Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno colf e badanti

Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno colf e badantiSono svariate le motivazioni che permettono di fare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno colf e badanti.

TIPOLOGIE RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO COLF E BADANTI:

  1. Adozione
  2. Affidamento
  3. Aggiornamento della carta di soggiorno
  4. Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
  5. Attesa occupazione
  6. Attesa riacquisto cittadinanza
  7. Asilo politico rinnovo
  8. Carta di soggiorno per stranieri
  9. Conversione permesso di soggiorno
  10. Duplicato della carta di soggiorno
  11. Duplicato Permesso di soggiorno
  12. Famiglia
  13. Famiglia minore 14-18 anni
  14. Lavoro Autonomo
  15. Lavoro Subordinato
  16. Lavoro casi particolari previsti
  17. Lavoro subordinato-stagionale
  18. Missione
  19. Motivi Religiosi
  20. Residenza elettiva
  21. Ricerca scientifica
  22. Status apolide rinnovo
  23. Studio
  24. Tirocinio formazione professionale
  25. Turismo

MODALITA'

Ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis della Legge 3/2003, come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 271/2004, le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, devono essere presentate dallo straniero presso gli Uffici Postali, Patronati e Comuni abilitati. Al momento della presentazione della richiesta, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di 30,00 € così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.

Dal 2006 è previsto anche il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, che si sostituisce a quello cartaceo. Per tale nuovo tipo di permesso il versamento dovuto é pari a 30,46 €. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale. Al momento della presentazione presso l'Ufficio Postale della richiesta di permesso/rinnovo, lo straniero verrà identificato tramite passaporto o altro documento utile a tal fine.

Tutte le altre tipologie di permesso di soggiorno non annoverate tra quelle qui sopra elencate, continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti per territorio. Per i cittadini stranieri ma con cittadinaza di Paese appartenente all'UE, per la presentazione di tali richieste potranno indifferentemente recarsi presso gli uffici postali o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.

TEMPISTICHE e DOCUMENTAZIONE

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel paese straniero.

Il rinnovo del permesso di soggiorno dev'essere richiesto dallo straniero, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

Documenti da allegare alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro domestico:

 
 
  • passaporto valido (solo in merito alle pagine riportanti i dati anagrafici, timbri di rinnovo del documento e timbri di entrate ed uscite);
  • codice fiscale o tessera sanitaria;
  • in caso di rinnovo del permesso é necessario portare quello appena scaduto da rinnovare;
  • documentazione utile a dimostrare il reddito: modello CU (per chi ne è in possesso) e bollettini mav Inps dei contributi pagati (almeno degli ultimi 4 trimestri);
  • documentazione inerente all’alloggio (contratto di locazione/dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato);
  • dichiarazione del datore di lavoro nella quale quest'ultimo certifica che il rapporto di lavoro è ancora in essere.

N.B. - permesso di soggiorno per attesa occupazione: con circolare 40579/2016 il Ministero dell'Interno ha stabilito la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno anche per coloro che lo avevano inizialmente richiesto per attesa occupazione. Più in particolare é stato stabilito che, terminato il periodo minimo di validità di tale tipologia di permesso, lo straniero può chiederne il rinnovo se é in possesso dei requisiti reddituali richiesti dal D.lgs. 286/1998, art.23 co.3 lettera b). Può richiederne quindi il rinnovo anche negli anni successivi al primo permesso concesso per tale motivazione.

Per quanto riguarda il requisito reddituale di rifermento, lo straniero deve possedere un reddito minimo annuale che derivi da fonti lecite di guadagno, che non sia però inferiore all'importo stabilito per l'assegno sociale, pari a 5.824,91 € nel 2016, aumentato della metà per ognuno dei familiari da ricongiungere con lo straniero. Inoltre, nel caso di ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni, é necessario possedere un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo previsto per l'assegno sociale.

Allo scopo della determinazione di tale reddito, si terrà conto non solo del reddito dello straniero in questione ma anche di quello dei familiari con lui conviventi e quindi complessivo dell'unità familiare.

La Questura, nell'esaminare la richiesta di rinnovo per attesa occupazione, per capire se tale contratto che lo straniero sottoscriverà produrrà un reddito conforme a quanto sopra indicato, dovrà valutare molti aspetti tra cui la natura del contratto di lavoro (part-time o full time), la durata del contratto (tempo determinato o indeterminato) ed effettuare un controllo circa eventuali motivazioni ostative, la natura dei vincoli familiari e legami con il Paese di origine oltre ovviamente alla duranta del soggiorno nel nostro paese.

 

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