Il Dlgs 81/2015 stabilisce, per i lavoratori a tempo determinato che hanno prestato lavoro per almeno 6 mesi, il diritto di precedenza rispetto ai nuovi rapporti di lavoro a termpo indeterminato instaurati dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto purchè l'assunzione a tempo indeterminato riguardi le stesse mansioni di cui si occupava il lavoratore nel contratto a tempo determinato.
Il diritto di precedenza vale anche per colf e badanti?
La domanda é ben posta visto il particolare rapporto di fiducia che dev'esserci tra collaboratore e datore, considerato anche che l'attività lavorativa viene svolta all'interno dell'ambito familiare e quindi privato.
Lo stesso Dlgs 81/2018, all'art. 24 risponde alla domanda:
"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine."
Dato che l'art. 24 si riferisce a lavoratore che presta la sua attività presso un'azienda, ciò esclude l'applicabilità del diritto di precedenza al lavoro domestico e quindi il datore di lavoro domestico può assumere un nuovo collaboratore a tempo indeterminato liberamente e senza alcun vincolo.
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Il lavoro domestico viene considerato lavoro usurante?
Il D.Lgs. n. 67/2011 ha stabilito la possibilità di accedere in anticipo alla pensione per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Le attività lavorative oggetto di questo beneficio sono i c.d. lavori usuranti descritti all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera, i lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa, le attività per l’asportazione dell’amianto, le attività di lavorazione del vetro cavo, lavori svolti dai palombari e lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni ripartiti nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) Lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici la questione é controversa anche perchè tale categoria di lavoratori non viene espressamente esclusa dall'ambito dei lavori usuranti.
Il lavoratore domestico comunque potrebbe a nostro avviso esser configurato come lavoratore notturno, quindi come lavoro usurante, quando viene assunto con contratto di assistenza notturna. Il collaboratore assunto con tale tipo di contratto infatti svolge la propria mansione di badante di persona non autosufficiente durante la notte, in una fascia oraria ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, per tutte le giornate di lavoro arrivando quindi a superare sicuramente il minimo di 64 giorni l'anno prima indicati al punto b).
La cosa comunque é controversa e non essendoci un unico parere a riguardo la valutazione della richiesta di pensione anticipata fatta dal collaboratore domestico che assistente persona non autosufficiente a turni andrà valutata dall'INPS singolarmente, caso per caso.
Come si effettua la richiesta di pensione anticipata per lavori usuranti?
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Contratto badante 24 ore su 24
Contratto badante 24 ore su 24: di che cosa si tratta
È possibile assumere una badante 24 ore su 24 per assistere un anziano o una persona disabile?
Ci sono due opzioni di contratto badante 24 ore su 24 per chi ha bisogno di una badante giorno e notte e dipendono dalle condizioni della persona da assistere:
1. L'assistito non ha bisogno di cure continue di notte e quindi la badante riesce a riposare (viene svegliata al massimo 1 o due volte per notte).
In questo caso si consiglia l'assunzione di una badante convivente a tempo pieno, per 54 ore settimanali con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato, dove le ore indicate sono previste come diurne e la presenza della badante durante la notte è intesa solo come corresponsione dell'alloggio. Per questo motivo non vengono indicate ore notturne. Si parla infatti di fruizione in natura del vitto e dell'alloggio e non di obbligo di assistenza per tutta la notte. La presenza la notte in pratica é compresa nel mensile e permette di avere una collaboratrice che fa assistenza, pulizie e prepara i pasti di giorno e in più assicura la sua presenza in stanza accanto la notte in caso di necessità.
Con questo tipo di contratto la badante ha diritto ad un giorno e mezzo di riposo, oltre a 2 ore al giorno, normalmente dopo pranzo, previste durante gli altri giorni lavorativi. Per questo motivo la maggior parte delle badanti lavora dal lunedì fino al sabato alle 12 e poi si assenta per riposare fino alla domenica sera.
Se i figli o altri familiari dell'assistito non riescono a coprire le ore di riposo della badante, si dovrà assumere anche una seconda badante in sostituzione dei riposi, che dovrebbe lavorare dal sabato alle 12 fino alla sera della domenica. Per chi ha assunto la badante principale con orario full-time ed un livello CS (badante persona non autosufficiente) o DS (badante formata professionalmente per persona non autosufficiente) esistono dei contratti per sostituzione dei riposi con una paga sempre uguale anche per la domenica (gli importi orari si possono vedere cliccando qui) ovvero senza la maggiorazione per il lavoro nel giorno festivo. Spieghiamo nel dettaglio il contratto di sostituzione riposi nel nostro articolo Come sostituire la badante durante i riposi? Per il livello BS (assistenza a persone autosufficienti) questo tipo di contratto non è previsto, e si deve assumere la collaboratrice in sostituzione con un semplice contratto a ore come non convivente, riconoscendo la maggiorazione del 60% per le ore di lavoro domenicale.
2. La persona da assistere ha bisogno di continue cure per tutta la notte e la badante non riesce a riposare.
In questo caso assumere una collaboratrice con contratto normale di 54 ore settimanali come indicato nell'opzione precedente non è sufficiente, poichè una badante non può lavorare 24 ore su 24 senza dormire. Si dovrebbe assumere, quindi, una seconda persona con contratto esclusivamente di assistenza notturna. Tale contratto prevede 54 ore settimanali: 9 ore dal lunedì al sabato con riposo la domenica notte. Per coprire però tutte le 24 ore è necessaria anche una persona per la metà del sabato e tutta la domenica assunta come non convivente ad ore, ma si consiglia, per evitare questo ulteriore costo, di chiedere alle due badanti di fare qualche giornata di lavoro straordinario magari alternandosi.
Oppure, di prassi si assumono due badanti con contratto normale di convivenza a tempo pieno che si alternano, sia per coprire le ore di riposo giornaliere, sia per coprire le giornate di riposo. In questo modo i costi per il datore sono più bassi: è più costoso, infatti, avere un contratto di normale convivenza e uno esclusivamente notturno che due contratti di normale convivenza.
Si deve precisare, in questi casi, che essendovi due collaboratrici presenti contemporaneamente nell'abitazione del datore, ognuna dovrebbe avere a disposizione una propria camera personale.
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Lettera informativa sulla sicurezza di colf badanti e baby sitter
In questo articolo vediamo dove trovare in Webcolf la lettera informativa sulla sicurezza di colf badanti e baby sitter.
L’articolo 27 comma 2 del CCNL colf e badanti prevede che “il datore di lavoro informi il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici”.
Abbiamo quindi aggiunto nel menù Assunzione una lettera informativa sulla sicurezza di colf badanti e baby sitter, circa i possibili rischi esistenti nell'ambiente di lavoro domestico. L'informativa prescrive alcune norme che il collaboratore dovrà seguire per svolgere in sicurezza le proprie mansioni, al fine di prevenire eventuali incidenti o infortuni.
L’informativa va consegnata al collaboratore domestico unitamente alla lettera di assunzione ma può anche essere consegnata a collaboratori già assunti.
Con la sottoscrizione da parte del lavoratore di questo documento si presume che egli abbia preso visione delle norme da seguire nello svolgimento delle prestazioni di lavoro domestico e degli eventuali rischi connessi ad esse, evitando le richieste di risarcimento ai datori di lavoro domestico in caso di incidenti ed infortuni.
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Infortunio breve colf e badanti: nessuna comunicazione all'INAIL
La circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 stabilisce l'obbligo di comunicare l'infortunio del lavoratore anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni. Da tale onere è escluso però il datore di lavoro domestico per il collaboratore assunto con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato, e anche per il collaboratore che presta lavoro accessorio in ambito domestico. L'esclusione dall'obbligo di comunicazione è stata evidenziata anche dalle associazioni dei datori di lavoro domestico, questo perchè all'art. 2 comma 1 lettera a del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), si legge: "Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."
Quindi, nel caso di infortunio di colf, badanti o babysitter che comportino un'assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro non è tenuto a fare la denuncia per comunicare l'evento all'INAIL. E' infatti a carico del datore domestico il pagamento della retribuzione dei primi 3 giorni, contati dal giorno successivo a quello in cui é avvenuto l'infortunio. Solo dal 4° giorno la retribuzione é a carico dell'INAIL ed è per questo motivo che, in caso di prognosi dell'infortunio superiore a 3 giorni è obbligatorio inviare la denuncia all'INAIL a mezzo raccomandata o pec.
Si precisa quindi che la normativa relativa alla modalità di procedura da seguire per l'infortunio per i lavoratori domestici rimane inalterata.
Si ricorda che Webcolf gestisce la busta paga in automatico per il periodo di infortunio calcolando la retribuzione e la maturazione dei ratei di tfr, ferie e 13esima per il periodo di conservazione del posto, come previsto dal CCNL colf e badanti.
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Videosorveglianza nel lavoro domestico
Piccolo vademecum riguardante la videosorveglianza nel lavoro domestico.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota dell'8 febbraio 2017, prot. n. 1004, ha stabilito le regole da rispettare nel caso di videosorveglianza nel lavoro domestico e cioé nel caso in cui il datore intenda installare apparecchiature di videosorveglianza presso la propria abitazione privata.
PREMESSA
La disciplina della videosorveglianza era già stata trattata dalla L. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori, che permetteva l'installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale purchè ciò avvenisse a seguito accordo sindacale o in mancanza, con autorizzazione della competente sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.
La materia però fin'ora non era stata affrontata dal punto di vista del lavoro domestico che ha natura particolare.
Viene stabilito infatti dall'art.1 della L. 339/1958:
"S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori [...] che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche"
e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 585 del 23/12/1987:
"Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico per la sua particolare natura si differenzia, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altro rapporto di lavoro: esso, infatti, non è prestato a favore di un'impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo; destinato, quindi, a svolgersi nell'ambito della vita privata quotidiana di una limitata convivenza. In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte ha già evidenziato, in via di principio, la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti di quella generale (sentenza n. 27 del 1974)."
Il datore di lavoro domestico é un soggetto privato che non organizza il lavoro in forma d'impresa come avviene invece per i soggetti presi in esame dallo Statuto dei lavoratori.
REQUISITI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
Partendo proprio da tali presupposti, l'Ispettorato del Lavoro ha confermato la possibilità anche per i datori di lavoro domestico di installare impianti audiovisivi di videosorveglianza ma escludendo l'applicazione dell'art. 4 co. 1 della L. 300/1970 in quanto non é necessario (e nemmeno possibile) che ciò avvenga tramite stipula di accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato stesso.
Nell'ambito del lavoro domestico quindi é sufficiente rispettare la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) che prevede in capo al lavoratore il diritto alla riservatezza e quindi l'obbligo per il datore domestico di informare il collaboratore ed ottenere il consenso preventivo da quest'ultimo circa l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza. Se invece il datore decidesse di installare i dispositivi in un momento successivo a quello dell'assunzione ma il collaboratore non fornisse il suo consenso a tal fine, verrebbe meno la fiducia tra le parti indispensabile per il proseguimento del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe quindi la possibilità data alle parti di recedere dal contratto in precedenza stipulato.
Rimane invece applicabile l'art. 8 della L. 300/70 che disciplina il divieto di effettuare indagini sul profilo del lavoratore che non riguardino in modo diretto l'attività lavorativa svolta. Del tutto diversa la questione quando le apparecchiature siano installate con lo scopo di evitare possibili attività criminali, come il furto di oggetti preziosi o comportamenti violenti nei confronti della persona assistita. In questo particolare caso infatti la giurisprudenza stabilisce che non é necessario il consenso del collaboratore e nonostante la mancanza di questo le prove ricavate dalla registrazione degli impianti potrebbero essere validamente utilizzate in sede di processo penale.
Se però con la finalità di evitare possibili attività penali da parte del collaboratore, emerge che quest'ultimo non svolge le sue mansioni come stabilito al momento della stipula del contratto di assunzione, non é possibile utilizzare le prove raccolte per un eventuale ricorso al giudice del lavoro.
LA VIDEOSORVEGLIANZA IN WEBCOLF
A seguito delle richieste di alcuni nostri utenti abbiamo creato apposita lettera informativa che il datore può stampare nel menù Assunzione | altre lettere e modelli | videosorveglianza, nel caso in cui decida di installare le telecamere dopo che il rapporto é già in essere.
Se invece il datore quando assume la collaboratrice ha già un sistema di videosorveglianza attivo (o ha intenzione di installarlo) può, tramite flag specifico, inserire l'informativa nella lettera di assunzione.
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Voucher colf e badanti: libretto di famiglia
Il Decreto Legge 50/2017 ha introdotto la nuova disciplina del lavoro occasionale poi reso operativo grazie alla circolare Inps 107/2017. Dal 10/07/2017 quindi le famiglie hanno la possibilità di acquistare sull'apposito portale Inps il "Libretto di famiglia".
Voucher colf e badanti e relativo costo
Il Libretto di famiglia ha la stessa funzione dei vecchi voucher e cioè regolarizzare occasionali lavori domestici prestati a favore delle famiglie. Per ottenere il libretto le famiglie i prestatori devono registrarsi sul portale Inps appositamente creato oppure tramite call center.
Ogni libretto funge da prepagato e contiene dei titoli di pagamento del valore di 10 € l'uno utilizzabili per retribuire un'ora di lavoro di cui 2 € sono contributi in favore dell'Inps, Inail (e altri oneri) per cui il netto orario per il collaboratore sarà di 8 € (0,50 centesimi in più dei vecchi voucher).
I compensi relativi al lavoro occasionale svolto presso una famiglia verranno erogati direttamente dall'Inps, saranno esenti da imposizione fiscale ma concorreranno comunque alla formazione del reddito utile alla richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione del collaboratore.
Dato che é l'Inps stesso a versare al collaboratore quanto dovuto, la famiglia dovrà comunicare all'ente tramite il portale apposito tutti i dati richiesti a tal fine quali ad esempio il luogo di lavoro, le ore svolte e i dati anagrafici. Tutto ciò va fatto al termine della prestazione lavorativa o al massimo entro il 3° giorno del mese successivo.
Voucher colf e badanti: limiti della prestazione
Per essere considerato occasionale tale prestazione ha dei limiti di reddito netti.
I limiti di reddito per il collaboratore (c.d. prestatore):
- ogni collaboratore può incassare un importo massimo di 5.000 € all'anno come somma di tutte le prestazioni occasionali effettuate presso tutti i datori domestici presso cui lavora;
- ogni collaboratore può percepire un importo massimo di 2.500 € all'anno per il lavoro occasionale svolto per lo stesso datore domestico.
I limiti di reddito per il datore (c.d. utilizzatore):
- ogni famiglia può erogare un importo massimo di 5.000 € all'anno per lavoro occasionale prestato da tutti i collaboratori di cui si é avvalsa.
Se il prestatore fa parte di categorie svantaggiate (disoccupati, studenti sotto i 25 anni, pensionati) gli importi erogati tramite voucher sono da considerarsi solo al 75% del loro valore di modo che i limiti di redditi siano maggiori. Tale agevolazione comunque é prevista solamente rispetto ai limiti previsti per l'utilizzatore.
ELEMENTI A SFAVORE: PERCHE' PREFERIRE UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO RISPETTO AI VOUCHER?
Nonostante la normativa sia stata modificata e resa più veloce grazie anche alla gestione telematica sono ancora presenti dei punti che rendono più vantaggiosa l'assunzione con contratto a tempo indeterminato piuttosto che utilizzare i voucher:
1- problema relativo ai limiti di reddito annuali. Come abbiamo specificato sopra i voucher possono essere utilizzati dal datore per un massimo di 5.000 € di cui 2.500 € massimi per ogni collaboratore. Ne consegue quindi che il datore deve periodicamente verificare e anche preventivare per i mesi futuri i costi del rapporto occasionale.
2- Il datore deve porre attenzione ai limiti suddetti anche perchè nel caso vengano superati il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in modo automatico in un contratto indeterminato a tempo pieno.
3- Il rapporto di lavoro risulta meno conveniente con il voucher. Facciamo alcuni esempi di rapporti con meno di 24 ore settimanali.
Livello A (addetta esclusivamente alle pulizie) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 5,68 + 1,39 di contributi Inps totali = 7,07 € costo totale orario, molto più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello B (addetta alle pulizie, lavanderia, stiro, preparazione pasti, ecc..) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 7,11 + 1,39 di contributi Inps totali = 8,50 € costo totale orario, molto più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello AS (baby sitter) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 6,72 + 1,39 di contributi Inps totali = 8,11 € costo totale orario, molto più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello BS (badante persone autosufficienti) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 7,54 + 1,39 di contributi Inps totali = 8,93 € costo totale orario, più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello CS (badante persone non autosufficienti) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 8,40 + 1,57 di contributi Inps totali = 9,97 € costo totale orario, praticamente uguale ai 10 € totali del voucher ma senza limiti di voucher.
4- I contributi previsti con il libretto di famiglia sono sempre di 2 € più alti rispetto ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come si nota dall'esempio sopra riportato.
5- Il sistema di pagamento dei contributi é più complesso rispetto a l'utilizzo del mav previsto in caso di contratto, infatti, é stabilito che vadano versati tramite modello F24 con l'utilizzo dell'identificativo "Lifa".
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Deleghe per il lavoro domestico
In questo articolo analizziamo se l'Inps richiede deleghe per il lavoro domestico.
L'Inps con circolare n. 465 del 31/01/2017 ha stabilito le nuove funzionalità del sito in materia di deleghe per il lavoro domestico, tra datore e intermediaro, per la gestione del lavoro domesitico. La circolare n. 28 del 28/02/2011 aveva già disciplinato la materia delle deleghe tra datore e intermediario per il lavoro subordinato ma non era ancora stata definita nel dettaglio per il settore del lavoro domestico.
L'Inps, con circolare n. 49 del 2011, individua come intermediari i Consulenti del Lavoro e i liberi professionisti, abilitati ai sensi dell’ art. 1, L. 12/79 e le associazioni sindacali abilitate ai sensi dell’art. 4 bis, comma 8, D.lgs 181/2000.
PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DELLA DELEGA PER CONSULENTI DEL LAVORO E ALTRI PROFESSIONISTI ABILITATI
Tali soggetti possono inserire la delega del proprio cliente entrando nel sito www.inps.it e poi cliccando sul menù Accedi ai servizi | Altre tipologie di utenti | Aziende, Consulenti e professionisti | Lavoratori domestici (Aziende, consulenti e professionisti) o in alternativa dal menù Assunzione | Comunicazione Inps - Login aziende e consulenti che troviamo nell'utenza Webcolf.
In seguito é necessario indicare il Codice fiscale del professionista abilitato e il Pin Inps in precedenza ottenuto tramite richiesta all'ente (in caso contrario si può richiedere al linkhttps://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp).
A) Successivamente l'intermediario dovrebbe cliccare alla voce del menù sulla sinsitra "Deleghe Lavoro Domestico" e poi "Inserimento delega".
Tale ultimo menù ha lo scopo di acquisire i dati relativi alla nuova delega e stamparne il modulo da consegnare al datore. Pertanto dopo aver selezionato tale funzione, si deve indicare l'albo al quale é iscritto l'intermediario e più sotto il codice fiscale del datore e convalidarlo. Una volta convalidato é possibile cliccare su "conferma" in basso e stampare il pdf del modulo cartaceo, (eventualmente stampabile anche al menù successivo in sede di attivazione), che dovrà essere firmato dal datore e conservato dall'intermediario, unitamente ad un documento di identità valido del datore per tutto il periodo di validità della delega e fino a 5 anni successivi dalla eventuale revoca della stessa.
B) Si rende poi necessario cliccare sempre sul menù di sinistra l'opzione "Gestione delega" e cliccando su "Cerca", in automatico viene visualizzato l'elenco di tutte le deleghe inserite. Dalla tabella visualizzata deve selezionarsi la delega da attivare, cliccando sulla lente e selezionando poi in fondo alla maschera, la voce "Attiva", indicando la data di attivazione e accettando quanto richiesto. Alla conferma compare un messaggio di buona riuscita dell'operazione.
Selezionando una delega già inserita, in tale menù, é inoltre possibile effettuare la revoca della delega in precedenza ottenuta, cliccando sull'apposita voce.
ATTENZIONE: cliccando sull'opzione "revoca" questa verrà effettuata in modo immediato senza richiesta di alcuna conferma.
Per le deleghe che invece sono state inserite nel menù A) ma non ancora attivate, é possibile annullarle nel menù di Gestione delega dopo averle selezionate.
PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DELLA SUB-ABILITAZIONE
A) Esiste inoltre un menù apposito, sempre a sinistra, per l'inserimento di sub-abilitazioni che permette all'intermediario di abilitare uno o più, dei propri dipendenti alla gestione per conto del professionista del rapporto di lavoro domestico. Una volta inserita la sub-abilitazione questa ha effetti su tutti i rapporti di lavoro domestico per cui il professionista ha ricevuto delega che é stata poi attivata.
B) Nel menù di gestione é possibile consultare e revocare le sub-abilitazioni in precedenza inserite.
N.B.: l'attivazione delle delega e l'inserimento della sub-abilitazione, sono condizionate al buon esito delle verifiche di correttezza della posizione dell'intermediario, effettate sulla base dello scambio di dati con gli albi nazionali di riferimento.
PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DELLA DELEGA PER LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Tali soggetti possono inserire la delega del proprio cliente entrando nel sito www.inps.it e poi cliccando sul menù Accedi ai servizi | Altre tipologie di utenti | Associazioni datori di lavoro domestico | Lavoratori domestici e dopo aver indicato i dati utili per entrare nel sito, cliccare alla voce "Deleghe Lavoro Domestico".
A) Con il menù di "Inserimento delega" il dipendente dell'Associazione o sindacato, in possesso dell'apposito pin può inserire i dati relativi alla nuova delega.
B) Nel menù "Gestione delega" il dipendente dell'Associazione o sindacato può consultare o revocare le deleghe in precedenza inserite.
I dipendenti dell'Associazione o sindacato potranno operare per conto di tutti i datori di lavoro domestico per cui il sindacato o l'associazione hanno ottenuto delega.
Ecco un esempio di modulo delega. Alcuni dati vengono inseriti in automatico dal sito Inps (che abbiamo cancellato per questioni di privacy) e l'intermediario dovrebbe manualmente indicare solamente il numero e la provincia di iscrizione all'albo. Dovrà poi essere indicato luogo e data al momento della firma della delega da parte del datore di lavoro domestico.
PRECISAZIONI
Non é possibile attivare deleghe se già predisposte precedentemente, su modulistica diversa da quella fornita dalla nuova procedura appena descritta ma se invece fino ad oggi non era stata attivata alcuna delega all'Inps, si rende necessario l'utilizzo della procedura suddetta. Non é consentito il conferimento della delega a più di un intermediario o associazione nello stesso intervallo di tempo. L'attivazione di una nuova delega comporta la revoca automatica di quella concessa eventualmente in precedenza.
Webcolf essendo semplicmente un programma con cui il datore gestisce in piena autonomia il suo rapporto, non funge assolutamente da intermediario e quindi non é toccato da tale normativa. Il datore infatti continua ad essere autonomo e non delega nulla a noi.
TEMPISTICHE
L'Inps ha stabilito che entro la data del 30 aprile 2017 debbano essere inserite nel proprio sito da chi effettua la gestione del lavoro domestico come intermediario tutte le deleghe ottenute dai clienti datori di lavoro domestico.
Per coloro che non possono essere abilitati, perchè non appartenenti alle categorie previste dalla L. 12/79 o ad associazioni sindacali abilitate, dovranno obbligatoriamente operare con il PIN rilasciato al cittadino per ogni singolo datore di lavoro.
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Detrazione spese per badanti di persone non autosufficienti
Webcolf permette di generare una dichiarazione utile alla detrazione spese per badanti di persone non autosufficienti come nel fac-simile sotto riportato:
Il TUIR oltre a prevedere a favore del datore di lavoro privato la deducibilità dei contributi previdenziali, sancisce all'art.15 i-septies, la possibilità di detrarre una partedelle spese sostenute per gli addetti all'assistenzadi persona non autosufficiente.
Tali spese sono detraibili nella misura del 19% e in misura non superiore a 2.100 €. Ne consegue quindi che la detrazione massima fruibile ammonta a 399 €.
La detrazione spetta a condizione che:
la persona assistita non sia autosufficiente, appurata con apposita certificazione medica;
il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 €.
DEFINIZIONE DI "NON AUTOSUFFICIENZA"
Il fondamentale concetto di non autosufficienza, necessario per beneficiare dell'agevolazione, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2 del 3 gennaio 2005:
sono considerati soggetti non autosufficienti coloro che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti,espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti;
sono altresì considerati non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa.
Tale stato sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni che deve risultare però da apposita certificazione medica.
La detrazione non compete quando la non autosufficienza non si ricolleghi alla presenza di patologie, ma si esemplifichino nella mera assistenza a favore di bambini non autosufficienti. Per condizione patologica non si intende in senso strettamente sanitario, infatti comprende come fattore determinante l'età anagrafica avanzata dell'assistito.
In ogni caso qualora l'assistito sia portatore di handicap (con limitazione della propria autosufficienza), tale condizione é sufficiente a surrogare la predetta certificazione medica.
Questi oneri detraibili sono individuabili nei compensi corrisposti agli addetti incaricati di assistere personalmente i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti di vita quotidiana e, per la circolare n. 10 del 16 marzo 2005 dell'Agenzia delle Entrate, nei compensi corrisposti per l'assistenza personale ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo, a condizione che i relativi corrispettivi siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni. La detrazione infatti spetta solamente per le spese mediche, escluse quindi quelle di ricovero e di assistenza.
CHI PUO' BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
La detrazione è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per gli altri familiari, a condizione che questi siano conviventi e che non risultino fiscalmente a carico del contribuente. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione.
La quota massima di 2.100 € è valida per il singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti assistiti. Quindi, nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto spese per se stesso e per un suo familiare, l'importo massimo che può detrarre è sempre calcolato sui 2.100 €. Inoltre, l'importo rimane lo stesso anche se più contribuenti abbiano sostenuto spese per lo stesso familiare e in tal caso i 2.100 € massimi devono essere ripartiti in ragione della spesa sostenuta.
DETRAZIONE SPESE PER BADANTI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN WEBCOLF
Per la denuncia dei redditi del datore di lavoro, a seguito di questa possibile detrazione, il programma prevede una stampa della dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti, che si effettua entrando nel menù Stampe annuali | Dichiarazione spese per persone non autosufficienti, selezionando poi a sinsitra l'anno e cliccando a destra sul pulsante "Stampa".
Tale documento specifica nel dettaglio le spese mese per mese di tutto l'anno, da gennaio a dicembre.
Attenzione: nel caso in cui il programma avvisi che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato” é necessario effettuare un controllo nel menù Cedolini e fasi mensili| calcolo buste mensili dell’anno in questione. Se viene richiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare, nei dati collaboratore, gli estremi della paga, orario e livello dell'anno in questione, per non ricalcolare i cedolini con le condizioni inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti ok o definitivi, consigliamo di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per eventuali ulteriori verifiche sullo status dei cedolini. Per ulteriori informazioni sulle detrazioni per i datori di lavoro domestico si può leggere questo articolo aggiornato cliccando qui
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Dichiarazione oneri deducibili per il datore di lavoro di colf e badanti
Webcolf permette di generare una dichiarazione oneri deducibili per il datore di lavoro di colf e badanti, come nel facsimile sotto:
Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono infatti previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, come prevede l'art.10, comma 2, del TUIR. La norma rende deducibili i contributi previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti).
Anche se i contributi dei lavoratori domestici versati all'Inps (con i mav trimestrali) dal datore di lavoro comprendono l'intera quota, ossia quella a carico datore e quella a carico collaboratore,si può dedurre solo la parte di contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un massimo di 1.549,37 €.
Per quanto riguarda, invece, i contributi Cassa Colf,come ci ha confermato l'ente stesso, non sono deducibiliin quanto versati a scopi non esclusivamente sanitari.
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, che permette la deduzione dei contributi per lavoro domestico, il datore deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO, o (se sono rispettate le condizioni richieste) il modello 730.
BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE
Il comma 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), che disciplina tale materia, non é molto chiaro circa i soggetti destinatari della deduzione e quindi se sia l'assistito o un suo familiare. In fase di compilazione del modello Unico é presente un mero riferimento al "datore di lavoro" che nel silenzio della normativa, é da ritenersi ad esempio individuabile anche nel familiare della persona non autosufficiente.
Nel caso in cui più soggetti sopportino la spesa per l'assistenza di un familiare, la deduzione massima di 1.549,37 € dev'essere ripartita in ragione della spesa sostenuta.
DICHIARAZIONE ONERI DEDUCIBILI PER IL DATORE DI LAVORO DI COLF E BADANTI
Webcolf prevede la stampa della dichiarazione degli oneri deducibili per il datore di lavoro (vedi immagine in calce), in cui si attesta il totale dei contributi versati, suddivisi per i vari trimestri e calcolati scorporando tale quota a carico del datore da quella totale di contributi dovuti.
Per la stampa la procedura è la seguente:
- si entra nel menù Stampe annuali | Dichiarazione contributi deducibili datore di lavoro - art. 10 TUIR;
- si indica a sinistra l'anno precedente a quello attuale e si clicca ok e “Stampa”.
In tale dichiarazione viene indicato il totale dei contributi da poter detrarre e anche il dettaglio per ogni mese. Se il collaboratore ha cessato il rapporto di lavoro, inoltre, si considerano anche i contributi delle settimane di mancato preavviso e ferie non godute, che verranno indicati nei mesi successivi alla cessazione.
N.B.: si ricorda che, secondo il principio di cassa confermato dall'Agenzia delle Entrate, i contributi del 4° trimestre, pagati tra l'1 e il 10 gennaio, saranno inclusi nella dichiarazione dell'anno successivo, quindi la stampa degli oneri deducibili per esempio del 2016 tiene conto dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno 2015 e ai primi tre trimestri del 2016.
Attenzione: nel caso in cui il programma al momento dell'elaborazione di tale stampa, avvisasse l'utente che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato”, é necessario controllare nel menù Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili dell’anno in questione e dell’anno precedente (ultimo trimestre). Se viene chiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare nel menù Assunzione | dati collaboratore, i dati riguardanti la paga ed orario di quell’anno per non calcolare i cedolini con le condizioni inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "ok" o "definitivi" si consiglia di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ulteriori verifiche sullo status dei cedolini.
DEDUZIONE PER UTILIZZO DEI VOUCHER
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 2012, ha ammesso la rilevanza fiscale, come oneri deducibili, anche dei contributi previdenziali versati tramite voucher, sempre nel limite di 1.549,37 €. Gli oneri previdenziali quindi versati tramite voucher, sono deducibili nel periodo di imposta in cui é effettuato l'acquisto, purché la prestazione lavorativa e la consegna del voucher avvengano prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Contratto di comodato e convivenza
Quando si assume un collaboratore domestico in regime di convivenza e si corrisponde il vitto e alloggio in natura (non tornando quindi presso la propria abitazione dopo l'orario di lavoro), significa che gli viene concesso in uso l'abitazione del datore presso il quale svolge servizio.
In particolare, al collaboratore convivente con vitto e alloggio in natura viene messo a disposizione un alloggio idoneo a fungere da camera da letto, e in comune col datore e i familiari conviventi di quest'ultimo, anche tutte le altri parti comuni dell'abitazione.
Può succedere anche che i locali che vengono messi a disposizione siano a volte separati e distinti rispetto a quelli ove vive il datore di lavoro. Tale concessione ad uso gratuito dell'immobile utile a svolgere il lavoro domestico viene disciplinata da un istituto giuridico ad hoc: il contratto di comodato. Tale contratto, da stipularsi contestualmente all'assunzione del lavoratore, regolamenta le condizioni di utilizzo e di rilascio dell'immobile.
Durata del contratto
Nel contratto di comodato viene normalmente indicato che l'uso gratuito dell'immobile o delle parti di esso concesse in comodato dura fintanto che non cessi il rapporto di lavoro al quale il contratto è subordinato e vincolato. Pertanto, a seguito di licenziamento o dimissioni o di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto di comodato si intende risolto di diritto.
All'ultimo giorno, l'immobile dovrà essere restituito libero da persone e da cose e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui lo si riceve, salvo il deperimento d'uso. In ogni caso le parti possono convenire un termine maggiore (in genere di 30 giorni), come infatti previsto dal CCNL in taluni casi, per lasciare libero l'immobile, in particolare nei casi in cui il collaboratore abbia eletto presso l'abitazione del datore la propria residenz.
Nel caso di mancata restituzione entro il termine convenuto, è possibile convenire la corresponsione di una somma a titolo di penalei per ogni ulteriore giorno di occupazione dell'unità immobiliare.
Ecco una serie di clausole che, se inserite nel contratto a discrezione del comodante, creano un trattamento di maggior favore e tutela in capo allo stesso:
A.Obblighi del collaboratore domestico (comodatario)
Ecco una serie di clausole che, se inserite nel contratto a discrezione del comodante, creano un trattamento di maggior favore e tutela in capo allo stesso:
1. Utilizzare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo di abitazione. A pena di risoluzione del contratto può vigere il divieto di:
cambiare la destinazione d'uso dei locali;
sublocare l'immobile;
alloggiare e concedere ospitalità a persone estranee, concederne a terzi il godimento senza il preventivo permesso scritto del comodante.
2. Custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene solo per l'uso determinato nel contratto.
3. Farsi carico di eventuali danni arrecati ai locali concessi in comodato.
4. Adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, pena l'immediata restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno.
B.Diritti del datore di lavoro (comodante)
1. Ispezionare o far ispezionare i locali dati in comodoato in qualunque momento e senza preavviso.
2. Accedere ai locali per lavori di manutenzione o ispezione degli impianti dell'edificio.
3. Stante la gratuità della concessione in uso, il comodante si riserva il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la restituzione dell'immobile dato in comodato qualora sopravvenga un bisogno urgente, ai sensi dell'art. 1809 c.c.
Registrazione del contratto di comodato
In linea generale non vi è alcun obbligo di registrazione per i contratti di comodato, tuttavia, qualora si decida di stipularlo in forma scritta, può essere opportuno, specialmente se viene stipulato tra imprese o professionisti, procedere comunque alla registrazione.
La registrazione di un contratto di comodato può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della richiesta di registrazione dell’atto l’ufficio restituisce una copia dell’atto timbrata e firmata. I passaggi da seguire per la registrazione del contratto sono i seguenti:
Predisposizione e firma in originale, da parte di entrambe le parti, del contratto di comodato, in tre copie (una per ciascuna delle parti e la terza per l’Ufficio);
Applicare sul contratto una marca da bollo da 16 euro, ogni 4 pagine del contratto da registrare. La procedura deve essere effettuata su ogni copia del contratto che si intende registrare. Fate attenzione al fatto che le marche devono riportare data non successiva a quella di stipula del contratto;
Compilare il Modello 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere firmato dal una delle parti e dall’eventuale soggetto delegato che registrerà l’atto;
Effettuare il versamento dell’imposta di registro di 200 euro, tramite modello F23, riportando il codice tributo 109T;
Consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate le copie del contratto di comodato, il modello 69 e il modello F23 quietanzato, assieme a copia delle carte di identità del soggetto comodante e del comodatario.
In seguito un modello standard scaricabile ed editabile
Lo stesso modello lo potrete trovare entrando nel menù Assunzione|altre lettere e modelli| Contratto di comodato.
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Dichiarazione sostitutiva CU
Il collaboratore domestico, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, è obbligato a dichiarare i redditi conseguiti e a pagare l'Irpef oltre alle addizionali comunali e regionali.
Poichè il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, il collaboratore dovrà presentare, non il modello 730 ma il modello UNICO, entro le date di scadenza fissate dall’Agenzia delle Entrate di anno in anno. Solitamente la scadenza viene fissata per fine giugno, nel caso il collaboratore presenti la dichiarazione in forma cartacea presso gli uffici postali, oppure verso la fine di settembre, nel caso di invio dell'UNICO per via telematica.
N.B.: ricordiamo che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un reddito complessivo inferiore agli 8.000 € annui.
Non essendo quindi sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico dovrebbe rilasciare alla propria collaboratrice semplicemente una dichiarazione sostitutiva della CU (certificazione unica), che dovrebbe essere consegnata ordinariamente entro 30 giorni dalla scadenza o comunque prima dell’appuntamento che la collaboratrice ha fissato con il patronato o altro intermediario.
La CU per i lavoratori domestici, (di cui un fac-simile é riportato qui sopra), non ha un formato standard definito per legge.
Solitamente comunque è composto in due parti:
- nella prima, in cui vengono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di datore e collaboratore, il periodo di riferimento della Cu e il numero dei giorni di detrazione (che comprendono anche i giorni non lavorativi e di ferie);
- nella seconda, in cui il datore di lavoro domestico attesta di aver corrisposto alla colf o badante i compensi annuali riguardanti:
la retribuzione lorda comprensiva di 13esima. Si tratta della somma delle retribuzioni lorde dei cedolini dell'anno (indicato nel cedolino in Webcolf con la voce "Importo lordo"), ai quali vanno però sottratti eventuali anticipi di Tfr in quanto devono essere indicati nell'apposita voce della Cu.
I contributi Inps a carico collaboratore. Viene indicato a tale voce, l'importo dei soli contributi a carico del collaboratore versati tramite i mav trimestrali. Se come avviene di norma, il datore li trattiene in busta paga, nella Cu viene riportato il risultato derivante della somma delle voci “Contr.carico coll” dei cedolini che vanno da gennaio a dicembre.
I contributi Cassa Colf a carico del collaboratore. Sono dati dalla somma dell’importo indicato alla voce "Cas.sa Colf" nei cedolini dell'anno in Webcolf (sempre se trattenuti). Se non viene trattenuto si conteggia in base alle ore contributive dei 4 trimestri. N.B.: per progetto, considerato che i contributi a carico del collaboratore non sono deducibili dal datore di lavoro, essi vengono comunque riportati nella Cu anche se non trattenuti al collaboratore. Se infatti non venissero riportati, la retribuzione percepita dal collaboratore risulterebbe più alta e di conseguenza lo scaglione di reddito utile al pagamento dell'Irpef non risulterebbe più corretta. In questo caso vengono calcolati direttamente in base ai mav proposti e al “riepilogo trimestrale” che si trova nel menù Cedolini e fasi mensili.
L’imponibile fiscale (netto). Si tratta della differenza tra paga lorda specificata al punto 1 e contributi inps a carico collaboratore specificata al punto 2. Non si tratta quindi della somma dei netti dei cedolini elaborati perché la cassa colf non incide sulla diminuzione dell’imponibile fiscale, al contrario di ciò che accade nel cedolino dove: paga lorda - contributi inps e Cas.sa colf = paga netta. Questo è motivato dal fatto che i contributi Cas.sa colf non hanno scopo esclusivamente assistenziale/sanitario ma anche contrattuale, interpretazione questa confermata dallo stesso ente Cas.sa colf.
TFR corrisposto(anche tramite anticipi). Si tratta della somma del tfr corrisposto nell’anno. In questo caso Webcolf inserisce l’importo:
- del tfr liquidato in caso di cessazione;
- del tfr liquidato mensilmente oppure occasionalmente, con codice “liquida tfr maturato” oppure “anticipo su tfr”;
N.B.: per progetto se il tfr viene incluso in paga oraria, (senza voce specifica in busta paga), poiché questa impostazione non è prevista per legge, tale importo non viene indicato nella Cu. Se un datore volesse comunque inserirlo può stampare la versione modificabile indicando come quota tfr il rateo orario moltiplicato per le ore retribuite dell’anno da gennaio a dicembre.
Nel nostro programma, per poter stampare la dichiarazione sostitutiva della Cu è necessario seguire questa procedura:
- spuntare il flag a sinistra "elenca dipendenti licenziati da oltre 3 mesi" nel caso si siano gestiti collaboratori il cui rapporto è terminato nel corso dell'anno precedente;
- scrivere l'anno a cui si riferisce la dichiarazione (sempre l’anno precedente a quello attuale); ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2016 si deve consegnare la cu del 2015;
- confermare l'anno selezionato cliccando sul pulsante "ok";
- procedere alla Stampa selezionando, eventualmente, il pulsante "Stampa" o "Stampa in formato modificabile".
N.B.: le caselle sono comunque editabili se si vuole modificare qualche dato manualmente. Alcuni utenti ci hanno chiesto di poter disporre di una bozza in bianco del modello CU sostitutivo per colf e badanti, che si scarica cliccando a questo link: http://www.webcolf.com/doc/Cud_sostitutivo_colf_e_badanti.pdf
Attenzione: nel caso in cui la maschera suddetta indicasse in alto in rosso "stato: da aggiornare", é necessario entrare nel menù Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili (dell’anno in questione), per capire se tutti i cedolini sono aggiornati e quindi indicati con lo stato "ok" o "definitivo", oppure se sono da ricalcolare o sono stati fatti degli inserimenti manuali. Nel caso di richiesta di ricalcolo, prima di eseguirlo, é necessario reimpostare nel menù Assunzione | inserimento dati collaboratore domestico, i dati relativi alla paga, orario e livello eventualmente variati nel corso dell'anno. Tale passaggio é indispensabile per non calcolare i vecchi cedolini con le nuove condizioni contrattuali ma con quelle vecchie.
Per comprendere meglio facciamo un esempio: se si hanno tutti i cedolini del 2016 sullo stato "ricalcolare", perché per errore si é modificato qualcosa, si posso ricalcolare tutti nuovamente solo se da gennaio ad oggi (mese corrente), le condizioni contrattuali sono rimaste le stesse. Se invece ad esempio la collaboratrice aveva da gennaio a maggio una paga di 900 € e da giugno a ottobre il datore ha scelto di portare la paga a 1.000 € variando così il contratto, se ricalcolassi tutti i cedolini da gennaio a ottobre verrebbero tutti calcolati con le nuove condizioni contrattuali e cioè 1.000 €. Si dovrebbe quindi reimpostare la paga di 900 €, calcolare i cedolini da gennaio a maggio (e renderli definitivi), poi impostare nuovamente la nuova paga di 1.000 ed elaborare i cedolini da giugno a ottobre.
Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "ok" o "definitivi" consiglio di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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