Il D. Lgs. 29 del 15 marzo 2024, c.d. Decreto Anziani, ha previsto una serie di misure a favore delle persone anziane tra cui anche un bonus di 850 € mensili, in via per ora solo sperimentale, da corrispondere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il bonus di 850 euro per anziani 2025, come indica il decreto, dovrà essere utilizzato per "remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali o all'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza".
REQUISITI DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
I requisiti per beneficiare del bonus sono:
età anagrafica di almeno 80 anni;
reddito Isee non superiore a 6.000 euro;
livello di bisogno assistenziale gravissimo.
La scelta dei criteri utili a definire il livello di bisogno assistenziale gravissimo dell'anziano che ha richiesto il bonus sarà di competenza di una commissione tecnico-scientifica, i cui componenti saranno scelti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Sarà a cura poi dell'Inps verificare l'effettivo stato di bisogno assistenziale gravissimo o meno del soggetto anziano che ha fatto richiesta del bonus, in base anche alle informazioni sanitarie che ha a disposizione nei propri archivi.
IMPORTO DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
Come indicato all'art. 36 del decreto, la prestazione, che non va a formare reddito utile per la dichiarazione dei redditi, é erogata su base mensile ed é composta da:
una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento, che nel 2024 è pari a 531,76 euro;
una quota integrativa denominata "assegno di assistenza" pari a 850 euro da utilizzare per retribuire la badante che assiste la persona anziana.
Nel caso in cui gli 850 euro non venissero utilizzati in tutto, o in parte, per il costo del lavoro di cura e assistenza o acquisto di servizi prima indicati, l'Inps procederà alla revoca dell'assegno di assistenza e l'anziano dovrà restituire la somma in precedenza ricevuta.
RICHIESTA DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
I soggetti che hanno i requisiti per poter fare domanda del bonus da 850 euro potranno farne richiesta in via telematica sul sito dell'Inps secondo modalità ancora da definire. La domanda potrà essere fatta anche tramite gli enti di patronato.
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Costo badante assistenza notturna solo per qualche notte
Un'esigenza comune dei datori di lavoro di badanti è quella di coprire a livello di assistenza o presenza la fascia oraria notturna.
Molte volte il contratto di assistenza o presenza notturna disciplinato dal Ccnl che prevede 54 ore settimanali ( 9 ore convenzionali per notte dal lunedì al sabato ) risulta essere economicamente oneroso per il datore, spesso sono gli stessi familiari dell'assistito a prestare assistenza/ presenza per alcune notti della settimana.
Da qui la richiesta da parte di molti utenti di gestire a livello di busta paga solamente poche notti alla settimana ( 2 o 3 notti ad esempio ), tenendo presente che le casistiche in questione non sono normate.
Offriamo di seguto la nostra interpretazione alle richieste di gestione dell'orario notturno da parte degli utenti:
1. Assistenza notturna per 2 o 3 notti la settimana
Webcolf suggerisce in questo caso di applicare la retribuzione del contratto sostituzioni riposi.
La ratio che sottostà al ragionamento è la seguente: la collaboratrice che presterà assistenza notturna per alcuni giorni della settimana sostituisce la collaboratrice convivente diurna ( che durante la notte riposa ) e sostituisce l'eventuale assistenza da parte di familiari.
Il livello con il quale inquadrare la collaboratrice è il CS quando l'assistito è non autosufficiente ( la maggior parte delle volte dal momento che necessita di assistenza di notte ) e il livello DS quando l'assistito è non autosufficiente e la collaboratrice è in possesso di un titolo di specializzazione ( OSS, infermiera ecc. ).
La retribuzione in questo caso è data dalla paga oraria prevista per il contratto di sostituzione riposi moltiplicata per il numero di ore lavorate in orario notturno ( convenzionalmente 9 ).
Esempio: una collaboratrice inquadrata con livello CS assunta con contratto sostituzione riposi la cui paga oraria è di 8,41 euro x 9 ore percepirà una retribuzione a notte pari a 75,69 euro.
2. Presenza notturna per 2 o 3 notti la settimana
Webcolf suggerisce in questo caso di indicare come tipologia contrattuale la presenza notturna ( tale contratto presuppone di default la convivenza ).
Dopo aver selezionato in Assunzione | Inquadramento il tipo di contratto, occorre spostarsi nella maschera 5 riguardante l'orario di lavoro e indicare per ogni giorno della settimana il numero di ore che la collaboratrice presenzierà la notte un valore pari convenzionalmente a 9 ore.
Poi, dopo aver inserito l'orario, è necessario posizionarsi in Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate e apporre il flag al punto 2.3 ( in questo modo la paga verrà riproporzionata al part-time ).
3. Collaboratore non convivente che lavora ( oltre all'orario diurno ) qualche ora dopo le ore 22
Per gestire questa casistica Webcolf consiglia di indicare le ore lavorate nella fascia notturna con la causale N, in questo modo il programma applicherà automaticamente la maggiorazione del 20%.
Esempio: se una collaboratrice lavora normalmente per la giornata del lunedì 8 ore diurne e presta un servizio in serata, ad esempio per mettere a letto l'assistito, a volte in sostituzione dei familiari che prestano normalemnte questo servizio, per un tempo di 2 ore notturne, la causale corretta da indicare per quel giorno sarà 10N2, le 2 ore notturne così indicate verranno maggiorate del 20%, mentre le 8 ore diurne verranno retribuite come ordinarie.
4. Collaboratore non convivente che lavora occasionalmente alcune notti della settimana
Le casistiche sono 2:
1. La badante contrattualmente lavora meno di 8 ore al giorno e meno di 40 ore settimanali. In questo caso se le viene richiesto di lavorare ad esempio una notte occasionalmente le ore fino alle 8 giornaliere e alle 40 ore settimanali sono da considerarsi supplementari con maggiorazione del lavoro ordinario notturno, vanno quindi indicate nel cedolino con la causale N.
Consideriamo ad esempio una badante che lavora solo 2 ore al giorno per 5 giorni ( 10 ore settimanali ) alla quale si richiede di lavorare eccezionalmente una notte dalle 22.00 alle 6.00.
Nel primo giorno si indica 4N2 ossia di 4 ore lavorate 2 sono retribuite con la maggiorazione del 20% ( ore dalle 22.00 alle 24.00 ), nel secondo giorno si contano le ore da mezzanotte alle 6.00 ( 6 ore ) a cui si aggiungono le due ore ordinarie lavorate.Si indica quindi la causale 8N6.
2. la badante lavora già più di 8 ore al giorno e 40 settimanali e quindi tutte le ore lavorate, sempre eccezionalmente, di notte dovrebbero essere retribuite come straordinario notturno, con una maggiorazione del 50%. La causale da indicare in Inserimento mensile dopo il numero di ore ordinarie lavorate è SN seguita dal numero di ore lavorate duante la notte.
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Costo badante h24
Il datore di lavoro domestico necessita molto spesso di una badante h24, ovvero di convivere e prestare assistenza ad una persona nell'arco dell'intera giornata.
Questa figura viene assunta per assistere in modo continuativo persone non autosufficienti, con patologie gravi o che non sono più in grado di svolgere in autonomia alcune azioni del proprio quotidiano come vestirsi, deambulare, mangiare o espletare le funzioni fisiologiche e dell'igiene personale.
Costo badante h24: costo totale comprensivo di tfr, ferie e 13esima
Il livello di inquadramento utilizzato maggiormente per questa figura é il CS, (badante che non possiede titolo di studio inerente alla mansione), che ha un costo mensile base per l'anno 2024 di 1.127,04 €. La retribuzione é mensilizzata e fissa e viene rivalutata ogni inizio anno dai sindacati in base all'aumento del costo della vita registrato dall'Istat.
Tale mensile comunque non costituisce la spesa completa sostenuta dal datore di lavoro domestico in quanto vanno aggiunti anche il vitto alloggio, (da corrispondere in natura o denaro), i contributi Inps e infine tfr, 13esima e ferie che la badante matura ogni mese.
Vediamo di seguito il costo mensile nel dettaglio.
Dettaglio costo badante h24
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda:
1.127,04 €
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
169,52 €
Contributi Inps:
212,94 €
Contributi Cassa Colf:
9,36 €
Ferie:
108,05 €
Tredicesima:
108,05 €
Trattamento fine rapporto:
104,05 €
Costo totale:
1.839,01 €
Il costo relativo al vitto e alloggio é da conteggiare solo se corrisposto in denaro alla colf o badante. Nel caso in cui invece si corrisponda in natura non va inserito.
Ferie, 13esima e tfr sono conteggiati tenendo conto anche del valore del vitto alloggio che va compreso a prescindere dal fatto che sia corrisposto in denaro o natura.
Con cadenza trimestrale il datore dovrà poi versare all'Inps i propri contributi (previdenziali e assistenziali Cassa colf) e anche quelli della badante, trattenuti ogni mese in busta paga. La spesa trimestrale che dovrà sostenere il datore per il versamento dei contributi sarà di 891,54 € in quanto al mese i contributi sono 222,30 € a carico datore (Inps + Cassa Colf) e 74,88 € a carico collaboratore (Inps + Cassa Colf).
Costo badante h24: orario di lavoro e riposi
La badante che assiste una persona non autosufficiente rimane di norma sempre a disposizione dell'assistito, per questo viene spesso denominata "h24" e proprio per questo motivo viene quasi sempre assunta in regime di convivenza con l'assistito.
Anche questo tipo di mansione prevede però dei riposi giornalieri e settimanali che vanno rispettati e che sono indispensabili per il recupero delle energie psicofisiche.
In caso dicollaboratrice convivente l'orario massimo è di 54 ore settimanali e 10 giornaliere. Le 10 ore giornaliere sono convenzionali e di norma si indicano 10 ore di lavoro dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
I riposi, non retribuiti, della badante convivente h24 sono:
24 ore obbligatoriamente di domenica (giorno di riposo irrinunciabile);
12 ore in altra mezza giornata scelta dalle parti ma che spesso viene indicata il sabato;
almeno 2 ore giornaliere, di norma nelle ore pomeridiane, qualora l'orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00, Durante tale riposo la collaboratrice domestica potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro;
festività stabile per legge (esempio 1° gennaio, 2 giugno, 15 agosto, ecc...).
Costo badante h24: maggiorazione per lavoro straordinario
La badante convivente assunta con livello CS non può lavorare 7 giorni su 7, da ultimo il contratto collettivo all'art. 13 co. 3 indica che "Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto."
Come indica il Ccnl nelle note a verbale "Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio."
Il contratto collettivo, in caso di lavoro domenicale, prevede quindi la corresponsione della maggiorazione del 60% e anche il riposo nel giorno immediatamente seguente. In questo caso il costo della badante aumenta in quanto per 10 ore di lavoro svolte la domenica, nel 2024 per una badante Cs, spettano 88,65 € lordi.
Vi sono inoltre altre maggiorazioni per lavoro svolto nella mezza giornata di riposo del sabato (40%) e lavoro svolto nelle due ore di riposo giornaliero (25%).
Vi sono delle situazioni di fatto che la badante svolge assistenza h24 ed anche sette giorni su sette, pur in modo contrario alle norme di legge. La retribuzione minima e di conseguenza il costo diventerebbero i seguenti:
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda compreso straordinario:
1.638,85€
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
202,12 €
Contributi Inps:
282,10 €
Contributi Cassa Colf:
12,40 €
Ferie:
108,05 €
Tredicesima:
108,59 €
Trattamento fine rapporto:
104,57 €
Costo totale:
2.456,68 €
Nel caso in cui si avesse necessità di qualcuno sempre presente, al fine di rispettare i riposi della badante principale, si consiglia l'assunzione di una seconda collaboratrice con il c.d. contratto sostituzione riposi di cui parliamo nel dettaglio nel nostro articolo Come sostituire la badante durante i riposi?
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Idoneità al lavoro per colf e badanti
Vi sono alcuni casi, specie in seguito ad eventi di malattia o di infortunio, in cui il datore ha dei dubbi sulla residua idoneità al lavoro della propria colf o badante.
Il datore si interroga inoltre se il fatto di impiegarla nelle mansioni precedentemente svolte possa essere un rischio, con una possibile responsabilità per l'impiego di una persona non più in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza.
Risulta quindi utile riepilogare le varie casistiche e le relative particolarità:
1. Cosa succede quando la colf rientra da un episodio ( a volte molto lungo ) di malattia.
Specifichiamo fin da subito che nel settore domestico non è richiesto un certificato medico di idoneità al lavoro al rientro dopo un episodio di malattia superiore a 60 giorni.
Se vi sono dei dubbi riguardanti l'effettiva capacità del lavoratore di riprendere l'attività, il datore di lavoro può chiedere che il lavoratore domestico produca un certificato di idoneità rilasciato dal proprio medico curante che conferma la possibilità di svolgere le attività di lavoro domestico alle quali il lavoratore è normalmente addetto.
2. Cosa succede quando la colf rientra da un infortunio.
Al contrario di quanto avviene per la malattia la collaboratrice che rientra da un infortunio ha l'obbligo di presentare al datore il certificato di chiusura dell'infortunio.
Il certificato deve essere rilasciato in questo caso dall'Inail ( la colf o badante delve rivolgersi direttamente all'Ente per ottenere il certificato con il quale ritornare a lavorare ) o dal medico di base della collaboratrice laddove sia anche un medico Inail.
Solitamente il certificato di chiusura riporta la seguente dicitura 'l'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno xx.xx.xxxx'.
3. Idoneità al lavoro di una colf invalida o parzialmente invalida.
E' possibile procedere con l'assunzione di una collaboratrice invalida o parzialmente invalida purchè le mansioni lavorative a cui è destinata non contrastino con il suo stato di salute.
Il datore ad esempio può assumere una collaboratrice con una lieve minorazione fisica e chiederle di svolgere attività quali pulizie leggere, compagnia ad una persona anziana, che non comportino un carico eccessivo rispetto alla disabilità della collaboratrice.
Purtroppo non esistono agevolazioni fiscali per il datore che assume un collaboratore domestico invalido ( tale sgravio non è previsto nel settore domestico ).
4. Idoneità al lavoro di una collaboratrice in stato di gravidanza.
Quando la collaboratrice comunica al datore di essere in gravidanza vanno valutate le mansioni che la collaboratrice può continuare a svolgere specie se gravose.
Tra le mansioni più dannose per la collaboratrice in dolce attesa ricordiamo: compiti di assistenza notturna, utilizzo di detersivi o sostanze per la pulizia particolarmente dannose, e in generale i lavori più pesanti come sollevamento pesi, pulizia dei vetri ( tramite l'utilizzo di scale ), stazione eretta per un tempo prolungato.
La collaboratrice che non può, per tipologia di mansioni, continuare a lavorare dovrà farsi rilasciare dal proprio ginecologo un certificato che conferma lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Il datore dovrà poi richiedere immediatamente la domanda di maternità anticipata, senza attendere nemmeno un giorno ( attenzione: è prevista una sanzione penale per chi consente alla colf/badante di lavorare in una situazione a rischio ) e inviarla all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio unitamente al certificato di gravidanza.
5. Limite d'età per idoneità al lavoro.
Non vi sono limiti d'età oltre i quali la collaboratrice non può lavorare.
Occorre semplicemente valutare se la collaboratrice, in età avanzata, è ancora in grado di svolgere in maniera sufficientemente efficace le mansioni richieste. Va tenuto presente che il datore di lavoro in caso di valutazione negativa, può in qualsiasi momento decidere di interrompere il rapporto di lavoro rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto.
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Flussi colf e badanti 2025: fai la domanda con Webcolf!
Con noi é possibile fare la domanda di nulla osta della tua colf o badante attraverso una maschera dedicata.
La domanda non ha un costo da parte di Webcolf che si limita alla raccolta dei documenti di base e ad una prima verifica di congruità. Se la documentazione allegata è completa e corretta questa viene girata ad Assindatcolf, sindacato firmatario del Ccnl con cui collaboriamo. Assindatcolf in seguito contatta il datore per un incontro, in presenza o in via telematica tramite Zoom, al fine di completare la sottoscrizione dei documenti e procedere con la precompilazione tra il 1° e il 30 novembre.
Per prima cosa l'utente deve registrarsi in Webcolf, premere il tasto "Flussi colf e badanti 2025" presente in home page ed inserire i documenti richiesti. Solamente se poi il datore intenderà elaborare i cedolini paga con il nostro programma, una volta sottoscritto il contratto di assunzione, gli verrà chiesto di pagare la quota annuale di Webcolf pari a 60 euro annuali, già comprensivi di iva.
Diventa nostro utente ed inizia ad inserire i documenti per la richiesta del nulla osta!
Il decreto flussi del 23 settembre 2023 prevede per l'anno 2025 l'ingresso di 9.500 lavoratori stranieri destinati all'assistenza familiare e socio sanitaria.
Il decreto immigrazione approvato il 2 Ottobre dal Consiglio dei ministri prevede inoltre in via sperimentale, per il solo 2025, il nulla osta al lavoro per 10.000 lavoratori stranieri per l'assistenza familiare o socio sanitaria a persone over ottantenni o con gravi disabilità.
Il flusso di nuovi ingressi in Italia voluto dal Governo viene infatti incontro alle richieste delle associazioni datoriali del comparto domestico, le quali hanno stimato che nel 2025 il Paese avrebbe bisogno di 18.626 tra colf e badanti provenienti da Paesi extracomunitari.
Per colf e badanti dedicati alla cura di assistiti senza vincoli d'età, le famiglie potranno presentare domanda di nulla osta attraverso il click day del 7 Febbraio 2025 a partire dalle ore 9.00 ( si consiglia di posizionarsi sulla pagina inerente qualche minuto prima dell'orario stabilito data la numerosa affluenza prevista ).
Il precaricamento delle domande sul sito del ministero dell'Interno sarà possibile dal 1° al 30 Novembre 2024, dando così il tempo necessario alle amministrazioni di effettuare i controlli sulle domande presentate.
Per colf e badanti destinati all'assitenza di persone over ottantenni o con disabilità le domande dovranno essere presentate attraverso le agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore domestico o i professionisti. La data per presentare tali richieste è stata fissata per il 28 Marzo 2024.
Requisiti e vincoli
La circolare esplicativa del nuovo decreto chiarirà i dettagli , anche sul reddito richiesto ai datori. Attualmente le disposizioni sui requisiti economici per coloro che assumono personale proveniente da Paesi extra europei nell'ambito dell'assistenza familiare prevedono un reddito imponibile di 20.000 euro annui per i nuclei compresi solo dal datore , e di 27mila euro nel caso la famiglia del datore sia composta da più familiari conviventi.
Il requisito del reddito non è invece richiesto per il datore non autosufficiente ( in quanto affetto da disabilità o patologie gravi ).
Per i 9500 posti previsti dal Dpcm del 27 Settembre 2023 il rilascio del nulla osta avviene in maniera automatica entro 60 giorni dalla domanda, mentre per i 10.000 posti aggiunti dall'ultimo decreto legge non vige la regola del silenzio assenso.
Per cercare di evitare assunzioni fittizie, che consentirebbero ai lavoratori dopo l'ingresso in Italia di prestare la propria opera lavorativa in altri settori, è richiesto di dover prestare servizio nell'ambito dell'assistenza per almeno un anno ai lavoratoei extra UE che saranno assunti nell'ambito della nuova quota di 10.000 nel 2025.
Agevolazioni economiche
Nel 2025 sono previste anche due agevolazioni per le famiglie:
1. la prestazione universale prevista dalla riforma delle politiche a favore delle persone anziane formata dall'indennità all'accompagnamento e da un assegno di assistenza di 850 euro mensili. La misura sarà operativa dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2026, e per accedervi i requisiti sono: età anagrafica over 80, un livello di bisogno assistenziale elevatissimo e un Isee sociosanitario inferiore ai 6000,00 euro.
2. lo sgravio contributivo biennale del 100% ( fino a un valore di 3000 euro ) previsto dal Dl. 19/2024 per chi assume badanti di over 80, in possesso dell'indennità di accompagnamento ( tale sostegno è previsto fino alla fine del 2025 ).
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Bonus 100 euro per colf e badanti
AGGIORNATO CON IL DECRETO LEGGE N. 167 DEL 14 NOVEMBRE 2024
Segnaliamo che il bonus 100 euro spetta anche alle colf ed alle badanti: nelle ultime settimane si é parlato molto del c.d. "bonus Natale 100 Euro" previsto dal Decreto Omnibus, convertito dalla Legge n. 143 del 07/10/2024. Si tratta di un bonus erogato in occasione della 13esima mensilità del 2024, corrisposto ai lavoratori dipendenti che versino in particolari situazioni familiari ed economiche.
BONUS 100 EURO PER COLF E BADANTI: CHI NE HA DIRITTO
Non essendovi una precisazione diretta nel testo di legge, non era chiaro se a questo bonus avessero diritto anche i lavoratori domestici come colf, badanti e baby sitter. A chiarire la situazione é intervenuta la circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata il 10/10/2024, stabilendo che ne hanno diritto anche i lavoratori che non sono assoggettati a ritenuta fiscale in quanto privi di un sostituto d'imposta come ad esempio i collaboratori domestici.
I soggetti che hanno diritto ad ottenere il bonus devono avere tutti i seguenti requisiti, aggiornati con il decreto legge del 14 novembre 2024 n. 167:
essere lavoratori dipendenti nel 2024. Non é rilevante la tipologia di contratto (determinato o indeterminato) e nemmeno l'orario di lavoro (part-time o full-time). Il bonus spetta comunque.
Avere nell'anno 2024 un reddito complessivo, (quindi non solo redditi da lavoro dipendente), non superiore a 28.000 €. Sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo i redditi delle unità immobiliari adibiti ad abitazione principale.
Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
Avere "capienza fiscale" e quindi che risulti in sede di dichiarazione dei redditi un'Irpef lorda a pagare maggiore delle detrazioni spettanti.
Precisiamo che:
si considerano fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR, i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 €. Per i figli fino ai 24 anni il limite di reddito é di 4.000 €.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Il DL 167/2024 specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
BONUS 100 EURO PER COLF E BADANTI: QUANTO SPETTA
L'importo del bonus é di 100 euro che va però rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno 2024.
Al fine del calcolo di tale bonus vanno conteggiati gli stessi giorni che hanno dato diritto alle detrazioni da lavoro dipendente. Come detto in precedenza, al fine del conteggio, non é rilevante il tipo di contratto della colf o badante oppure il fatto che abbia un orario full-time o part-time.
Nel caso in cui la colf o la badante abbia più rapporti di lavoro domestico contemporaneamente, ai fini del bonus vanno conteggiati i giorni una sola volta.
BONUS 100 EURO PER COLF E BADANTI: CHI E QUANDO CORRISPONDE IL BONUS
I lavoratori dipendenti degli altri settori riceveranno il bonus 100 euro direttamente in busta paga, in occasione del Natale, con la 13esima mensilità.
Il datore di lavoro domestico però non funge da sostituto d'imposta quindi non può anticipare il bonus in busta paga per poi recuperare la somma. Ne consegue che le colf, badanti e baby sitter dovranno fare richiesta del bonus l'anno prossimo, in occasione della dichiarazione dei redditi 2025.
I datori di lavoro domestico quindi non corrispondono il bonus e non devono fare nulla, è solo il collaboratore domestico a dover verificare le condizioni di spettanza con il proprio caf, sindacato o commercialista che gestisce i suoi aspetti fiscali.
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Cosa può fare la colf in pausa pranzo
Spesso il datore di lavoro si interroga sulle modalità e le tempistiche più corrette per gestire la pausa pranzo di colf e badanti.
Occorre operare una prima distinzione tra collaboratori conviventi e collaboratori non conviventi.
Per i primi infatti il Ccnl al comma 4 dell'art. 14 stabilisce quanto segue: "Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere."
Dalla lettura dell'articolo si comprende che le colf o badanti in regime di convivenza hanno diritto, qualora l'orario di lavoro non sia collocato interamente nella prima parte della giornata (così come nella seconda), a due ore di pausa pranzo durante le quali possono, se lo desiderano, uscire dall'abitazione del datore.
Solitamente le due ore di pausa sono fruibili nella fascia oraria 14.00-16.00, che poi usualmente è l'orario in cui anche l'assistito riposa.
Ad ogni modo, qualora vi fossero altre esigenze, è possibile concordare la pausa nella fascia oraria più congeniale alle parti, è inoltre consentito prevedere una pausa addirittura più lunga di due ore.
E' utile specificare che nel caso in cui la collaboratrice subisse un incidente o dovesse farsi male durante le due ore di riposo, l'episodio sarà da ricondurre a malattia e non si tratta di infortunio.
Per quanto riguarda invece i collaboratori non conviventi l'art. 14 del Ccnl fissa l'orario massimo a 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale settimanale di 40 ore ( distribuite su 5 o 6 giorni ).
Ne consegue che quando l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore la collaboratrice ha diritto ad una pausa la cui durata deve essere stabilita dalle stesse parti.
Il comma 8 dell'art. 14 stabilisce infatti ' Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.'
Il tempo di consumazione del pasto non potrà comunque essere inferiore ai dieci minuti, tenuto conto della previsione dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, normalmente viene fissato almeno in mezz'ora di tempo. Non dovrebbe però essere eccessivamente lungo tanto da occupare, considerata anche la successiva ripresa lavorativa, un arco della giornata eccessivo, specialmente se non dovesse consentire di godere delle 11 ore di riposo continuativo.
Per quanto concerne il pasto la famiglia può scegliere se fornirlo al collaboratore oppure se indennizzarlo secondo il valore convenzionale pari a 1,96 euro.
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Infortunio della colf con più datori di lavoro
In caso di infortunio di una collaboratrice domestica che svolge le proprie prestazioni per più soggetti, tutti i datori di lavoro devono presentare una denuncia di infortunio.
La circolare del Ministero del Lavoro del 29 Gennaio 2003 n. 2 stabilisce infatti che l'indennità corrisposta dall'ente ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il datore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per questo motivo l'ammontare dell'indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non quindi, limitatamente a quella erogata dal datore presso cui la collaboratrice si infortuna.
La collaboratrice deve quindi avvisare tempestivamente tutti i suoi datori di lavoro dell'infortunio avvenuto, i quali sono tenuti ad inoltrare la denuncia all'Inail entro 2 giorni dalla ricezione del certificato del pronto soccorso.
Il secondo datore di lavoro deve segnalare alla pagina 3 della denuncia ( che rimane la stessa ) come luogo in cui è avvenuto l'infortunio la dicitura 'PRESSO ALTRA AZIENDA' , indicando quindi i dati del datore presso il quale è avvenuto l'infortunio.
E' importante sottolineare come anche il datore di lavoro presso il quale non è avvenuto l'infortunio sia tenuto a rispettare le tempistiche strette di 48 ore decorrenti dalla ricezione del certificato del pronto soccorso o perlomeno dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per inoltrare la denuncia.
In caso di mancata o tardiva denuncia l'Inail applica delle sanzioni di tipo amministrativo di cui spieghiamo tutto al link di seguito https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/536-sanzioni-lavoro-domestico.html
Per quanto concerne la compilazione del cedolino in Webcolf è corretto indicare la causale I di infortunio in Cedolini | Inserimento mensile per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato d'infortunio, naturalmente anche per i datori di lavoro dove l'infortunio non è avvenuto.
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La colf va in pensione, può essere riassunta e quali sono le tasse?
Passi da seguire nel caso di pensionamento della colf o badante.
E' onere della colf o badante che si ritira dal lavoro per andare in pensione consegnare al datore di lavoro una lettera di dimissioni per pensionamento.
Successivamente il datore dovrà:
1. elaborare l'ultimo cedolino indicando la data di cessazione per calcolare tutte le spettanze.
2. consegnare la cu al collaboratore
3. registrare la cessazione in inps specificando come motivazione pensionamento
4. entro 10 giorni dalla cessazione elaborare il pagoPA dei contributi.
Termini e condizioni per assumere una colf o badante in pensione.
Molti datori di lavoro richiedono alla loro colf o badante di continuare a lavorare anche dopo la pensione ma ci sono alcune regole da rispettare. Innanzitutto non deve esserci una continuità del rapporto di lavoro ma il rapporto va cessato in inps e poi la colf va riassunta dopo almeno un mese, dopo il ricevimento del primo accredito pensionistico. Tale intervallo, in via precauzionale, non deve essere coincidente con il periodo estivo in quanto l'assenza potrebbe essere considerata come ferie e non come interruzione del rapporto.
Solo colf e badanti con pensione di anzianità o vecchiaia possono essere nuovamente assunte, per le altre tipologie di pensione vi possono essere delle trattenute o una incompatibilità al lavoro. Ad esempio, il pensionamento in base alla quota 103, colf e badanti possono lavorare nuovamente solo una volta raggiunte le condizioni contributive o i requisiti di età pari a quelli previsti per la pensione di vecchiaia. Al contrario, invece, colf e badanti che ricevono la pensione di invalidità non possono prestare alcuna attività lavorativa diversamente hanno una trattenuta giornaliera sulla pensione che viene quantificata dall'INPS.
Una volta registrato il nuovo rapporto di lavoro in inps e dopo la firma della lettera di assunzione, il datore dovrà emettere il cedolino mensile e pagare trimestralmente i contributi tramite pagoPA, come per un qualsiasi rapporto di lavoro domestico ordinario.
La colf o badante riassunta riceverà poi, ad inizio anno nuovo, due certificazioni uniche: una del datore di lavoro domestico e una dall'inps e verserà l'irpef sulla somma dei due redditi al momento della dichiarazione che può essere fatta mediante 730 o modello Unico.
La colf o badante continuerà quindi a versare nuovi contributi e potrà richiedere una rivalutazione dell'importo della pensione che tenga conto di questi versamenti la prima volta dopo 2 anni, successivamente con intervalli di 5 anni.
Quanto irpef versa una colf in pensione che viene riassunta dal datore di lavoro? Facciamo un esempio per l'anno 2024.
Una badante livello Cs che riceve indicativamente 14.700 euro lordi annuali paga di irpef 3.381 euro pari al 23% e, considerate le detrazioni per lavoro dipendente di 1955 euro, la paga netta risulta di euro 13.274 euro.
Nel caso in cui la stessa riceva una pensione annuale lorda di 11.000 euro l'importo verrà tassato al 23%, il valore irpef da pagare sarà di 2530 euro, le detrazioni sono pari a 1794 euro e quindi il netto ricevuto sarà di 10.264 annuali.
Se, ad esempio, la stessa collaboratrice decidesse di continuare a lavorare come badante livello CS convivente e quindi con un lordo annuale di circa 14.700 euro, il totale dei redditi sarebbe pari a 25.700 euro. Il valore verrebbe sempre tassato al 23% quindi con il pagamento di 5911 euro e le detrazioni sarebbero pari a 848 euro, per un netto di 20.637.
Il netto della collaboratrice domestica che riprende a lavorare con un lordi di 14.700 porta ad un aumento del reddito complessivo di 10.373 euro.
Per effetto dunque della pensione, la collaboratrice riceve un netto più basso di 2901 dal datore di lavoro domestico, una volta presentata la dichiarazione dei redditi che cumula i due rapporti (*)
(*) Il calcolo è stato fatto senza determinare il peso dell'addizionale regionale e comunale.
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Quando la badante convivente ha diritto agli straordinari
Quando la badante convivente ha diritto agli straordinari
La badante convivente ha diritto a 36 ore di riposo settimanali: solitamente l'intera giornata della domenica e mezza giornata concordata tra le parti durante la settimana ( nella maggior parte dei casi il sabato ).
Nel caso in cui la badante lavori durante le 12 ore ( mezza giornata di riposo ) di riposo infrasettimanali viene applicata alla retribuzione oraria una maggiorazione del 40% della paga globale di fatto, nell'eventualità in cui la collaboratrice lavori la domenica la retribuzione oraria viene maggiorata invece del 60%.
L'applicazione dello straordinario è altresì prevista nel caso in cui la collaboratrice convivente abbia concordato con il datore di lavoro due ore di riposo giornaliere, solitamente nelle prime ore del pomeriggio, e le venga richiesto eccezionalmente di lavorare nella fascia oraria in cui avrebbe dovuto riposare.
L'applicazione della maggiorazione straordinaria è contemplata in un'altra casistica particolare, ovvero quando alla badante convivente ( non assunta per presenza o assistenza notturna ) venga richiesto eccezionalmente di svolgere mansioni nelle ore notturne ( dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ).
Si tratta di quei casi in cui la badante è chiamata a svolgere attività quali: accompagnare l'assistito in bagno, cambiare le lenzuola, prestare soccorso in caso di malessere dell'assistito. Qualora queste mansioni vengano svolte sporadicamente o nel caso occupino pochi minuti vengono considerate parte integrante dell'attività di una collaboratrice convivente, nel caso in cui invece richiedano alla collaboratrice di svegliarsi più volte durante la notte e ne disturbino in maniera persistente il riposo ecco che le azioni dovrebbero essere quantificate a livello temporale e retribuite con la maggiorazione straordinaria.
Quando la badante convivente non ha diritto agli straordinari
Non ha invece diritto agli straordinari la badante convivente che decide volontariamente di intrattenersi durante i giorni festivi presso l'abitazione dell'assistito.
Non è infatti riconosciuto lo straordinario nel caso in cui la collaboratrice si intattenga volontariamente senza alcuna indicazione da parte del datore di lavoro.
A sancirlo è la sentenza della Cassazione in un'ordinanza ( Civile. Ord. Sez. 6 Num. 28703 Anno 2020 ).
Il caso riguardava una badante di una persona non autosufficiente assunta in regime di convivenza, la quale aveva deciso liberamente di trascorrere la mezza giornata di riposo e la domenica presso l'abitazione dell'assistito e richiedeva alla famiglia la mancata retribuzione per presunta attività lavorativa nei giorni festivi ( nonostante in quei momenti fosse il fliglio dell'assistito a prendersene cura ).
La Cassazione, con l'ordinanza di Dicembre 2020, ha dichiarato l'inamissibilità del ricorso presentato dalla collaboratrice, dal momento che era stata la collaboratrice stessa a scegliere di trascorrere il proprio tempo libero presso l'abitazione dell'assistito.
Per analogia nel caso in cui la collaboratrice decidesse di intrattenersi presso l'abitazione dell'assistito durante le due ore di riposo giornaliere e non presti servizio in quel lasco temporale, non le deve essere corrisposta la maggiorazione straordinaria.
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La maggiorazione del lavoro notturno della colf o della badante va a TFR?
Se il lavoro notturno viene svolto con regolarità, la maggiorazione del 20%, prevista dal contratto collettivo dei lavoratori domestici, deve far parte della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Un passo indietro: il contratto collettivo, all'art. 14, comma 6, prevede che "è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.".
Sono esclusi dalla maggiorazione del lavoro notturno chi presta assistenza e il cui orario è collocato stabilmente tra le 20 e le 8 del mattino, in questo caso la retribuzione già tiene conto del disagio e della maggiorazione legata allo svolgimento delle prestazioni durante la notte.
Vi possono essere dei casi, tuttavia, che il lavoratore convivente presti con regolarità, per esempio in caso di malattia della persona assistita, del lavoro notturno, per più giorni in un mese. Il valore del 20% quindi può diventare significativo, con un'indennità mensile di 100-200 euro. Se tale importo viene considerato utile alla formazione del TFR, vi è un impatto nella maturazione che può essere anche di 10-15 euro mensili.
Per questo la domanda: la maggiorazione del lavoro notturno del 20% prevista contratto deve essere considerata ai fini del calcolo del TFR?
L'articolo 2120 del codice civile prevede che sono utili alla determinazione del trattamento di fine rapporto "[..]tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese."
Il contratto collettivo delle colf e badanti non fa una specifica previsione su tale istituto lasciando che si applichi la regola generale: se il lavoro notturno viene svolto con regolarità, la maggiorazione del 20% deve essere considerata alla fine del calcolo de trattamento di fine rapporto.
Webcolf, per capire se il lavoro notturno, viene svolto con regolarità, considera i giorni per i quali viene indicata la maggiorazione rispetto ai giorni di lavoro. Convenzionalmente se il lavoro notturno viene svolto per almeno un 25% delle giornate lavorate si presume una ordinarietà in questo tipo di prestazione e il lavoro notturno viene considerato ai fini della maturazione del TFR.
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Si possono pagare alla colf le ferie non godute
Si possono pagare alla colf le ferie non godute.
Per legge le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il corso del rapporto di lavoro, bensì solo in caso di cessazione del contratto.
L'art. 17 del Ccnl al comma 4 stabilisce infatti quanto segue: 'Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs 8 Aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di quattro settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità'. Le ferie non fruite nell'anno vengono riportate in calce al cedolino l'anno seguente dal programma e indicate come ferie arretrate.
Le quattro settimane maturate per legge non possono essere quindi liquidate se non alla fine del rapporto.
Da notare che il contratto collettivo prevede la maturazione di 26 giorni lavorativi, ovvero qualcosa in più rispetto alle quattro settimane (6 x 4 = 24 giornate) previste per legge. Le due giornate maturate in più possono così essere liquidate anche se non godute.
Se si vuole quindi procedere alla liquidazione di queste due giornate (o un numero maggiore considerando le due giornate accumulate nel corso degli anni del rapporto) è sufficiente posizionarsi sul menu Cedolini | Inserimento mensile e selezionare dal menu a tendina di una delle tre righe in basso la voce 'ferie non godute'. E' quindi necessario indicare a fianco della voce 'ferie non godute' il numero di ore di ferie che si intende liquidare.
In questo modo le ferie verranno liquidate in busta paga e verranno indicate come ferie godute in calce al cedolino.
In caso di cessazione del rapporto, invece, sia che si tratti di licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale, è corretto che vengano liquidate con il cedolino di cessazione le ferie residue. Il calcolo delle ferie non godute, insieme alle altre spettanze di fine rapporto, è gestito automaticamente dal programma, dopo aver inserito la data di cessazione in Assunzione | Inserimento collaboratore | data di assunzione e calcolato e ricalcolato l'ultimo cedolino.
Cosa succede quando le ferie della collaboratrice vengono liquidate mensilmente
Non è espressamente previsto per legge che le ferie possano essere liquidate mensilmente. Si sconsiglia quindi l'utilizzo di pagare in modo anticipato le ferie mensilmente, anticipazione che viene considerata come acconto di retribuzione.
Nonostante ciò spesso le parti concordano una anticipazione del pagamento in modo da incrementare il netto mensile ed essendo una richiesta piuttosto frequente è stata comunque implementata in Webcolf.
In questo caso ci si dovrà posizionare sul menu Assunzione | Inserimento collaboratore | Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate e apporre il flag alla voce 'Paga i ratei di ferie mensilmente con voce specifica in busta paga' ( flag 1.1 ). Si memorizzerà quindi tale opzione e si calcolerà e ricalcolerà l'ultimo cedolino.
E' importante sottolineare come il diritto alle ferie sia comunque irrinunciabile. Per questo motivo, nonostante la liquidazione mensile del rateo, le ferie devono comunque essere godute dalla collaboratrice, e indicate attraverso la causale FE dal lunedì al sabato in Cedolini | Inserimento mensile nei giorni in cui la collaboratrice ne usufruisce.
Si precisa inoltre che in questo caso è il datore di lavoro a dover tenere conto dei giorni di ferie a disposizione della collaboratrice e dei giorni di ferie già goduti.
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