Circolare INPS n. 113 del 14 settembre 2012

 

Direzione Centrale Entrate
Roma, 14/09/2012
Circolare n. 113
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari.
SOMMARIO: Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede all’art. 5 che i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.1. PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto 2012. L’art. 5 del citato decreto ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all’emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri.I datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi - quindi dal 9 maggio - lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 possono presentare una dichiarazione di emersione allo sportello unico per l’immigrazione.
All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere documentata la regolarizzazione di quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l’intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.
Con decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro della Cooperazione internazionale e dell’integrazione, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.
2. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORFETARIO
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 1.000,00 (comma 5,art. 5 citato). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it, www.inps.it.Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO” che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.
Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2,decreto interministeriale 9 agosto 2012).
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la quale ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale citato, il datore di lavoro assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione ai sensi dell’art. 9 , comma 2, D.L. 510/96 e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
3. DESTINATARI DELLA NORMA
a) Datori di lavoro
Le disposizioni di cui all’art. 5 citato individuano i destinatari della norma di seguito indicati:
datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.
Possono quindi essere datori di lavoro domestico:
- le comunità religiose
- le convivenze militari
- le case famiglia
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili
- le comunità focolari
datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli
b) Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.
Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
4. LIMITI DI REDDITO DATORI DI LAVORO
L’art. 3 del decreto interministeriale 29 agosto 2012 citato ha indicato i limiti di reddito imponibile richiesti al datore di lavoro per essere ammesso alla procedura di emersione.
Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:
- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia
anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);
- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.
Nella predetta disposizione rientrano anche le comunità stabili senza fine di lucro, di cui al precedente punto 3 lett. a).
Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui al punto precedente, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394.
5. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, stabilisce che la conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
L’art. 5 del decreto interministeriale del 29/08/2012 reca le disposizioni attuative, specificando al comma 2 le modalità per documentare la regolarizzazione dei lavoratori e la correttezza nei versamenti contributivi riferiti ai lavoratori emersi.
Ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’INPS e all’INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.
La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali determina delle differenze nella procedura di regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello Unico.
Di seguito vengono, quindi, illustrate separatamente per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo e per i rapporti di lavoro domestico, le modalità di regolarizzazione anche ai sensi del predetto art. 5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto 2012.
5.1 DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA DATORE DI LAVORO DOMESTICO
a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico
A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art.4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio “8888812NNNNNNNNN” (N rappresenta il progressivo).
L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”.
I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso “ Portale dei Pagamenti “ – Lavoratori domestici – Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.
I datori di lavoro che, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, desiderano pagare anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le quali INPS ha stipulato apposita convenzione, potranno farlo generando dal sito internet un nuovo Mav, che include anche detti contributi.
In deroga a quanto previsto dall’Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.
Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile
2°trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio
3°trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.
b) Iscrizione definitiva
La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno.
Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l’Istituto provvederà all’emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato.
c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente – Cittadino - Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall’INPS.
Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
5.2 DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA AZIENDE NON AGRICOLE E AGRICOLE
a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole
Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione i datori di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati all’emersione.
I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .
Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.
I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento indicando nell’elemento il giorno del mese in cui è intervenuta l’assunzione,
nell’elemento il nuovo codice “1E” avente il significato di “Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”.
Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.
I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.
In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall’Istituto.
Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante “flag”, in cui si evidenzierà che trattasi di “lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012”.
Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi.
Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
6. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione.
Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Si precisa che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.
Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle citate attestazioni di regolarità.
7. ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO
Posto l’obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, si fa riserva di ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l’archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.
Il Direttore Generale
Nori

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