Messaggio INPS n. 20064 del 21 ottobre 2011:
Il DPR 1403/71 e le circolari dell’Istituto in materia di lavoro domestico, in particolare la circolare n. 89 del 6 maggio 1989, hanno chiarito che possono essere datori di lavoro domestico, oltre alle persone fisiche, anche le comunità - religiose e non - costituite tra persone non legate da vincoli di sangue che sostituiscono, per coloro che ne fanno parte, sotto il profilo morale e organizzativo , la famiglia di origine. I requisiti che dette comunità devono avere, perché si possano qualificare come datori di lavoro domestico sono:
- essere stabili, permanenti e continuative di “tetto e mensa” ;
- assenza di fini di lucro, politico, culturale , sportivo o di svago.
La presenza di entrambi i requisiti garantisce che la prestazione mantenga la natura di lavoro domestico , definito all’art.1 della Legge 339/58 come opera resa per il funzionamento della vita familiare, in quanto le comunità, cosi come individuate, sono assimilabili per i soggetti che ne fanno parte alla propria famiglia.
Sono quindi riconducibili, in un elenco esemplificativo e non esaustivo, a quanto indicato: le case famiglia, i seminari, le comunità familiari di assistenza , le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesiano, le comunità militari, purché siano rispettati i requisiti richiesti.
In mancanza di detti requisiti , si configura l’assunzione di un addetto alle pulizie secondo il CCNL di riferimento per il settore interessato.
Pertanto, tenuto conto che la circolare n. 49 dell’11 marzo 2011 introduce in via esclusiva dal 1° aprile 2011 l’obbligatorietà del canale telematico per le comunicazioni in materia di lavoro domestico, previa identificazione con PIN , è stato reso disponibile un apposito profilo di identificazione per le comunità .
Il rilascio del Pin a questo particolare datore di lavoro domestico può avvenire solo presso le sedi, in quanto deve essere verificato – in base all’atto costitutivo, allo statuto e ad ogni documento utile – l’effettivo possesso dei requisiti che comportano il riconoscimento della natura di datore di lavoro domestico.
Il Pin utile all’ accesso ai servizi per i lavoratori domestici per conto della comunità è rilasciato esclusivamente al rappresentante legale della comunità stessa. I servizi online verificano tale requisito sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria, consentendo o meno il rilascio.
Per ottenere il rilascio del PIN:
- Il rappresentante legale della comunità, allegando copia del documento di identità, deve compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta allegato e consegnarlo, anche tramite un suo delegato, alla Sede INPS di competenza;
- il personale della Sede INPS, dopo aver verificato la correttezza formale della richiesta, l’identità del richiedente e l’esistenza dei requisiti sopra riportati provvederà al rilascio del PIN selezionando la classe utente “Comunità che impiega LD”.
Qualora il rappresentante legale sia già in possesso di un PIN per altre finalità (per esempio come cittadino) si dovrà procedere a revocare il PIN in essere, assegnare un nuovo PIN con la suddetta classe utente, ripristinando le autorizzazioni presenti sul precedente PIN.
Completata l’operazione di accreditamento presso la sede INPS, il soggetto abilitato, ove ne sia in possesso, potrà utilizzare in luogo del PIN anche la propria CNS (Carta Nazionale dei Servizi).