a rapporto iniziato non è valido.
b) Il periodo di prova non è applicabile nel caso di un contratto che sia stato preceduto da un precedente contratto in somministrazione.
c) Il periodo di prova non si applica nel caso il rapporto sia stato regolarizzato dopo un periodo di lavoro non regolare.
d) L'interruzione del periodo di prova deve avvenire quando la prova è stata svolta almeno per metà per consentire al lavoratore domestico di dimostrare in modo sufficiente le proprie capacità.
e) Il periodo di prova deve riguardare le mansioni specificate nella lettera di assunzione. Esempio: il periodo di prova non sarà valido se il livello assegnato è il livello A quindi la prova doveva riguardare l'effettuazione di pulizie della casa ma però nella pratica la collaboratrice domestica ha svolto mansioni riconducibili al livello B (esempio stiratura).
Nel caso si interrompa il rapporto di lavoro domestico per mancato superamento del periodo di prova e questo non dovesse essere ritenuto valido, si dovrà comunque corrispondere il mancato preavviso. Se invece il periodo di prova é valido, avendo tutte le caratteristiche di cui sopra, le parti potranno recedere dal contratto durante tale periodo senza obbligo di preavviso.
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Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020
Nel settore domestico sono previsti un numero di permessi inferiore rispetto a quelli del lavoro subordinato ordinario. Nel precedente CCNL per il lavoro domestico del 2013 erano stati previsti dei permessi di tipo sindacale, per visite mediche, per formazione professionale, per studio, etc; con il nuovo Ccnl, sono stati introdotti nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020 e ampliati alcuni di quelli già previsti in precedenza.
Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020: quali permessi sono cambiati?
Alcuni tipi di permesso sono rimasti invariati come il permesso per lutto, per studio, per visite mediche documentate mentre altri sono stati modificati:
1) Dal 1° ottobre potranno essere utilizzati dei permessi retribuiti anche per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o del ricongiungimento familiare. E' risaputo che una buona parte delle colf e badanti é di cittadinanza straniera e quindi ogni tanto c'è la necessità di prendere alcune ore di permesso per recarsi ad esempio in Questura. Le parti firmatarie del nuovo Ccnl hanno voluto venir incontro a questo tipo di esigenze permettendo così di utilizzare il monte ore di permessi retribuiti previsti per le visite mediche, anche per tali occasioni.
Il testo del nuovo articolo 19 prevede che:
"I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;
lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato".
2) Un'ulteriore modifica é quella riportata al comma 4 dell'articolo relativo ai Permessi che indica quanto segue:
"Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente."
L'attuale disciplina, stabilita dall’art. 1, co. 342, della legge 160/2019, (legge di bilancio 2020), prevede per il 2020 un totale di 7 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità non fruito dalla madre.
3) Un'ultima modifica é stata introdotta nell'articolo che disciplina i Permessi per formazione professionale prevedendone la fruizione, (nella misura massima di 40 ore annue), già dopo soli 6 mesi di servizio (purchè il contratto sia a tempo pieno e indeterminato). Nel precedente Ccnl, invece, la fruizione di tali permessi era prevista solo dopo 12 mesi di anzianità.
Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020: nuovo congedo per donne vittime di violenza di genere
In linea con la normativa vigente, anche per il settore domestico é ora previsto un periodo di congedo per le collaboratrici che hanno subito violenza.
La colf o badante, inserita in appositi e certificati percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, potrà richiedere un periodo di massimo 3 mesi di permesso.
La collaboratrice dovrà fare richiesta di congedo all'Inps e informare il proprio datore domestico con un preavviso di almeno 7 giorni, fornendo apposita certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
Durante il periodo di congedo, retribuito direttamente dall'Inps, maturano normalmente ferie, tfr e 13esima.
Tale periodo di permesso può essere usufruito dalla collaboratrice anche in modo frazionato nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o su base giornaliera. In caso di frazionamento su base oraria la collaboratrice si può assentare al massimo per metà delle ore di lavoro giornaliere medie.
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Nuove figure contratto colf badanti 2020
Il nuovo contratto colf e badanti in vigore da ottobre 2020 introduce all'art. 9 due novità per quanto riguarda le figure dell'assistenza familiare: unifica l'inquadramento delle babysitter e introduce la figura dell'educatore formato.
NUOVE FIGURE CONTRATTO COLF BADANTI 2020: L'INQUADRAMENTO DELLA BABYSITTER
La figura della babysitter, nel precedente CCNL, poteva essere inquadrata ai livelli A Super, B Super o C Super, in base alle mansioni svolte. AS se la babysitter si occupava di supervisione occasionale, BS per assistenza a bambini autosufficienti e CS per assistenza a bambini non autosufficienti. Non era stato chiarito in modo definitivo il concetto di autosufficienza del bambino.
Con il nuovo CCNL, invece, la babysitter viene inquadrata in qualsiasi caso al livello BS; se il bambino o i bambini assistiti hanno un'età inferiore ai 6 anni, viene aggiunta una specifica indennità, che ha il valore di euro 0,70 orari per le assistenti familiari a ore, di euro 115,76 per le assistenti familiari conviventi a tempo pieno e di 81,10 per le assistenti conviventi a tempo parziale (part-time di 30 ore).
Tale indennità aggiuntiva, corrisposta con il fine di riconoscere l'impegno maggiore richiesto per l'assistenza ai bambini più piccoli, viene meno quando tutti i bambini assititi (se più di uno) hanno compiuto i 6 anni di età.
NUOVE FIGURE CONTRATTO COLF BADANTI 2020: L'EDUCATORE FORMATO
L'educatore formato viene introdotto per la prima volta con il nuovo contratto colf badanti 2020. Come indicato nel testo del contratto, si tratta di un lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti, attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Trattandosi necessariamente di una persona formata si prevede per questa figura l'inquadramento al livello DS.
Con l'accordo integrativo del 28 settembre 2020, si specifica che per assistente familiare educatore formato non si intende la figura dell'educatore professionale disciplinata dalla c.d. Legge Iori, che disciplina le figure dell'educatore socio pedagogico e del pedagogista.
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Pubblicato il nuovo contratto collettivo per colf e badanti
In data 8 settembre é stato pubblicato il nuovo contratto collettivo per colf e badanti tanto atteso che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020.
In questa sezione vengono indicate tutte le novità del Ccnl che i datori dovranno applicare dal 1° ottobre, confrontandole con quanto previsto in precedenza.
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Aggiornamento contratto colf e badanti ottobre 2020
In data 28 settembre i sindacati si sono riuniti e hanno disposto alcune modifiche al Ccnl pubblicato ad inizio settembre.
Alcune sono semplici correzioni a piccoli refusi, altre invece nuove modifiche che cambiano del tutto alcuni passaggi del CCNL. Tra le più significative, viene prevista l'inclusione delle nuove indennità nella c.d. "retribuzione globale di fatto". Con questa nuova disposizione le parti hanno voluto comprendere le indennità in qualsiasi elemento che viene retribuito alla colf, badante o baby sitter come ferie, 13esime, tfr, straordinari, ecc...
Oltre a questo sono stati anche modificati gli importi di alcune indennità prevedendo ad esempio 0,58 € orari per chi assiste più persone invece di 0,43 € previsti prima. E' stata poi stabilita un'indennità ridotta per le baby sitter (che seguono bambini di età inferiore a 6 anni) assunte con contratto di convivenza part-time 30 ore.
In caso di certificazione di qualità poi, le indennità sono state espresse solo con valori mensili ed é stato specificato che saranno applicabili sono dal 1° ottobre 2021, non dal 1° ottobre 2020.
Stiamo nuovamente variando Webcolf per adeguarlo alle nuove modifiche. Considerato il periodo dei contributi e quindi la necessità di evitare arresti per aggiornamenti dei nostri server oltre al fatto che avevamo predisposto il programma rendendo già possibile l'elaborazione dei nuovi costi e della lettera di assunzione, la nuova versione aggiornata sarà messa in linea il giorno 11.10 prossimo. Dopo tale data renderemo possibile elaborare i cedolini di ottobre, assorbire automaticamente le indennità con acconti futuri aumenti, un messaggio di avviso per ricordare di verificare l'inquadramento del personale inquadrato al livello A.
Tutto per cercare, come al solito, di rendere semplice la gestione!
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Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf
Il precedente Ccnl colf e badanti prevedeva una gestione dell'inquadramento della colf basato sull'esperienza pregressa e sulla pluralità o meno delle mansioni.
In particolare il vecchio Ccnl prevedeva l'inquadramento al livello A nel caso di colf, senza esperienza, che fosse adibita a mansioni di pulizia della casa ma anche di stiro, preparazione pasti, lavanderia ecc (collaboratore polifunzionale). Allo scattare dei 12 mesi di esperienza (per maturare i quali venivano sommati sia i mesi di precedenti rapporti più i mesi del rapporto in corso) la colf polifunzionale veniva inquadrata al livello B, con conseguente aumento di livello e di retribuzione.
Webcolf, al momento dell'inserimento dei dati della nuova colf polifunzionale, se veniva indicato un livello A, richiedeva subito all'utente i mesi di esperienza pregressa della colf, per poter determinare il momento in cui la colf sarebbe passata al livello B, in automatico.
Se invece la collaboratrice si occupava solo di una mansione ben definita come solo le pulizie di casa, solo lavanderia, etc. poteva rimanere inquadrata al livello A per tutta la durata del rapporto.
Eliminato il passaggio automatico da livello A a B per le colf nel nuovo Ccnl 2020
Con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl, tutte le colf assunte a partire dal 1° ottobre 2020 non transiteranno più dal livello A al livello B dopo 12 mesi ma, se svolgono compiti di assistenza familiare polifunzionale, dovranno essere inquadrate al livello B... ma solo quando avranno acquisito esperienza!
Approfondendo la lettura si evince che la prassi quindi non é di fatto cambiata:
la collaboratrice che svolge le singole mansioni, anche con esperienza, previste per il livello A (solo pulizie generiche, solo lavanderia, solo aiuto cucina, ecc) é da inquadrare a tale livello e vi potrà rimanere, come nelle previsioni del precedente CCNL;
la colf che svolge più mansioni tra quelle indicate ed é senza esperienza e quindi lavora sotto il controllo diretto del datore di lavoro privato, può essere inserita al livello A. E' dovuto però il passaggio della collaboratrice al livello B nel momento in cui non ci sia più bisogno di un controllo costante ed ha poteri di iniziativa del tipo quali pulizie da svolgere, quali lavaggi effettuare programmando i vari elettrodomestici, etc. Nella descrizione delle mansioni relative al livello B infatti si annovera il collaboratore polifunzionale con esperienza.
Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf nel nuovo Ccnl 2020: conclusioni
Per concludere quindi vi è un maggiore margine di discrezionalità nel passaggio da A a B, contrariamente al precedente Ccnl che lo applicava in automatico dopo un certo periodo di tempo. La valutazione principale è verificare se è necessaria la presenza e la direzione costante del datore di lavoro nello svolgimento dei vari compiti polifunzionali o se invece è stato raggiunto un grado di autonomia che, nello svolgimento dei vari lavori, ancorchè di carattere esecutivo, la rende superflua.
Da precisare che molte colf, anche se inquadrate al livello A, godono di una paga più alta con un superminimo o un acconto futuri aumenti che migliora il trattamento economico complessivo. Tale maggiore importo sarà comunque utile a compensare il mancato passaggio dal livello A al livello B.
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Colf e badanti contratto 2020 novità da ottobre
In data 08/09/2020 é stato pubblicato il nuovo contratto colf e badanti 2020 che entra in vigore il 01/10/2020, sostituendo il vecchio Ccnl del 2013.
COLF E BADANTI CONTRATTO 2020 NOVITA' DA OTTOBRE
Di seguito, per una prima analisi, l'elenco delle novità principali del nuovo contratto colf e badanti 2020:
non é più previsto il passaggio dal livello A al livello B per le colf polifunzionali senza esperienza. Ora se la colf svolge più mansioni (sia pulizie, che stiro, che lavanderia, ecc) é direttamente inquadrata al livello B. Maggiori informazioni al nostro articolo Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf
La figura della baby sitter si fonde con quella di tata prevedendo sempre il livello BS come inquadramento. Le baby sitter che assistono bambini con età inferiore ai 6 anni, data la maggiore responsabilità richiesta, avranno diritto ad un'indennità aggiuntiva rispetto alla paga sindacale del livello BS base.
La badante che presta assistenza a più di una persona non autosufficiente, ha diritto ad un'indennità aggiuntiva.
Nasce la figura dell'assistente educatore formato, assunto con lo scopo di seguire persone con disabilità psichica, o disturbi dell'apprendimento/relazionali, all'interno di un progetto educativo specifico.
Le collaboratrici assunte con livelli B, BS, CS (per qualsiasi contratto) o DS (solo non conviventi), in possesso della certificazione di qualità, avranno diritto ad un'indennità aggiuntiva.
Ai fini del versamento dei contributi relativi alla Cassa colf, sono state stabilite un massimo di ore settimanali convenzionali per i contratti notturni di presenza e assistenza. Per la presenza, anche se la badante é assunta con un full-time 54 ore, ai fini della cassa colf sono conteggiate solo 30 ore settimanali mentre, per l'assistenza notturna, 48 ore.
Il periodo di prova aumenta a 30 giorni di effettivo lavoro per tutti i conviventi. Per colf e badanti non conviventi invece resta tutto com'era in precedenza, con 30 giorni per livelli D e DS e 8 giorni per tutti gli altri.
La badante che sostituisce quella principale convivente durante i riposi, avrà diritto, dal 1° ottobre, anche al vitto e alloggio in natura o denaro.
Se la colf o badante durante le ferie dovesse contrarre una qualsiasi patologia, tale da portare al ricovero ospedaliero, tali giornate saranno indicate come malattia.
Dal 1° ottobre si potranno utilizzare i permessi retribuiti anche per incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o ricongiungimento familiare.
Al padre lavoratore domestico spettano ora 7 giorni di permesso nel caso di nascita di un figlio.
Anche per il settore domestico sarà riconosciuto d'ora in poi un periodo di congedo alle collaboratrici che hanno subito violenza. Il congedo, che sarà retribuito dall'Inps, potrà essere di massimo 3 mesi e potrà essere usufruito nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o giornaliera.
Nel caso di presenza di sistemi di videosorveglianza nell'abitazione del datore/assistito, quest'ultimo deve indicarlo al momento dell'assunzione; inoltre, é fatto divieto di apporre telecamere nell'alloggio privato del collaboratore nonchè nei servizi igienici.
In caso di decesso del datore di lavoro, rispondono in solido, oltre ai familiari coabitanti, anche i coniugi, le persone unite da unione civile o stabile convivenza di fatto se tale legame é certificato da registrazione storico anagrafica e comunque nel limite dei debiti contratti dal defunto solo dopo tale registrazione.
A breve pubblicheremo nuovi articoli in merito a Colf e badanti contratto 2020 novità da ottobre.
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Calcolo dei contributi Inps di colf o badante
Per comprendere appieno il conteggio dei contributi INPS per le colf o badanti é necessario sapere che le ore contributive su cui si calcolano i contributi non coincidono con le ore lavorate, ma vengano conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
Ne consegue che nel conteggio delle ore del mese e quindi poi del trimestre, non si conteggiano le ore considerando le giornate presenti esattamente nel periodo di riferimento ma le settimane che vanno da domenica a sabato (ore lavorate, festività, ferie, malattia, infortunio, ecc..) e i cui sabati rientrano nei mesi di riferimento. Ad esempio, per il calcolo delle ore contributive del primo trimestre (gen, feb, mar) si contano le ore dall'ultima domenica di dicembre (tranne nel caso in cui l'ultimo giorno di dicembre sia sabato) all'ultimo sabato di marzo. Se marzo non termina di sabato le ore fatte nei giorni seguenti all'ultimo sabato di marzo saranno calcolate nella prima settimana di aprile e quindi nel trimestre successivo.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS COLF E BADANTI
Il calcolo dei contributi si ottiene moltiplicando le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota contributiva prevista nel caso specifico.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Le aliquote contributive (riportate qui) variano in base a: - retribuzione oraria effettiva; - ore contributive dal collaboratore in una determinata settimana (ore lavorate, festività, ferie, malattia, infortunio, ecc); - tipo di contratto (determinato, determinato per sostituzione o indeterminato); - eventuale parentela tra datore e collaboratore.
Nello specifico un approfondimento per gli elementi sopra indicati:
Retribuzione oraria effettiva: composta da base oraria (per collab. mensilizzati data da mensile pattuito : 4,3334 settimane medie in un mese : ore settimanali standard) + quota di vitto e alloggio orario (solo per conviventi) + quota di 13esima dell'8,33%. Il vitto alloggio va conteggiato a prescindere dal fatto che sia corrisposto in natura o denaro. Se ad esempio un collaboratore non convivente ha una paga di 5 € l'ora ai fini contributivi sono 5,42 €. In questo modo si versano contributi anche sulla 13esima e vitto alloggio, elementi che non comportano un conteggio di ore nel cedolino ma che costituiscono comunque parte della retribuzione corrisposta dal datore.
Ore contributive settimanali: nel momento dell'elaborazione del cedolino, viene moltiplicata l'aliquota contributiva per le ore contributive di ogni settimana contributiva che compone il mese. E' stata prevista infatti dall'Inps un'aliquota diversa per le settimane in cui sono presenti un numero di ore contributive oltre le 24 (applicando un'aliquota fissa) e le settimane fino alle 24 ore contributive (applicando un'aliquota variabile che dipende dalla fascia in cui ricade la retribuzione effettiva oraria).
Tipo di contratto: l'Inps prevede aliquote diverse nel caso di rapporti a tempo indeterminato (o determinato per sostituzione) rispetto al tempo determinato, per il quale è previsto un contributo aggiuntivo per finanziare la Naspi (disoccupazione).
Contributo CUAF compreso o escluso: il contributo CUAF, totalmente a carico del datore di lavoro, ha lo scopo di finanziare la Cassa Unica Assegni Familiari istituita dall'Inps. Attraverso quest'ultima vengono erogati gli importi relativi agli assegni nucleo familiare per cui i collaboratori domestici fanno domanda all'Inps. Nel lavoro domestico infatti é l'Inps a corrispondere l'importo dell'ANF direttamente al collaboratore domestico. Nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) entro il 3° grado conviventi, l'Inps prevede un'aliquota diversa, senza quota CUAF dato che il datore e il collaboratore fanno parte dello stesso nucleo familiare.
ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI
Per comprendere quanto sopra, può essere utile sviluppare un esempio di calcolo dei contributi effettuato nel mese di agosto 2020 per un collaboratore non convivente, assunto a tempo indeterminato per 8,50 € l'ora per 25 ore settimanali ma che é stato assente un giorno.
Avendo un orario di 25 ore settimanali l'aliquota contributiva sarà quella prevista per settimane contributive superiori a 24 ore. La prima settimana di tale mese però la collaboratrice é rimasta assente e quindi la settimana contributiva é di sole 20 ore invece delle solite 25.
Nel conteggio é necessario tener conto del fatto che i contributi di agosto si conteggiano a partire da domenica 26 luglio e fino a sabato 29 agosto.
Webcolf, come stabilito dall'Inps, calcola 4 settimane da 25 ore l'una con aliquota fissa di 0,26 € l'ora (tempi indeterminati, con settimane contributive superiori a 24 ore) e una settimana da 25 ore con aliquota di 0,41 € (tempi indeterminati con settimane fino a 24 ore e retribuzione effettiva compresa tra 8, 11 e 9,86 €).
Il conteggio é quindi il seguente:
- 100 ore x 0,26 = 26,00 €
- 20 ore x 0,41 = 8,20 €
Totale 34,20 per 120 ore contributive come indicato alla voce "Contr. carico coll." nel cedolino qui in alto.
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Rientro in Italia della colf e badante
RIENTRO IN ITALIA DELLA COLF E BADANTE
Dato che la diffusione del virus continua a preoccupare, in particolar modo a seguito di focolai verificatisi in occasione di viaggi all’estero, le istituzioni italiane hanno disposto una serie di restrizioni per il rientro in Italia dei viaggiatori, e di consieguenza di colf e badanti, che spesso trascorrono il periodo di ferie all'estero.
RIENTRO IN ITALIA DELLA COLF E BADANTE: LE DISPOSIZIONI PER OGNI PAESE DI PROVENIENZA
Il Ministero della Salute suddivide i diversi paesi del mondo in 5 elenchi, per ciascuno dei quali sono previste diverse regolamentazioni per il rientro in Italia, valide fino al 25 ottobre 2021.
ELENCO
STATI O TERRITORI
DISPOSIZIONI
A
Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non è prevista nessuna limitazione né l’obbligo di dichiarazione tramite Passenger Locator Form (PLF).
B
Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
-
C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Per coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o di questi Stati, è obbligatorio:
- compilare prima della partenza il PLF e presentarlo ai controlli; - presentare la Certificazione verde COVID-19.
Non è necessario il periodo di quarantena.
Tuttavia, la mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o molecolare.
D
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario:
Chiunque rientra da uno dei Paesi di questo elenco, può evitare l'isolamento fiduciario se rispetta i seguenti requisiti:
- compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; - sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia - presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente che attesti l'avvenuta vaccinazione (non è ammesso il certificato di guarigione)
Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni)
L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone, sia il certificato di vaccinazione. Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:
- compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; - sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia; - comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; - raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato; - sottoporsi ad isolamento fiduciario per 5 giorni - sottoporsi al termine dell’isolamento ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
E
Tutti gli Stati e territori non espressamente riportati in altro elenco*
Al rientro in Italia, è necessario:
1) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo 2) compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; 3) comunicare quanto prima il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consultare la seguente pagina; 4) raggiungere la propria destinazione finale in Italia con mezzo privato; 5) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni; 6) sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
*Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka sono state invece emesse disposizioni specifiche.
L'eventuale periodo di quarantena che la colf o badante dovrà osservare dev'essere gestito come ferie (FE) o assenza non retribuita (AD). Per il personale domestico deve considerarsi una scelta (spesso necessaria ma comunque non imposta dal datore di lavoro) recarsi in questo periodo in uno dei paesi sopra citati nonostante quanto disposto dalla normativa in termini di rientro.
Se però il medico della collaboratrice dovesse averla fatto un certificato di malattia, é necessario indicare la causale M (per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato) che é sempre a carico del datore nel settore domestico. Considerato comunque che vi sono 15 giorni massimi di calendario retribuiti per malattia, sappiamo che questi collaboratori poi avranno esaurito ogni possibilità di ulteriori assenze.
COME ASSICURARSI CHE LA COLF O BADANTE ABBIA OSSERVATO LE DISPOSIZIONI VIGENTI?
Al momento del rientro al lavoro, il datore di lavoro può richiedere alla lavoratrice di compilare un'autodichiarazione che attesti la presa visione e ottemperanza delle disposizioni previste per il contenimento dei contagi da covid-19.
Il lavoratore, infatti, è tenuto a conoscere le disposizioni vigenti e ad organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle condizioni previste. Il ritardato rientro al lavoro, dovuto a colpevole negligenza del lavoratore che non ha considerato, ad esempio, eventuali periodi di isolamento fiduciario, potrà essere oggetto di eventuali provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro.
Si riporta di seguito un modello di testo da personalizzare:
EFFETTUAZIONE FERIE IN ITALIA/ESTERO E MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto/a, ………………………………………………………, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini di permettere la corretta valutazione e applicazione della normativa anticovid da parte del datore di lavoro,
DICHIARO
sotto la mia responsabilità di aver concordato con il datore di lavoro …………………………………………. un periodo di ferie dal …/…/…………… al …/…/…………… e che durante tale periodo ho soggiornato in: - Italia - Estero : ……………………………………………………………….. (specificare quale / quali paesi)
Dichiaro di essere rientrato in Italia il …../…./……………, di aver consultato le norme/procedure aggiornate previste nel sito www.viaggiaresicuri.it e di essermi sottoposto alle misure sanitarie previste.
Data___________________
Firma_________________________
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Scheda retribuzione e analisi costo colf e badante
Webcolf permette di consultare la scheda retribuzione e l'analisi completa del costo colf e badante.
Ciò permette al datore di lavoro di capire l'entità della spesa mensile da sostenere per la gestione del rapporto di lavoro.
Scheda retribuzione e analisi costo della colf e badante: le voci del prospetto
L'analisi del costo mostra il prospetto dell'intero anno considerato, da gennaio a dicembre, riportando tutte le voci dei cedolini elaborati.
Nello specifico, il prospetto riporta nella prima parte un riepilogo delle condizioni contrattuali, indicando:
- inquadramento - regime di convivenza o non convivenza - (eventuale) vitto e alloggio - retribuzione oraria concordata - retribuzione minima sindacale - indennità di funzione - scatti di anzianità - indennità assorbibile - acconto futuri aumenti - eventuali liquidazione dei ratei in paga oraria.
Nella seconda parte, il prospetto riporta le voci relative alla retribuzione, ovvero:
- competenze (il totale lordo) - contributi a carico collaboratore (contributi INPS + Cassa Colf) - retribuzione netta (totale lordo - contributi a carico collaboratore).
Partendo poi dalla retribuzione lorda, sommando tutti i valori (e sottraendoli se negativi) si riesce a giungere al costo complessivo del lavoratore, quindi:
Retribuzione lorda + contributi a carico datore (contributi INPS + Cassa Colf) = costo di cassa (il costo mensile dato dalla retribuzione lorda + la somma dei contributi a carico datore e a carico collaboratore)
+ ratei maturati nel mese (ferie, tredicesima e tfr). Nel caso vengano corrisposti degli aumenti di retribuzione o dei cambi di inquadramento che modificano l’importo orario, il valore dei ratei maturati, se viene rivalutato con la nuova paga, tiene conto, nel mese di competenza, della rivalutazione del pregresso. Il valore di costo del mese, in questo caso, potrebbe essere significativamente più elevato. - ratei goduti nel mese (se avviene la liquidazione mensile di uno o più ratei) = costo effettivo (il costo mensile totale del rapporto di lavoro)
Si indicano infine le ore lavorate in modo da avere anche un costo orario (costo effettivo : ore lavorate).
Per una veloce impressione sull’andamento dei costi mensili, abbiamo unito alla scheda retribuzione e analisi costo colf e badante un istogramma:
La voce "Costo effettivo" corrisponde alla voce Costo mese presente in ogni cedolino in basso, vicino al netto totale. Tale voce è utile nei casi in cui il datore di lavoro possa usufruire di rimborsi economici da parte della propria azienda in un contesto di Welfare aziendale o nei casi di amministratore di sostegno, dove risulta utile, al giudice tutelare, conoscere l’esatto esborso legato all’assistenza.
Considerate le modifiche introdotte, la scheda dei costi risulta conforme a tutto quanto sopra indicato per le elaborazioni effettuate a partire da aprile 2020.
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