Guida utile con esempi alla denuncia di infortunio colf e badanti: procedura e modello 4bis

Denuncia di infortunio colf e badanti

Guida alla denuncia di infortunio colf e badanti

Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l'orario di lavoro o nel tragitto casa-lavoro, deve farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. Importante è specificare l'orario durante il quale è successo l'incidente e le modalità con cui è avvenuto, in modo che il pronto soccorso capisca che si tratta di infortunio sul lavoro e non di una semplice malattia, e quindi apra una pratica INAIL. Infatti se si tratta di malattia, essa non è retribuita dall'Inps ma dal datore di lavoro per i giorni massimi e le modalità previste dal contratto. Invece, se viene aperta una pratica di infortunio, è l'INAIL che corrisponde al lavoratore un'indennità dal quarto giorno in poi a partire dal giorno successivo all’incidente (il giorno dell’infortunio e i primi tre sono a carico del datore di lavoro) per tutti i giorni di infortunio.  Nel certificatodeve essere indicata la voce INAIL SI.

a) Obblighi del lavoratore

Il lavoratore ha l' obbligo di dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

b) Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Egli dovrà inviare il nuovo modulo cartaceo (mod. 4 bis RA.) mediante raccomandata A/R o  posta elettronica certificata (PEC) , che può scaricare a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html

AGGIORNAMENTO: l’INAIL, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL, stabilendo che viene meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà di competenza dell'Inail stesso comunicare alla Pubblica Sicurezza, l'infortunio avvenuto solamente nei casi in cui questo sia mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.

N.B.:

- se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia. Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità.

- Se è previsto pericolo di morte la denuncia va fatta entro 24ore con telegramma o fax.

2) Allegare copia del certificato medico.

Si consiglia, se non si ha il certificato di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato. Se la prognosi si prolunga con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

3) I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto e quindi,nel caso nel caso la collaboratrice infortunata non usufruisca del vitto e alloggio all'ospedale o presso il datore di lavoro, deve ricevere anche l'indennità di vitto e alloggio.

4) In caso di indennità per inabilità temporanea assoluta, a decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi, pari al:

-60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni,

-75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno in poi.

c) Alcuni suggerimenti per la compilazione della denuncia di infortunio

Prima pagina:

- in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico,

- in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato,

- in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su Ccnl settore lavorativo),

- in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari,

- in voce professionale: colf o badante.

Seconda pagina:

- nel primo riquadro dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella denuncia di iscrizione del collaboratore domestico),

- nel riquadro indirizzo dovrà inserire l'indirizzo del datore di lavoro,

- nel riquadro unità produttiva dovrà indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.

Terza pagina:

- dovrà compilare e descrivere l'incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.

Quarta pagina:

- dovrà compilare solo in caso di testimone (prima parte),

- dovrà compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

Quinta pagina:

- nel riquadro servizi domestici dovrà riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda compresa della quota di 13esima. (ossia la paga oraria effettiva che viene utilizzata nel pagamento del mav e che, in webcolf si trova nell'ultimo riepilogo dei contributi del menù cedolini mensili)

- se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.

Sesta pagina:

- nel riquadro che riguarda l'autocertificazione dovrà selezionare "il sottoscritto datore di lavoro" e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell'ultima riga inserire allegati 1 e in note: allego certificato medico.

d) Inserire l’infortunio in Webcolf

In Webcolf, nell’inserimento mensile dovrebbe indicare la sigla “I” per tutti i giorni, festivi compresi e verrà calcolata la retribuzione a carico del datore di lavoro e poi, nel caso di collaboratore convivente,  selezionando la voce in una delle tre righe in basso sotto al calendario " ind. sost vitto e alloggio", e indicando i  giorni (dal lunedì al sabato e non la domenica) viene aggiunta anche la retribuzione del vitto e alloggio (solo nel caso non venga corrisposto per tale periodo). Il programma così aggiunge quanto dovuto.

e) Sanzioni

Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di:
- mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore;
- denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta.

 

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