Assunzione di un parente come colf o badante

Assunzione colf parente

Se si sta valutando l'assunzione di un parente come colf o badante, oppure del coniuge, é necessario valutare bene la situazione prima di procedere in quanto spesso l'Inps rifiuta la costituzione del rapporto a seguito del ricevimento della comunicazione di assunzione.

ASSUNZIONE DEL CONIUGE

Il rapporto di lavoro stipulato con il proprio coniuge viene di norma rifiutato dall'Inps in quanto le prestazioni svolte tra parenti stretti si presumono gratuite e svolte per motivi affettivi. Il codice civile infatti all’art. 143 indica tra i doveri dei coniugi anche la reciproca assistenza morale e materiale oltre alla collaborazione nell’interesse della famiglia, cosa incompatibile con il sussistere di un rapporto di lavoro domestico.

Ci sono però dei casi particolari in cui l'Inps accetta ugualmente il rapporto domestico tra i coniugi, data la particolare condizione dell'assistito che oltre a friure dell’indennità di accompagnamento dev'essere:

  • grande invalido di guerra (civile e militare);

  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro;

  • mutilato e invalido civile;

  • cieco civile.

 

ASSUNZIONE DI UN PARENTE O AFFINE ENTRO IL 3° GRADO

Nel caso si assuma come colf o badante un parente, (discendenza da uno stesso stipite) o affine (vincolo con i parenti del coniuge) entro il 3° grado, l'Inps non rifiuta di diritto il rapporto ma effettua una verifica.

In tal caso la comunicazione di assunzione, effettuata sul sito Inps, sarà indicata come “Sospesa” e verrà definita dalla sede Inps competente per territorio solo dopo avere effettuato i controlli previsti a convalida di quanto dichiarato dal datore di lavoro.

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Il datore di lavoro può controllare lo stato del rapporto domestico che ha denunciato in Inps entrando nel menù Assunzione | comunicazione Inps, indicando le credenziali necessarie e poi cliccando sul menù a sinistra "Consultazione rapporto lavoro". Lo stato viene indicato come prima cosa in alto sulla pagina di consultazione.

Per velocizzare la verifica della pratica da parte dell'Inps e quindi dimostrare l’esistenza effettiva del vincolo di subordinazione il datore può inviare tramite pec o raccomandata all'Inps competente per territorio, la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'.pdf

Nel caso l'Inps avesse dei dubbi in merito all’autocertificazione inviata dal datore potrà procedere ad accertamenti o anche alla convocazione delle parti interessate. Le parti dovranno dimostrare l’onerosità della prestazione, quindi che sussiste una contropartita in denaro in seguito alla prestazione di lavoro e il vincolo di subordinazione. A dimostrazione di ciò il datore può fornire all'Inps copia della lettera di assunzione, delle buste paga e le ricevute dei bonifici o assegni con cui si é pagato il collaboratore domestico.

Ci sono dei casi in cui l'Inps accetta di diritto l'assunzione, senza onere della prova, data la particolare condizione dell'assistito che oltre a fruire dell’indennità di accompagnamento dev'essere:

  • grande invalido di guerra (civile e militare);

  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro;

  • mutilato e invalido civile;

  • cieco civile;

  • ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare (i sacerdoti che svolgono la loro attività sotto l’autorità del vescovo costituiscono il clero cosiddetto "secolare", mentre il termine "clero regolare" indica i sacerdoti membri degli ordini religiosi, come ad esempio i gesuiti e i francescani).

 

ASSUNZIONE DI UN PARENTE COME COLF O BADANTE: COSA CAMBIA A LIVELLO CONTRIBUTIVO

L'aliquota contributiva da applicare al rapporto domestico cambia solamente se il rapporto di lavoro con il parente o affine entro il 3° grado si svolge in regime di convivenza.

Le tabelle contributive fornite dall'Inps prevedono un contributo orario diverso in questi casi, con esclusione del contibuto CUAF. Il contributo CUAF ha lo scopo di finanziare la Cassa Unica Assegni Familiari istituita dall'Inps. Attraverso questa cassa vengono erogati gli importi relativi agli assegni nucleo familiare per cui i collaboratori domestici fanno domanda all'Inps. Nel lavoro domestico infatti é l'Inps a corrispondere l'importo dell'ANF direttamente al collaboratore domestico senza che il datore debba fare nulla.
Nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) entro il 3° grado conviventi, l'Inps prevede un'aliquota diversa, senza quota CUAF dato che il datore e il collaboratore fanno parte dello stesso nucleo familiare e dunque il lavoratore non potrà richiedere gli assegni familiari.

 

ASSUNZIONE DI UN PARENTE COME COLF O BADANTE: IMPOSTAZIONI IN WEBCOLF

Solamente nel caso in cui il parente o affine sia convivente cambiano le impostazioni da indicare in Webcolf, data l'aliquota contributiva diversa. In tal caso andrà apposto il flag sottostante al menù Assunzione | inserimento collaboratore | data assunzione, memorizzando poi in alto.

Assunzione di un parente come colf o badante

 

 

 

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