1. Assunzione minori
La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 e le altre leggi successive di modifica in materia di tutela del minore, come ad esempio la n. 296 del 27/12/2006, prevedono alcuni obblighi per il datore di lavoro che assume minorenni che, se non vengono rispettati, possono comportare sanzioni.
La disciplina distingue nella categoria "minori" le seguenti sottocategorie:
- bambini: che non hanno compiuto i 16 anni e che sono soggetti all'obbligo scolastico;
- adolescenti: compresi dai 16 ai 18 anni che non sono più soggetti all'obbligo scolatisco.
Rimangono esclusi dalle norme di tutela dei minori, però, gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
- servizi domestici in ambito familiare;
- prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
L'art. 26 del CCNL dei collabortori domestici, rinnovato il 28 settembre 2020, ammette l'assunzione di minori adolescenti a patto che:
1. i soggetti abbiano almeno 16 anni compiuti;
2. l'ammissione al lavoro non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico e sia compatibile con la tutela della salute;
3. i soggetti non siano addetti al lavoro notturno;
4. venga rilasciata da parte dei genitori o di chi esercita la potestà, una dichiarazione scritta di consenso, oppure, nella lettera di assunzione, venga prevista una sezione apposita, che sarà compilata dai genitori.
Per quanto riguarda l'idoneità lavorativa del dipendente, che nel settore privato deve essere certificata dal medico del lavoro, nulla è specificato per i lavoratori domestici.
Quando però si assume un lavoratore minorenne, al fine di tutelare maggiormente il datore di lavoro, consigliamo di far fare una visita medica al lavoratore, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione richiesta; la visita dovrà essere effettuata presso un medico del servizio sanitario nazionale (come il medico di base).
Sarebbe consigliabile, inoltre, ripetere la visita ad intervalli non superiori ad un anno, in modo da accertare l'idoneità anche durante il rapporto di lavoro.
Come precisato nel Ccnl, infatti, il datore di lavoro è tenuto a particolare cura del lavoratore minorenne, per lo sviluppo della sua personalità professionale, morale e fisica.
2. Assunzione lavoratori studenti
Il Ccnl del lavoro domestico prevede che gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo stato, ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.
Essi devono essere inquadrati nelle categorie B, BS o C e pagati con la retribuzione mensile indicata nelle tabelle annuali per i rapporti a tempo parziale.
Tale orario deve comunque essere contenuto interamante:
- tra le 6 e le 14;
- tra le 14 e le 22;
- nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni alla settimana.
Le prestazioni che eccedono l'orario concordato poi verranno retribuite con la maggiorazione prevista dall'art. 16 del contratto se collocate fuori dalla fascia oraria precedentemente individuata. Al contrario, se all'interno della stessa fascia verranno retribuite con la stessa retribuzione oraria di fatto.
3. Esistenza vincolo di parentela tra datore e collaboratore
Qualora sussistano vincoli di parentela tra datore di lavoro e collaboratore si presume che le prestazioni siano rese per motivi di affetto e non come conseguenza di un rapporto lavorativo. Vi è quindi una presunzione di gratuità.
Ciò però non esclude che sia possibile instaurare un rapporto di lavoro assicurabile tra i due contraenti parenti o affini. L'assicurazione è possibile con provata esistenza del rapporto lavorativo e non affettivo.
Tale prova di esistenza può ritenersi acquisita con la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata dai due interessati, salva la facoltà dell'inps di accertare il vincolo di subordinazione.
L'ente stesso, infatti, stabilisce una valutazione caso per caso in base alla situazione, al grado di parentela e di convivenza o meno.
Spetta quindi al collaboratore e al datore dimostrare l'esistenza di tale vincolo di subordinazione.
Solitamente è prova il pagamento della retribuzione mediante bonifico o assegno, ovvero tramite mezzi certificati e rintracciabili.
C'è da sottolineare però che il contratto di lavoro tra coniugi, parenti o affini, è ammesso sempre nei seguenti casi:
1. assistenza a ciechi civili;
2. assistenza ad invalidi che beneficiano dell'indennità di accompagnamento;
3. perpetue a servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico;
4. prestazioni rese a favore di componenti di comunità familiari religiose o militari;
5. assistenza a mutilati e invalidi civili.
Per quanto riguarda le particolarità la giurisprudenza prevede che:
- non è configurabile un rapporto di lavoro domestico tra coniugi o conviventi more uxorio (tranne nei casi sopracitati);
- le prestazioni domestiche in favore di parenti o affini di 1°grado, indipendentemente dalla convivenza o meno, sono considerate prestate per motivi affettivi. Ci sono comunque delle eccezioni, ad esempio se la nonna, collaboratrice domestica, si dimette dal suo attuale lavoro perchè decide di fare la babysitter al nipote nato e viene per questo retribuita dal figlio, che diviene suo datore di lavoro.
- In caso di affini o parenti di 2° e 3° grado non conviventi la presunzione di gratuità si attenua ed è possibile assicurare il rapporto se sussistono i vincoli di subordinazione mentre normalmente non vi è subordinazione in caso di convivenza.