Festività soppresse colf e badanti: vengono riconosciute?
Il CCNL colf e badanti all'art. 16 comma 5 indica quanto segue:
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Di fatto, per i lavoratori domestici i giorni corrispondenti a festività soppresse sono a tutti gli effetti dei normali giorni lavorativi.
Festività soppresse colf e badanti: cosa indicare nel calendario delle presenze
Per indicare correttamente le presenze per questi giorni è sufficiente indicare le ore lavorate come di consueto, oppure non indicare nulla se, in caso di orario part-time, il giorno da contratto non è lavorativo.
Le festività riconosciute sono invece:
1° gennaio,
6 gennaio,
lunedì di Pasqua,
25 aprile,
1° maggio,
2 giugno,
15 agosto,
1° novembre,
8 dicembre
25 dicembre,
26 dicembre,
S. Patrono.
Webcolf indica in automatico la festività nel calendario delle presenze mensili, inserendo il codice F seguito dal numero di ore che dovranno essere retribuite come festività.
Nello specifico, per i contratti a ore le festività vengono retribuite per 1/6 dell'orario settimanale; per i contratti in regime di convivenza con paga mensilizzata, invece, vengono retribuite per 1/26 del mensile. Se invece cadono di domenica, in quanto festività non godute, alla retribuzione del mese viene aggiunto 1/6 dell'orario settimanale.
Per maggiori informazioni in merito a come vengono retribuite le festività, si legga qui.