Pagare lo stipendio della colf in contanti: si può?
La Legge di Bilancio 27/12/2017 n° 205, pubblicata nella G.U. il 29/12/2017 ha stabilito all'art. 910 che:
"A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni."
Per quanto riguarda invece il lavoro domestico la legge di bilancio specifica poi all'art. 913:
"le disposizioni non si applicano [...], né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."
Noi però consigliamo ugualmente al datore di lavoro domestico di corrispondere la retribuzione alla collaboratrice con modalità tracciabili in modo che nell'eventualità di contestazioni in sede sindacale, ci sia prova certa di quanto pagato.
Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili, per cui le badanti assunte con livello CS e DS, devono essere pagate in modo tracciabile affinchè sia possibile poi portare le spese per persone non autosufficienti in detrazione come spiegato in questo articolo.
Il limite massimo all'utilizzo del contante, definito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1 comma 384 è stato fissato a 4.999,99 euro e tutt'oggi, nel 2024, è in vigore tale importo.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Badante di notte: assistenza o presenza?
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020: con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl sono state ridotte le ore contributive ai fini della Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna. Da ottobre, le ore contributive su cui calcolare la Cassa colf non corrisponderanno a 54 ore settimanali ma a 48 ore per l'assistenza notturna e 30 per la presenza notturna. Le ore lavorative e quelle contributive ai fini Inps invece resteranno di 54 ore settimanali.
Quando il datore, o assistito, é persona non autosufficiente spesso si ha necessità di una persona che resti in casa anche durante la notte. In tal caso é necessario assumere un collaboratore con gli appositi contratti notturni di presenza o assistenza, disciplinati dal CCnl.
Tipi di contratto di lavoro notturno domestico
Le opzioni sono due:
- l'assistito ha bisogno di cure continue e quindi la badante deve rimanere sveglia tutta la notte. In tal caso, qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, può applicarsi il contratto di c.d. "assistenza notturna" con livello solitamente CS o DS (il livello DS se la badante é formata professionalmente).
- Il datore di lavoro non ha bisogno di assistenza continua e la badante, che dorme in stanza separata, presta assistenza raramente durante la notte. In tal caso é necessario stipulare un contratto di "presenza notturna" che ha fascia oraria dalle 21.00 e le ore 8.00, con un fisso mensile sempre uguale a prescindere dal livello.
Il fatto di fare assistenza continua o meno distingue i casi in cui si può parlare di presenza o assistenza notturna. Solitamente per entrambi i contratti, l'orario é di 54 ore settimanali, dato che il collaboratore dev'essere convivente e quindi di prassi si indicano 9 ore di lavoro dal lunedì al sabato. Tali saranno le ore pagate e versate ai fini contributivi (più ore di ferie, di malattia, di festività, ecc... su cui vanno pagati i contributi).
Questi sono i contratti esclusivamente notturni ovvero previsti per chi non svolge prestazioni diurne. Si consiglia, se si avesse bisogno di una badante che lavori di giorno e che di notte sia solo presente in casa, di non fare due assunzioni (una per badante di presenza notturna e una di normale badante convivente diurna), ma di assumere solo una badante convivente diurna full-time 54 ore. Infatti il regime di convivenza prevede che il vitto e l'alloggio vengano corrisposti in natura e che, quindi, la collaboratrice dorma dal datore di lavoro.
Convivente o non convivente?
I contratti di assistenza e presenza notturna prevedono sempre la convivenza (anche se poi di giorno il collaboratore ritorna a casa sua). Infatti nelle tabelle delle paghe minime ufficiali pubblicate ogni inizio anno (consultabili qui), le paghe per l'assistenza e per la presenza notturna sono indicate solo per i conviventi e solo mensilizzate e non ad ore.
Si precisa che la paga mensilizzata minima è fissa e non riproporzionabile (da 2 a 54 ore settimanale non cambia), quindi conviene sempre assumere con contratto di presenza o assistenza notturna per 54 ore settimanali e non meno.
Quale paga applicare per gli straordinari?
Mentre il contratto esclusivamente di assistenza notturna segue le norme dello straordinario in base al livello e non prevede particolarità, per quanto riguarda il contratto di presenza notturna il CCNL stabilisce un calcolo dello straordinario differente. All' art. 11 comma 2, infatti, si legge:
"Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato."
E' necessario quindi distinguere a nostro avviso tra due casi:
- collaboratore che sempre nell'esercizio delle sue mansioni di presenza notturna fa delle ore in più di lavoro. Si pensi ad esempio all'assistito che ha necessità di essere accompagnato in bagno più volte a tal punto da dover conteggiare un'ora in più non riposata dalla collaboratrice. In tal caso in Webcolf é sufficiente indicare il totale delle ore lavorate. Quelle aggiuntive verranno conteggiate alla voce "Interventi in regime di presenza notturna" applicando la paga prevista per i non conviventi con lo stesso livello (tabella C) ma senza alcuna maggiorazione.
- Badante che viene assunta per presenza notturna ma che fa ad esempio un'ora di straordinario prima delle fascia oraria prevista per la presenza (21.00/8.00). In questo caso si tratta proprio di straordinario quindi va applicata la paga delle tabella C + la maggiorazione prevista indicando la causale S di lavoro stroardinario + le ore aggiuntive.
Webcolf gestisce anche questi tipi di contratto selezionando nella maschera dell'inserimento collaboratore | inquadramento l'opzione desiderata.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Il diritto di precedenza vale per colf e badanti?
Il Dlgs 81/2015 stabilisce, per i lavoratori a tempo determinato che hanno prestato lavoro per almeno 6 mesi, il diritto di precedenza rispetto ai nuovi rapporti di lavoro a termpo indeterminato instaurati dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto purchè l'assunzione a tempo indeterminato riguardi le stesse mansioni di cui si occupava il lavoratore nel contratto a tempo determinato.
Il diritto di precedenza vale anche per colf e badanti?
La domanda é ben posta visto il particolare rapporto di fiducia che dev'esserci tra collaboratore e datore, considerato anche che l'attività lavorativa viene svolta all'interno dell'ambito familiare e quindi privato.
Lo stesso Dlgs 81/2018, all'art. 24 risponde alla domanda:
"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine."
Dato che l'art. 24 si riferisce a lavoratore che presta la sua attività presso un'azienda, ciò esclude l'applicabilità del diritto di precedenza al lavoro domestico e quindi il datore di lavoro domestico può assumere un nuovo collaboratore a tempo indeterminato liberamente e senza alcun vincolo.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Il lavoro domestico viene considerato lavoro usurante?
Il D.Lgs. n. 67/2011 ha stabilito la possibilità di accedere in anticipo alla pensione per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Le attività lavorative oggetto di questo beneficio sono i c.d. lavori usuranti descritti all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera, i lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa, le attività per l’asportazione dell’amianto, le attività di lavorazione del vetro cavo, lavori svolti dai palombari e lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni ripartiti nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) Lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici la questione é controversa anche perchè tale categoria di lavoratori non viene espressamente esclusa dall'ambito dei lavori usuranti.
Il lavoratore domestico comunque potrebbe a nostro avviso esser configurato come lavoratore notturno, quindi come lavoro usurante, quando viene assunto con contratto di assistenza notturna. Il collaboratore assunto con tale tipo di contratto infatti svolge la propria mansione di badante di persona non autosufficiente durante la notte, in una fascia oraria ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, per tutte le giornate di lavoro arrivando quindi a superare sicuramente il minimo di 64 giorni l'anno prima indicati al punto b).
La cosa comunque é controversa e non essendoci un unico parere a riguardo la valutazione della richiesta di pensione anticipata fatta dal collaboratore domestico che assistente persona non autosufficiente a turni andrà valutata dall'INPS singolarmente, caso per caso.
Come si effettua la richiesta di pensione anticipata per lavori usuranti?
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Contratto badante 24 ore su 24
Contratto badante 24 ore su 24: di che cosa si tratta
È possibile assumere una badante 24 ore su 24 per assistere un anziano o una persona disabile?
Ci sono due opzioni di contratto badante 24 ore su 24 per chi ha bisogno di una badante giorno e notte e dipendono dalle condizioni della persona da assistere:
1. L'assistito non ha bisogno di cure continue di notte e quindi la badante riesce a riposare (viene svegliata al massimo 1 o due volte per notte).
In questo caso si consiglia l'assunzione di una badante convivente a tempo pieno, per 54 ore settimanali con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato, dove le ore indicate sono previste come diurne e la presenza della badante durante la notte è intesa solo come corresponsione dell'alloggio. Per questo motivo non vengono indicate ore notturne. Si parla infatti di fruizione in natura del vitto e dell'alloggio e non di obbligo di assistenza per tutta la notte. La presenza la notte in pratica é compresa nel mensile e permette di avere una collaboratrice che fa assistenza, pulizie e prepara i pasti di giorno e in più assicura la sua presenza in stanza accanto la notte in caso di necessità.
Con questo tipo di contratto la badante ha diritto ad un giorno e mezzo di riposo, oltre a 2 ore al giorno, normalmente dopo pranzo, previste durante gli altri giorni lavorativi. Per questo motivo la maggior parte delle badanti lavora dal lunedì fino al sabato alle 12 e poi si assenta per riposare fino alla domenica sera.
Se i figli o altri familiari dell'assistito non riescono a coprire le ore di riposo della badante, si dovrà assumere anche una seconda badante in sostituzione dei riposi, che dovrebbe lavorare dal sabato alle 12 fino alla sera della domenica. Per chi ha assunto la badante principale con orario full-time ed un livello CS (badante persona non autosufficiente) o DS (badante formata professionalmente per persona non autosufficiente) esistono dei contratti per sostituzione dei riposi con una paga sempre uguale anche per la domenica (gli importi orari si possono vedere cliccando qui) ovvero senza la maggiorazione per il lavoro nel giorno festivo. Spieghiamo nel dettaglio il contratto di sostituzione riposi nel nostro articolo Come sostituire la badante durante i riposi? Per il livello BS (assistenza a persone autosufficienti) questo tipo di contratto non è previsto, e si deve assumere la collaboratrice in sostituzione con un semplice contratto a ore come non convivente, riconoscendo la maggiorazione del 60% per le ore di lavoro domenicale.
2. La persona da assistere ha bisogno di continue cure per tutta la notte e la badante non riesce a riposare.
In questo caso assumere una collaboratrice con contratto normale di 54 ore settimanali come indicato nell'opzione precedente non è sufficiente, poichè una badante non può lavorare 24 ore su 24 senza dormire. Si dovrebbe assumere, quindi, una seconda persona con contratto esclusivamente di assistenza notturna. Tale contratto prevede 54 ore settimanali: 9 ore dal lunedì al sabato con riposo la domenica notte. Per coprire però tutte le 24 ore è necessaria anche una persona per la metà del sabato e tutta la domenica assunta come non convivente ad ore, ma si consiglia, per evitare questo ulteriore costo, di chiedere alle due badanti di fare qualche giornata di lavoro straordinario magari alternandosi.
Oppure, di prassi si assumono due badanti con contratto normale di convivenza a tempo pieno che si alternano, sia per coprire le ore di riposo giornaliere, sia per coprire le giornate di riposo. In questo modo i costi per il datore sono più bassi: è più costoso, infatti, avere un contratto di normale convivenza e uno esclusivamente notturno che due contratti di normale convivenza.
Si deve precisare, in questi casi, che essendovi due collaboratrici presenti contemporaneamente nell'abitazione del datore, ognuna dovrebbe avere a disposizione una propria camera personale.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Lettera informativa sulla sicurezza di colf badanti e baby sitter
In questo articolo vediamo dove trovare in Webcolf la lettera informativa sulla sicurezza di colf badanti e baby sitter.
L’articolo 27 comma 2 del CCNL colf e badanti prevede che “il datore di lavoro informi il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici”.
Abbiamo quindi aggiunto nel menù Assunzione una lettera informativa sulla sicurezza di colf badanti e baby sitter, circa i possibili rischi esistenti nell'ambiente di lavoro domestico. L'informativa prescrive alcune norme che il collaboratore dovrà seguire per svolgere in sicurezza le proprie mansioni, al fine di prevenire eventuali incidenti o infortuni.
L’informativa va consegnata al collaboratore domestico unitamente alla lettera di assunzione ma può anche essere consegnata a collaboratori già assunti.
Con la sottoscrizione da parte del lavoratore di questo documento si presume che egli abbia preso visione delle norme da seguire nello svolgimento delle prestazioni di lavoro domestico e degli eventuali rischi connessi ad esse, evitando le richieste di risarcimento ai datori di lavoro domestico in caso di incidenti ed infortuni.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Infortunio breve colf e badanti: nessuna comunicazione all'INAIL
La circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 stabilisce l'obbligo di comunicare l'infortunio del lavoratore anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni. Da tale onere è escluso però il datore di lavoro domestico per il collaboratore assunto con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato, e anche per il collaboratore che presta lavoro accessorio in ambito domestico. L'esclusione dall'obbligo di comunicazione è stata evidenziata anche dalle associazioni dei datori di lavoro domestico, questo perchè all'art. 2 comma 1 lettera a del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), si legge: "Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."
Quindi, nel caso di infortunio di colf, badanti o babysitter che comportino un'assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro non è tenuto a fare la denuncia per comunicare l'evento all'INAIL. E' infatti a carico del datore domestico il pagamento della retribuzione dei primi 3 giorni, contati dal giorno successivo a quello in cui é avvenuto l'infortunio. Solo dal 4° giorno la retribuzione é a carico dell'INAIL ed è per questo motivo che, in caso di prognosi dell'infortunio superiore a 3 giorni è obbligatorio inviare la denuncia all'INAIL a mezzo raccomandata o pec.
Si precisa quindi che la normativa relativa alla modalità di procedura da seguire per l'infortunio per i lavoratori domestici rimane inalterata.
Si ricorda che Webcolf gestisce la busta paga in automatico per il periodo di infortunio calcolando la retribuzione e la maturazione dei ratei di tfr, ferie e 13esima per il periodo di conservazione del posto, come previsto dal CCNL colf e badanti.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Videosorveglianza nel lavoro domestico
Piccolo vademecum riguardante la videosorveglianza nel lavoro domestico.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota dell'8 febbraio 2017, prot. n. 1004, ha stabilito le regole da rispettare nel caso di videosorveglianza nel lavoro domestico e cioé nel caso in cui il datore intenda installare apparecchiature di videosorveglianza presso la propria abitazione privata.
PREMESSA
La disciplina della videosorveglianza era già stata trattata dalla L. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori, che permetteva l'installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale purchè ciò avvenisse a seguito accordo sindacale o in mancanza, con autorizzazione della competente sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.
La materia però fin'ora non era stata affrontata dal punto di vista del lavoro domestico che ha natura particolare.
Viene stabilito infatti dall'art.1 della L. 339/1958:
"S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori [...] che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche"
e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 585 del 23/12/1987:
"Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico per la sua particolare natura si differenzia, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altro rapporto di lavoro: esso, infatti, non è prestato a favore di un'impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo; destinato, quindi, a svolgersi nell'ambito della vita privata quotidiana di una limitata convivenza. In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte ha già evidenziato, in via di principio, la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti di quella generale (sentenza n. 27 del 1974)."
Il datore di lavoro domestico é un soggetto privato che non organizza il lavoro in forma d'impresa come avviene invece per i soggetti presi in esame dallo Statuto dei lavoratori.
REQUISITI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
Partendo proprio da tali presupposti, l'Ispettorato del Lavoro ha confermato la possibilità anche per i datori di lavoro domestico di installare impianti audiovisivi di videosorveglianza ma escludendo l'applicazione dell'art. 4 co. 1 della L. 300/1970 in quanto non é necessario (e nemmeno possibile) che ciò avvenga tramite stipula di accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato stesso.
Nell'ambito del lavoro domestico quindi é sufficiente rispettare la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) che prevede in capo al lavoratore il diritto alla riservatezza e quindi l'obbligo per il datore domestico di informare il collaboratore ed ottenere il consenso preventivo da quest'ultimo circa l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza. Se invece il datore decidesse di installare i dispositivi in un momento successivo a quello dell'assunzione ma il collaboratore non fornisse il suo consenso a tal fine, verrebbe meno la fiducia tra le parti indispensabile per il proseguimento del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe quindi la possibilità data alle parti di recedere dal contratto in precedenza stipulato.
Rimane invece applicabile l'art. 8 della L. 300/70 che disciplina il divieto di effettuare indagini sul profilo del lavoratore che non riguardino in modo diretto l'attività lavorativa svolta. Del tutto diversa la questione quando le apparecchiature siano installate con lo scopo di evitare possibili attività criminali, come il furto di oggetti preziosi o comportamenti violenti nei confronti della persona assistita. In questo particolare caso infatti la giurisprudenza stabilisce che non é necessario il consenso del collaboratore e nonostante la mancanza di questo le prove ricavate dalla registrazione degli impianti potrebbero essere validamente utilizzate in sede di processo penale.
Se però con la finalità di evitare possibili attività penali da parte del collaboratore, emerge che quest'ultimo non svolge le sue mansioni come stabilito al momento della stipula del contratto di assunzione, non é possibile utilizzare le prove raccolte per un eventuale ricorso al giudice del lavoro.
LA VIDEOSORVEGLIANZA IN WEBCOLF
A seguito delle richieste di alcuni nostri utenti abbiamo creato apposita lettera informativa che il datore può stampare nel menù Assunzione | altre lettere e modelli | videosorveglianza, nel caso in cui decida di installare le telecamere dopo che il rapporto é già in essere.
Se invece il datore quando assume la collaboratrice ha già un sistema di videosorveglianza attivo (o ha intenzione di installarlo) può, tramite flag specifico, inserire l'informativa nella lettera di assunzione.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Voucher colf e badanti: libretto di famiglia
Il Decreto Legge 50/2017 ha introdotto la nuova disciplina del lavoro occasionale poi reso operativo grazie alla circolare Inps 107/2017. Dal 10/07/2017 quindi le famiglie hanno la possibilità di acquistare sull'apposito portale Inps il "Libretto di famiglia".
Voucher colf e badanti e relativo costo
Il Libretto di famiglia ha la stessa funzione dei vecchi voucher e cioè regolarizzare occasionali lavori domestici prestati a favore delle famiglie. Per ottenere il libretto le famiglie i prestatori devono registrarsi sul portale Inps appositamente creato oppure tramite call center.
Ogni libretto funge da prepagato e contiene dei titoli di pagamento del valore di 10 € l'uno utilizzabili per retribuire un'ora di lavoro di cui 2 € sono contributi in favore dell'Inps, Inail (e altri oneri) per cui il netto orario per il collaboratore sarà di 8 € (0,50 centesimi in più dei vecchi voucher).
I compensi relativi al lavoro occasionale svolto presso una famiglia verranno erogati direttamente dall'Inps, saranno esenti da imposizione fiscale ma concorreranno comunque alla formazione del reddito utile alla richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione del collaboratore.
Dato che é l'Inps stesso a versare al collaboratore quanto dovuto, la famiglia dovrà comunicare all'ente tramite il portale apposito tutti i dati richiesti a tal fine quali ad esempio il luogo di lavoro, le ore svolte e i dati anagrafici. Tutto ciò va fatto al termine della prestazione lavorativa o al massimo entro il 3° giorno del mese successivo.
Voucher colf e badanti: limiti della prestazione
Per essere considerato occasionale tale prestazione ha dei limiti di reddito netti.
I limiti di reddito per il collaboratore (c.d. prestatore):
- ogni collaboratore può incassare un importo massimo di 5.000 € all'anno come somma di tutte le prestazioni occasionali effettuate presso tutti i datori domestici presso cui lavora;
- ogni collaboratore può percepire un importo massimo di 2.500 € all'anno per il lavoro occasionale svolto per lo stesso datore domestico.
I limiti di reddito per il datore (c.d. utilizzatore):
- ogni famiglia può erogare un importo massimo di 5.000 € all'anno per lavoro occasionale prestato da tutti i collaboratori di cui si é avvalsa.
Se il prestatore fa parte di categorie svantaggiate (disoccupati, studenti sotto i 25 anni, pensionati) gli importi erogati tramite voucher sono da considerarsi solo al 75% del loro valore di modo che i limiti di redditi siano maggiori. Tale agevolazione comunque é prevista solamente rispetto ai limiti previsti per l'utilizzatore.
ELEMENTI A SFAVORE: PERCHE' PREFERIRE UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO RISPETTO AI VOUCHER?
Nonostante la normativa sia stata modificata e resa più veloce grazie anche alla gestione telematica sono ancora presenti dei punti che rendono più vantaggiosa l'assunzione con contratto a tempo indeterminato piuttosto che utilizzare i voucher:
1- problema relativo ai limiti di reddito annuali. Come abbiamo specificato sopra i voucher possono essere utilizzati dal datore per un massimo di 5.000 € di cui 2.500 € massimi per ogni collaboratore. Ne consegue quindi che il datore deve periodicamente verificare e anche preventivare per i mesi futuri i costi del rapporto occasionale.
2- Il datore deve porre attenzione ai limiti suddetti anche perchè nel caso vengano superati il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in modo automatico in un contratto indeterminato a tempo pieno.
3- Il rapporto di lavoro risulta meno conveniente con il voucher. Facciamo alcuni esempi di rapporti con meno di 24 ore settimanali.
Livello A (addetta esclusivamente alle pulizie) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 5,68 + 1,39 di contributi Inps totali = 7,07 € costo totale orario, molto più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello B (addetta alle pulizie, lavanderia, stiro, preparazione pasti, ecc..) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 7,11 + 1,39 di contributi Inps totali = 8,50 € costo totale orario, molto più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello AS (baby sitter) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 6,72 + 1,39 di contributi Inps totali = 8,11 € costo totale orario, molto più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello BS (badante persone autosufficienti) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 7,54 + 1,39 di contributi Inps totali = 8,93 € costo totale orario, più basso rispetto ai 10 € totali del voucher.
Livello CS (badante persone non autosufficienti) con paga oraria compresa di rateo 13esima, tfr e ferie = 8,40 + 1,57 di contributi Inps totali = 9,97 € costo totale orario, praticamente uguale ai 10 € totali del voucher ma senza limiti di voucher.
4- I contributi previsti con il libretto di famiglia sono sempre di 2 € più alti rispetto ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come si nota dall'esempio sopra riportato.
5- Il sistema di pagamento dei contributi é più complesso rispetto a l'utilizzo del mav previsto in caso di contratto, infatti, é stabilito che vadano versati tramite modello F24 con l'utilizzo dell'identificativo "Lifa".
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Deleghe per il lavoro domestico
In questo articolo analizziamo se l'Inps richiede deleghe per il lavoro domestico.
L'Inps con circolare n. 465 del 31/01/2017 ha stabilito le nuove funzionalità del sito in materia di deleghe per il lavoro domestico, tra datore e intermediaro, per la gestione del lavoro domesitico. La circolare n. 28 del 28/02/2011 aveva già disciplinato la materia delle deleghe tra datore e intermediario per il lavoro subordinato ma non era ancora stata definita nel dettaglio per il settore del lavoro domestico.
L'Inps, con circolare n. 49 del 2011, individua come intermediari i Consulenti del Lavoro e i liberi professionisti, abilitati ai sensi dell’ art. 1, L. 12/79 e le associazioni sindacali abilitate ai sensi dell’art. 4 bis, comma 8, D.lgs 181/2000.
PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DELLA DELEGA PER CONSULENTI DEL LAVORO E ALTRI PROFESSIONISTI ABILITATI
Tali soggetti possono inserire la delega del proprio cliente entrando nel sito www.inps.it e poi cliccando sul menù Accedi ai servizi | Altre tipologie di utenti | Aziende, Consulenti e professionisti | Lavoratori domestici (Aziende, consulenti e professionisti) o in alternativa dal menù Assunzione | Comunicazione Inps - Login aziende e consulenti che troviamo nell'utenza Webcolf.
In seguito é necessario indicare il Codice fiscale del professionista abilitato e il Pin Inps in precedenza ottenuto tramite richiesta all'ente (in caso contrario si può richiedere al linkhttps://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp).
A) Successivamente l'intermediario dovrebbe cliccare alla voce del menù sulla sinsitra "Deleghe Lavoro Domestico" e poi "Inserimento delega".
Tale ultimo menù ha lo scopo di acquisire i dati relativi alla nuova delega e stamparne il modulo da consegnare al datore. Pertanto dopo aver selezionato tale funzione, si deve indicare l'albo al quale é iscritto l'intermediario e più sotto il codice fiscale del datore e convalidarlo. Una volta convalidato é possibile cliccare su "conferma" in basso e stampare il pdf del modulo cartaceo, (eventualmente stampabile anche al menù successivo in sede di attivazione), che dovrà essere firmato dal datore e conservato dall'intermediario, unitamente ad un documento di identità valido del datore per tutto il periodo di validità della delega e fino a 5 anni successivi dalla eventuale revoca della stessa.
B) Si rende poi necessario cliccare sempre sul menù di sinistra l'opzione "Gestione delega" e cliccando su "Cerca", in automatico viene visualizzato l'elenco di tutte le deleghe inserite. Dalla tabella visualizzata deve selezionarsi la delega da attivare, cliccando sulla lente e selezionando poi in fondo alla maschera, la voce "Attiva", indicando la data di attivazione e accettando quanto richiesto. Alla conferma compare un messaggio di buona riuscita dell'operazione.
Selezionando una delega già inserita, in tale menù, é inoltre possibile effettuare la revoca della delega in precedenza ottenuta, cliccando sull'apposita voce.
ATTENZIONE: cliccando sull'opzione "revoca" questa verrà effettuata in modo immediato senza richiesta di alcuna conferma.
Per le deleghe che invece sono state inserite nel menù A) ma non ancora attivate, é possibile annullarle nel menù di Gestione delega dopo averle selezionate.
PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DELLA SUB-ABILITAZIONE
A) Esiste inoltre un menù apposito, sempre a sinistra, per l'inserimento di sub-abilitazioni che permette all'intermediario di abilitare uno o più, dei propri dipendenti alla gestione per conto del professionista del rapporto di lavoro domestico. Una volta inserita la sub-abilitazione questa ha effetti su tutti i rapporti di lavoro domestico per cui il professionista ha ricevuto delega che é stata poi attivata.
B) Nel menù di gestione é possibile consultare e revocare le sub-abilitazioni in precedenza inserite.
N.B.: l'attivazione delle delega e l'inserimento della sub-abilitazione, sono condizionate al buon esito delle verifiche di correttezza della posizione dell'intermediario, effettate sulla base dello scambio di dati con gli albi nazionali di riferimento.
PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DELLA DELEGA PER LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Tali soggetti possono inserire la delega del proprio cliente entrando nel sito www.inps.it e poi cliccando sul menù Accedi ai servizi | Altre tipologie di utenti | Associazioni datori di lavoro domestico | Lavoratori domestici e dopo aver indicato i dati utili per entrare nel sito, cliccare alla voce "Deleghe Lavoro Domestico".
A) Con il menù di "Inserimento delega" il dipendente dell'Associazione o sindacato, in possesso dell'apposito pin può inserire i dati relativi alla nuova delega.
B) Nel menù "Gestione delega" il dipendente dell'Associazione o sindacato può consultare o revocare le deleghe in precedenza inserite.
I dipendenti dell'Associazione o sindacato potranno operare per conto di tutti i datori di lavoro domestico per cui il sindacato o l'associazione hanno ottenuto delega.
Ecco un esempio di modulo delega. Alcuni dati vengono inseriti in automatico dal sito Inps (che abbiamo cancellato per questioni di privacy) e l'intermediario dovrebbe manualmente indicare solamente il numero e la provincia di iscrizione all'albo. Dovrà poi essere indicato luogo e data al momento della firma della delega da parte del datore di lavoro domestico.
PRECISAZIONI
Non é possibile attivare deleghe se già predisposte precedentemente, su modulistica diversa da quella fornita dalla nuova procedura appena descritta ma se invece fino ad oggi non era stata attivata alcuna delega all'Inps, si rende necessario l'utilizzo della procedura suddetta. Non é consentito il conferimento della delega a più di un intermediario o associazione nello stesso intervallo di tempo. L'attivazione di una nuova delega comporta la revoca automatica di quella concessa eventualmente in precedenza.
Webcolf essendo semplicmente un programma con cui il datore gestisce in piena autonomia il suo rapporto, non funge assolutamente da intermediario e quindi non é toccato da tale normativa. Il datore infatti continua ad essere autonomo e non delega nulla a noi.
TEMPISTICHE
L'Inps ha stabilito che entro la data del 30 aprile 2017 debbano essere inserite nel proprio sito da chi effettua la gestione del lavoro domestico come intermediario tutte le deleghe ottenute dai clienti datori di lavoro domestico.
Per coloro che non possono essere abilitati, perchè non appartenenti alle categorie previste dalla L. 12/79 o ad associazioni sindacali abilitate, dovranno obbligatoriamente operare con il PIN rilasciato al cittadino per ogni singolo datore di lavoro.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Detrazione spese per badanti di persone non autosufficienti
Webcolf permette di generare una dichiarazione utile alla detrazione spese per badanti di persone non autosufficienti come nel fac-simile sotto riportato:
Il TUIR oltre a prevedere a favore del datore di lavoro privato la deducibilità dei contributi previdenziali, sancisce all'art.15 i-septies, la possibilità di detrarre una partedelle spese sostenute per gli addetti all'assistenzadi persona non autosufficiente.
Tali spese sono detraibili nella misura del 19% e in misura non superiore a 2.100 €. Ne consegue quindi che la detrazione massima fruibile ammonta a 399 €.
La detrazione spetta a condizione che:
la persona assistita non sia autosufficiente, appurata con apposita certificazione medica;
il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 €.
DEFINIZIONE DI "NON AUTOSUFFICIENZA"
Il fondamentale concetto di non autosufficienza, necessario per beneficiare dell'agevolazione, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2 del 3 gennaio 2005:
sono considerati soggetti non autosufficienti coloro che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti,espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti;
sono altresì considerati non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa.
Tale stato sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni che deve risultare però da apposita certificazione medica.
La detrazione non compete quando la non autosufficienza non si ricolleghi alla presenza di patologie, ma si esemplifichino nella mera assistenza a favore di bambini non autosufficienti. Per condizione patologica non si intende in senso strettamente sanitario, infatti comprende come fattore determinante l'età anagrafica avanzata dell'assistito.
In ogni caso qualora l'assistito sia portatore di handicap (con limitazione della propria autosufficienza), tale condizione é sufficiente a surrogare la predetta certificazione medica.
Questi oneri detraibili sono individuabili nei compensi corrisposti agli addetti incaricati di assistere personalmente i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti di vita quotidiana e, per la circolare n. 10 del 16 marzo 2005 dell'Agenzia delle Entrate, nei compensi corrisposti per l'assistenza personale ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo, a condizione che i relativi corrispettivi siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni. La detrazione infatti spetta solamente per le spese mediche, escluse quindi quelle di ricovero e di assistenza.
CHI PUO' BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
La detrazione è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per gli altri familiari, a condizione che questi siano conviventi e che non risultino fiscalmente a carico del contribuente. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione.
La quota massima di 2.100 € è valida per il singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti assistiti. Quindi, nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto spese per se stesso e per un suo familiare, l'importo massimo che può detrarre è sempre calcolato sui 2.100 €. Inoltre, l'importo rimane lo stesso anche se più contribuenti abbiano sostenuto spese per lo stesso familiare e in tal caso i 2.100 € massimi devono essere ripartiti in ragione della spesa sostenuta.
DETRAZIONE SPESE PER BADANTI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN WEBCOLF
Per la denuncia dei redditi del datore di lavoro, a seguito di questa possibile detrazione, il programma prevede una stampa della dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti, che si effettua entrando nel menù Stampe annuali | Dichiarazione spese per persone non autosufficienti, selezionando poi a sinsitra l'anno e cliccando a destra sul pulsante "Stampa".
Tale documento specifica nel dettaglio le spese mese per mese di tutto l'anno, da gennaio a dicembre.
Attenzione: nel caso in cui il programma avvisi che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato” é necessario effettuare un controllo nel menù Cedolini e fasi mensili| calcolo buste mensili dell’anno in questione. Se viene richiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare, nei dati collaboratore, gli estremi della paga, orario e livello dell'anno in questione, per non ricalcolare i cedolini con le condizioni inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti ok o definitivi, consigliamo di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per eventuali ulteriori verifiche sullo status dei cedolini. Per ulteriori informazioni sulle detrazioni per i datori di lavoro domestico si può leggere questo articolo aggiornato cliccando qui
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Dichiarazione oneri deducibili per il datore di lavoro di colf e badanti
Webcolf permette di generare una dichiarazione oneri deducibili per il datore di lavoro di colf e badanti, come nel facsimile sotto:
Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono infatti previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, come prevede l'art.10, comma 2, del TUIR. La norma rende deducibili i contributi previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti).
Anche se i contributi dei lavoratori domestici versati all'Inps (con i mav trimestrali) dal datore di lavoro comprendono l'intera quota, ossia quella a carico datore e quella a carico collaboratore,si può dedurre solo la parte di contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un massimo di 1.549,37 €.
Per quanto riguarda, invece, i contributi Cassa Colf,come ci ha confermato l'ente stesso, non sono deducibiliin quanto versati a scopi non esclusivamente sanitari.
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, che permette la deduzione dei contributi per lavoro domestico, il datore deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO, o (se sono rispettate le condizioni richieste) il modello 730.
BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE
Il comma 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), che disciplina tale materia, non é molto chiaro circa i soggetti destinatari della deduzione e quindi se sia l'assistito o un suo familiare. In fase di compilazione del modello Unico é presente un mero riferimento al "datore di lavoro" che nel silenzio della normativa, é da ritenersi ad esempio individuabile anche nel familiare della persona non autosufficiente.
Nel caso in cui più soggetti sopportino la spesa per l'assistenza di un familiare, la deduzione massima di 1.549,37 € dev'essere ripartita in ragione della spesa sostenuta.
DICHIARAZIONE ONERI DEDUCIBILI PER IL DATORE DI LAVORO DI COLF E BADANTI
Webcolf prevede la stampa della dichiarazione degli oneri deducibili per il datore di lavoro (vedi immagine in calce), in cui si attesta il totale dei contributi versati, suddivisi per i vari trimestri e calcolati scorporando tale quota a carico del datore da quella totale di contributi dovuti.
Per la stampa la procedura è la seguente:
- si entra nel menù Stampe annuali | Dichiarazione contributi deducibili datore di lavoro - art. 10 TUIR;
- si indica a sinistra l'anno precedente a quello attuale e si clicca ok e “Stampa”.
In tale dichiarazione viene indicato il totale dei contributi da poter detrarre e anche il dettaglio per ogni mese. Se il collaboratore ha cessato il rapporto di lavoro, inoltre, si considerano anche i contributi delle settimane di mancato preavviso e ferie non godute, che verranno indicati nei mesi successivi alla cessazione.
N.B.: si ricorda che, secondo il principio di cassa confermato dall'Agenzia delle Entrate, i contributi del 4° trimestre, pagati tra l'1 e il 10 gennaio, saranno inclusi nella dichiarazione dell'anno successivo, quindi la stampa degli oneri deducibili per esempio del 2016 tiene conto dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno 2015 e ai primi tre trimestri del 2016.
Attenzione: nel caso in cui il programma al momento dell'elaborazione di tale stampa, avvisasse l'utente che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato”, é necessario controllare nel menù Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili dell’anno in questione e dell’anno precedente (ultimo trimestre). Se viene chiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare nel menù Assunzione | dati collaboratore, i dati riguardanti la paga ed orario di quell’anno per non calcolare i cedolini con le condizioni inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "ok" o "definitivi" si consiglia di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ulteriori verifiche sullo status dei cedolini.
DEDUZIONE PER UTILIZZO DEI VOUCHER
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 2012, ha ammesso la rilevanza fiscale, come oneri deducibili, anche dei contributi previdenziali versati tramite voucher, sempre nel limite di 1.549,37 €. Gli oneri previdenziali quindi versati tramite voucher, sono deducibili nel periodo di imposta in cui é effettuato l'acquisto, purché la prestazione lavorativa e la consegna del voucher avvengano prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!