Cosa spetta alla colf o badante in maternità
La colf o badante deve astenersi dalle prestazioni e andare in maternità obbligatoria:
- due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo il caso in cui la collaboratrice si avvalga della flessibilità di proseguire il lavoro fino all'inizio del nono mese di gestazione, situazione particolarmente poco frequente nel caso di lavoro domestico;
- nei tre mesi successivi il parto, salvo il caso in cui la la madre si sia avvalsa della flessibilità, in tal caso ha diritto a quattro mesi successivi.
- se l'evento del parto avviene dopo la data preseunta del parto, spetta l'indennità per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
La collaboratrice ha diritto all'indennità di maternità corrisposta dall'Inps solamente se nei 24 mesi precedenti l'inizio della maternità obbligatoria sono stati versati 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello domestico o, in alternativa, 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo.
La domanda va presentata o mediante un patronato, un caf, un sindacato o, per i lavoratori domestici in possesso di SPID , in autonomia nel sito dell'Inps.
Esempio
Riportiamo di seguito un esempio di calcolo indicativo della retribuzione Inps in caso di maternità di una colf assunta a Gennaio 2024 ( non convivente ) per 20 ore settimanali e 9 euro di retribuzione lorda l'ora il cui periodo di maternità obbligatoria è pari a 5 mesi.
Sulla base della circolare Inps n° 61 del 06.05.2024 la retribuzione convenzionale oraria risulta pari a 9,40 euro poichè la sua retribuzione oraria effettiva è di 9,75 euro.
Innanzitutto occorre calcolare la retribuzione media mensile e successivamente l'80% del risultato.
9,40 euro ( retribuzione convenzionale ) x 20 ore settimanali x 4,3334 ( settimane medie in un mese )= 814,68 euro di retribuzione media mensile.
L'80% di 814,68 è paria a 651,74 euro ( retribuzione mensile convenzionale ).
651,74 euro x 5 mensilità= 3258,7 euro ( indennità convenzionale corrisposta dall'Inps x 5 mesi di maternità ).
Per quanto riguarda gli oneri del datore di lavoro per il periodo di gravidanza sono interamente a suo carico ferie e tfr, mentre la tredicesima risulta essere a suo carico per il 20%, indipendentemente dal fatto che l'Inps accetti o meno la richiesta di maternità da parte della colf o badante ( sulla base dei contributi versati ).
Per la stessa collaboratrice di cui all'esempio sopra riportato il costo del tfr sarà calcolato nella maniera seguente:
9 euro ( retribuzione oraria ) x 20 ore settimanali x 4,3334 ( settimane medie in un mese )= 780,01 euro ( retribuzione media mensile ).
780,01 : 13,5 ( coefficiente tfr )= 57,78 euro ( rateo tfr mensile )
57,78 x 5 mesi = 288,90 euro ( tfr maturato durante il periodo di maternità ).
Per quanto riguarda invece le ferie maturate dalla collaboratrice in questo periodo il calcolo è il seguente:
20 ore settimanali x 4,3334 ( settimane medie in un mese ) : 12 mesi= 7,22 ore di ferie maturate al mese.
7,22 ore di ferie mensili x 5 mesi di maternità = 36,11 ore di ferie maturate durante il periodo di maternità per un costo di:
36,11 ore x 9 euro di retribuzione oraria = 325 euro.
Infine in merito alla tredicesima il datore dovrà calcolarne il 20 % e quindi:
780,01 ( retribuzione media mensile ) : 12 mesi = 65 euro ( rateo mensile )
65 euro x 5 mesi = 325 euro ( rateo di tredicesima al 100% maturato nei 5 mesi )
L'80% di 325 euro è pari a 65 euro ( importo relativo la tredicesima dovuta dal datore nel periodo di maternità obbligatoria ).
Il totale del costo per il datore di lavoro è pari, per il periodo relativo la maternità, ad euro 678,90.
Si evidenzia che anche nel caso di maternità anticipata la retribuzione corrisposta dall'Inps segue lo stesso calcolo sopra riportato, altresì i ratei di tfr e ferie a carico del datore di lavoro, così il rateo di tredicesima ( ricordiamo 20% a carico del datore e 80% a carico dell'Inps ).
Chi paga i contributi in caso di maternità
Nel caso di maternità della colf il datore non ha l'onere di pagare i contributi in quanto non vi è un'erogazione di retribuzione.
Va quindi elaborato un Pagopa indicando le settimane contributive lavorate prima e dopo la maternità.
Se la collaboratrice rimane assente per maternità per un intero trimestre contributivo l'Inps richiede necessariamente la sospensione dei contributi entro la fine del trimestre, il datore quindi non dovrà elaborare un mav pari a 0.
Si precisa che i cedolini devono essere elaborati dal datore di lavoro durante tutto il periodo di maternità, sia nel caso in cui la collaboratrice riesca ad accedere alla maternità indennizzata dall'Inps sulla base dei contributi versati, sia nel caso in cui la maternità non venga indennizzata.
Cassa Colf
Si segnala che per le collaboratrici in stato di gravidanza il cui datore di lavoro versa regolarmente la Cassa Colf, sono previste delle prestazioni.
La Cassa Colf provvede a rimborsare infatti tutte le spese sanitarie inerenti la gravidanza, sostenute dalle lavoratrici iscritte in dolce attesa, per l'intero periodo riconosciuto, nel limite massimo annuo di euro 2.000,00 ( sono esclusi i farmaci ).
La Cassa Colf prevede anche una contributo una tantum di maternità in caso di nascita di un figlio. La richiesta di tale contributo deve essere presentata dalla collaboratrice domestica alla Cassa Colf unitamente al certificato di nascita e al certificato di attribuzione del codice fiscale del neonato. La disponibilità annua per la presente garanzia è di euro 500,00 per neonato.
Nel caso in cui la collaboratrice domestica perdesse tali importi a seguito del mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, questo potrebbe essere chiamato a rimborsare direttamente la collaboratrice delle mancate prestazioni.