Calcolo del trattamento di fine rapporto da erogare in sede di dimissioni o di licenziamento
Momento di corresponsione
Facendo base sull’art. 2120 del c.c. il trattamento di fine rapporto deve essere pagato successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro causata dalle dimissioni o dal licenziamento. Il trattamento di fine rapporto, proporzionato alle ore di lavoro svolte, va corrisposto anche se il rapporto si interrompe durante il periodo di prova, a patto che il rapporto abbia avuto una durata uguale o superiore a 15 giorni, periodo minimo utile per far maturare la quota mensile intera.
Il trattamento di fine rapporto matura anche durante i periodi di assenza per ferie, malattia, maternità o concedo matrimoniale. Anche la tredicesima è utile per il calcolo complessivo del trattamento di fine rapporto, insieme a tutti gli elementi corrisposti in forma costante (come ad esempio un premio corrisposto ogni mese).
Calcolo
Tutti gli elementi utili, sopra ricordati, vanno a costituire la retribuzione utile al calcolo dell’indennità. Tale somma va divisa per 13,5 e costituisce la quota annuale da accantonare e rivalutare annualmente.
Il tfr accantonato al 31.12 dell’anno precedente va infatti rivalutato secondo il seguente coefficiente: 1,5 % + 75% dell’aumento del costo della vita determinato dall’ISTAT.
Il coefficiente annuale si applica su quanto maturato l’anno precedente, con il sistema della capitalizzazione applicato per anno solare. Al momento del pagamento della somma, infine, il trattamento di fine rapporto maturato al 31.12 viene rivalutato al mese di corresponsione, tenendo presente la comunicazione mensile fornita dall’ISTAT.
Ricevuta
È buona norma consegnare un prospetto contenente le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, facendosi controfirmare una copia che conferma l’avvenuto pagamento della somma, determinata secondo le regole previste dal contratto collettivo di categoria.
È possibile consultare i coefficienti ISTAT di rivalutazione annuale utili al calcolo del TFR nel menù "Risorse" di Webcolf.
Calcolo del trattamento di fine rapporto in busta paga
Il programma Webcolf indica il tfr maturato in ogni busta paga in modo automatico; il tfr indicato in ogni cedolino si considera denaro accantonato che il datore di lavoro dovrà corrispondere al momento della cessazione del rapporto.
Nonostante ciò, per venire incontro a delle specifiche richieste, Webcolf permette anche di ricomprendere la quota mensile di tfr nella retribuzione. Si avverte che ciò è comunque in contrasto con la normativa in vigore e potrebbe dare luogo a ripetizioni del pagamento e vertenze di natura sindacale.
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