Pagare lo stipendio della colf in contanti: si può?

Pagare lo stipendio della colf in contanti

La Legge di Bilancio 27/12/2017 n° 205, pubblicata nella G.U. il 29/12/2017 ha stabilito all'art. 910 che:

"A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni."

Per quanto riguarda invece il lavoro domestico la legge di bilancio specifica poi all'art. 913:

"le disposizioni non si applicano [...], né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

Noi però consigliamo ugualmente al datore di lavoro domestico di corrispondere la retribuzione alla collaboratrice con modalità tracciabili in modo che nell'eventualità di contestazioni in sede sindacale, ci sia prova certa di quanto pagato.

Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili, per cui le badanti assunte con livello CS e DS, devono essere pagate in modo tracciabile affinchè sia possibile poi portare le spese per persone non autosufficienti in detrazione come spiegato in questo articolo.

Il limite massimo all'utilizzo del contante, definito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1 comma 384 è stato fissato a 4.999,99 euro e tutt'oggi, nel 2024, è in vigore tale importo.

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