Da Gennaio 2013 per i collaboratori domestici l'importo orario dei contributi è stato differenziato ulteriormente non solo in base al numero di ore settimanali lavorate (più o meno 24) ma anche in base al tipo di rapporto di lavoro.
Tale specificazione nasce da una novità introdotta dalla Riforma Fornero: per finanziare l'Aspi,ovvero la nuova l'indennità di disoccupazione, viene richiesto al datore di lavoro domestico, per i rapporti a tempo determinato, un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile.
C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.
A seguito, quindi, dell'introduzione di suddetto contributo, che si applica ai rapporti di lavoro in essere dal 1 gennaio 2013, l'inps ha creato due tabelle contributive distinte: una senza contributo, che si applica ai contratti a tempo indeterminato o determinato con motivazione sostituzione di collaboratore assente, e l'altra con il contributo addizionale, che si applica ai rapporti a termine con altra motivazione.
La circolare INPS del 25 febbraio 2013, poi, precisa che verrà restituito il contributo degli ultimi sei mesi nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
Inoltre nel caso il datore riassuma il lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine può avvenire la restituzione con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.
Per richiedere il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica attraverso il sito inps, il contact center (n. gratuito 803164 o 06 164164 da telefono cellulare) o intermediari di tale istituto. Per le modalità di rimborso si attende un nuovo messaggio INPS.
Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall'INPS al momento della generazione del bollettino mav o dell'utilizzo di altre modalità di pagamento, salvo che il datore abbia comunicato al contact center che l'assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.
Per ulteriori informazioni circa il calcolo dei contributi di colf e badani e le modalità di elaborazione mav si legga questo articolo del manuale cliccando qui