Sentenza 02/09/2015 licenziamento colf in gravidanza

Con la sentenza 17433 del 2 settembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla licenziabilità della collaboratrice domestica in gravidanza.

In particolare la Suprema Corte ha dichiarato inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato interessante, qualora si tratti di collaboratrice familiare in quanto la norma prevede che, a tale tipologia del di dipendenti, non possa essere applicato l'art.54 del D. Lgs n. 151/2001.

Qui sotto si allega la sentenza:

 

Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 settembre 2015, n. 17433

Licenziamento - Collaboratrice domestica - Stato di gravidanza - Congedo di maternità - Disposizioni ex D.lgs. n. 151/2001

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.9.11 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di D.V.S. contro la sentenza n. 5015/10 del Triennale capitolino che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna di A.A. e M.S. (presso i quali aveva lavorato come domestica e baby sitter) a pagarle la retribuzione mensile dalla data del licenziamento (30.10.04) in poi, licenziamento che l’attrice assumeva essere discriminatorio - e come tale riteneva già accertato con una precedente sentenza (la n. 4863/07) emessa inter partes dallo stesso Tribunale di Roma - perché intimato durante la gravidanza.

Per la cassazione della sentenza ricorre D.V.S. affidandosi a quattro motivi (non numerati in ricorso).

A.A. e M.S. resistono con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1 - Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di svariate norme di diritto nella parte in cui l’impugnata sentenza ha negato che la precedente sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma, la n. 4863/07, avesse efficacia di giudicato esterno circa la nullità del licenziamento, nonostante che in quel giudizio la ricorrente chiesto (ed ottenuto) la condanna dei convenuti al pagamento di differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso e dalla motivazione di tale sentenza emergesse chiaramente che l’istruttoria di causa aveva consentito di accertare l'avvenuto licenziamento in tronco della ricorrente non appena aveva comunicato di essere incinta; e - prosegue il ricorso - non a caso la sentenza n. 4863/07 aveva condannato i convenuti a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso, a riprova del fatto che la circostanza del licenziamento era stata specificamente dedotta ed accertata quale causa petendi di tale indennità.

Il motivo è infondato.

Va escluso che nella sentenza n. 4863/07 del Tribunale di Roma sia stato affermato con efficacia di giudicato il carattere discriminatorio del licenziamento intimato all’odierna ricorrente, nulla di ciò essendo statuito nel relativo dispositivo.

Né un implicito giudicato in tal senso può ricavarsi dall’attribuzione alla lavoratrice dell’indennità sostitutiva del preavviso, che ex art. 2118 co. 2° c.c. (letto in combinato disposto con il successivo art. 2119 c.c.) deriva dal puro e semplice fatto del licenziamento in tronco senza giusta causa.

E l’assenza di giusta causa non implica di per sé alcuna necessaria e indispensabile affermazione di discriminatorietà del licenziamento, che in quella sede neppure formava oggetto di domanda da parte della lavoratrice.

Pertanto, la successiva affermazione che in tal senso si legge nella motivazione della citata sentenza n. 4863/07 del Tribunale di Roma non è altro che una mera asserzione incidentale, priva di necessaria e indispensabile relazione causale con il dispositivo, in quanto tale inidonea a formare cosa giudicata (cfr., ex aliis„ Cass. n. 11672/07; Cass. n. 13003/06).

2 - Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, domanda comunque formulata nell’atto introduttivo di lite, anche al fine della successiva richiesta di pagamento del relativo indennizzo o risarcimento; inoltre - prosegue il ricorso - la gravata pronuncia ha erroneamente ritenuto che il rapporto si fosse sciolto consensualmente sol perché nel precedente giudizio la lavoratrice aveva chiesto il pagamento del TFR: in realtà - conclude il motivo - la domanda di pagamento anche di ogni maggiore o minore somma risultante di giustizia dimostrava la volontà della ricorrente di chiedere il risarcimento dei danni ex art. 2 legge n. 1204/71.

Con il terzo motivo il ricorso prospetta violazione di svariate norme di legge nella parte in cui la Corte territoriale, affermando che il rapporto di lavoro si sarebbe consensualmente risolto, ha trascurato che ex artt. 54 e 55 d.lgs. n. 151/01 anche la risoluzione consensuale del rapporto deve ritenersi sottoposta a forma scritta e a convalida da parte della competente D.P.L.

Questi due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono da disattendersi.

Invero, premesso che la ricorrente basa l’asserito carattere discriminatorio del recesso sul fatto di essere stata licenziata a cagione della gravidanza, basti ricordare che ai sensi dell’art. 62 co. 1° d.lgs. n. 151/01 - applicabile ratione temporis al rapporto per cui è causa - alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6 co. 3°, 16, 17, 22 commi 3° e 6°, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, con esclusione - dunque - del divieto di licenziamento (dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino) previsto - invece - dall’art. 54 stesso d.lgs.

Analoga ora anche la disciplina contenuta nella legge a 1204/71 (cfr. art. 1 co, 3°).

Dunque, non essendo per legge vietato licenziare - in ambito di lavoro domestico - la lavoratrice in stato di gravidanza, detto recesso non può essere illecito o comunque discriminatorio.

In tal senso si corregge ex art. 384 ult. co. c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata, irrilevante essendo in questa sede il domandarsi se il rapporto fra le parti sia cessato per licenziamento o risoluzione consensuale.

3 - Con il quarto motivo il ricorso si duole del rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di maternità.

Il motivo è - ancor prima che infondato - inammissibile perché nuovo e comunque non autosufficiente, non trascrivendo il ricorso la domanda che sarebbe stata in tal senso avanzata in sede di merito, né indicando ex art. 366 co. 1° n. 6 c.p.c. l’atto in cui sarebbe stata contenuta e la sua posizione nel fascicolo di parte.

4 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, spese da disfarsi in favore dell'avv. D. C., dichiaratosi antistatario.

 

 

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