Vitto e alloggio colf e badanti da Novembre 2025

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Tra le novità introdotte dall'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale del lavoro domestico, firmato il 28 Ottobre scorso e in vigore dal 1° Novembre 2025, rileva la nuova modalità di calcolo del vitto e alloggio.

L'articolo di rifermento del nuovo e vecchio contratto è il 36 e rimane invariato ai primi due commi, i quali ribadiscono rispettivamente al primo  che al lavoratore spetta un'alimentazione sana e sufficiente e un alloggio idoneo a mantenere l'integrità fisica e morale e al secondo l'obbligo in capo al datore di mettere a disposizione uno spazio idoneo a garantire la dignità e la riservatezza del collaboratore domestico.

Le parti firmatarie apportano invece una modifica al terzo comma.

I valori convenzionali sono sempre fissati dalla tabella F e sono rivalutati annualmente ( questa volta ai sensi dell'art. 38 ), a variare è il calcolo del valore mensile effettuato non più sulla base dei giorni lavorativi mensili ma su una media di 30 giorni mensili.

I valori mensili di vitto e alloggio , specifica il comma 3, si ottengono moltiplicando per 30 i valori giornalieri.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

Si prende come riferimento una collaboratrice convivente full time 54 ore settimanali inquadrata con livello CS che riceve vitto e alloggio sotto forma di indennizzo.

Finora la retribuzione globale di fatto era pari ad euro 1137,86 + ( 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ) x  26 giorni lavorativi ) = 1309,46.

Con l'aggiornamento del contratto ora il calcolo per il medesimo contratto è il seguente : 1137,86 + ( 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ) x 30 giorni lavorativi ) = 1335,86.

 

Come verra' gestita la nuova disposizione in Webcolf:

  1.  Il caso della collaboratrice convivente 54 ore full time con orario disposto su sei giorni ( dal lunedì al sabato ) verrà trattato come da esempio sopra nel caso in cui il vitto e alloggio venga indennizzato e quindi anche per la giornata di domenica, anche se da Contratto considerato giorno di riposo. Se la collaboratrice riceve invece il vitto e alloggio in natura per la giornata di riposo solitamente fissata nella giornata di domenica il vitto e alloggio verrà indennizzato come indennità sostitutiva perchè normalmente viene lasciata l'abitazione dell'assistito.
  2.  Se la collaboratrice è convivente ( full time o part-time ) con orario disposto dal lunedì al venerdì riteniamo che, sia che la collaboratrice percepisca vitto e alloggio in natura che lo riceva mediante indennizzo, debba essere corrisposta l'indennità sostitutiva anche per le giornate di sabato e domenica, volendo interpretare correttamente il comma 3 dell'art. 36 del Ccnl.
  3.  Se la collaboratrice è sempre convivente e lavora meno di 5 giorni la settimana riteniamo di considerare la situazione come se si trattasse di un contratto part time  pertanto verrà indennizzato il vitto e alloggio aggiuntivo rispetto a quello già corrisposto ( indennizzato o in natura ) per le giornate lavorative solamente per la giornata della domenica.
  4.  Per i collaboratori conviventi part-time che lavorano ad esempio 3 giorni la settimana la regola è la medesima rispetto a quanto appena detto sopra, ovvero verrà indennizzato il vitto e alloggio solamente per la giornata della domenica.
  5.  Per i collaboratori non conviventi che lavorano in maniera continuativa 6 o più ore al giorno il solo vitto ( per la parte del pranzo o della cena ) verrà corrisposto in natura o mediante indennizzo come sempre solamente per il numero di giornate lavorative, il calcolo è il seguente: 2,31 valore pranzo o cena x numero di giorni lavorativi considerato che la paga è oraria e non mensile.

A partire dal menu Assunzione | Inserimento collaboratore | Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate è stata introdotta al punto 4.7 una nuova impostazione riguardante il vitto e alloggio.

Per quanto riportato alle casistiche sopra e stando alle nuove indicazioni del Ccnl in vigore dal primo Novembre 2025, in caso di paga mensilizzata il vitto e alloggio è previsto per 30 giorni. Se però nel giorno di riposo il lavoratore rimane presso l'abitazione del datore di lavoro / assistito e riceve il vitto e alloggio in natura, non va pagata l'indennità sostitutiva e il valore convenzionale è utile solo ai fini della maggiorazione della 13a e del TFR.  Pertanto apponendo il flag al punto 4.7 non verrà in questo caso erogata l'indennità sostitutiva per il giorno di riposo.

Su cosa inciderà questa variazione di calcolo per 30 giorni:

  1. Tfr: nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio , in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante;
  2. 13esima: nel conteggio della tredicesima occorre inserire la quota mensile di vitto e alloggio. La tredicesima corrisponde infatti ad una mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria.
  3. Straordinari : anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione globale di fatto, quindi la retribuzione base oraria su cui calcolare la maggiorazione include la quota di vitto e alloggio calcolati in denaro sui 30 giorni;
  4. Contributi : come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di tredicesima e anche la quota di vitto e alloggio se il collaboratore è convivente, maggiorata dunque a partire da novembre 2025.

Si informano gli utenti che in Webcolf il calcolo del vitto e alloggio è stato modificato per adeguarsi alle nuove disposizioni del contratto collettivo entrate in vigore a partire da novembre 2025.

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