L'inps, come ogni anno, verso fine Gennaio, rende pubbliche le nuove aliquote relative ai contributi di colf e badanti.
Infatti, con l'incremento del tasso istat, legato al costo della vita, anche i contributi colf e badanti 2025 subiranno un aumento, che andrà ad incidere sui costi di gestione dei collaboratori domestici per tutte quelle famiglie che si trovano ad aver bisogno di badanti, colf o baby sitter nel 2025.
Non appena verranno pubblicati nel sito INPS i valori relativi ai contributi colf e badanti 2025, il programma Webcolf verrà modificato e sarà possibile calcolare la busta paga per Gennaio 2025.
Consigliamo ai nostri utenti Webcolf di calcolare la busta paga colf e badanti di Gennaio dopo l'aggiornamento del programma, verso fine Gennaio di modo che gli importi siano siano corretti con l'applicazione corretta degli importi dei contributi a carico delle colf e badanti dell'anno 2025.
Per chi, invece, avesse già calcolato il mese di Gennaio, dovrebbe ricalcolare il cedolino a fine mese, a seguito della modifica del programma con i nuovi contributi colf e badanti 2025.
Inoltre, per i rapporti cessati 29,30,31 dicembre 2024 o Gennaio 2025 e per i rapporti che hanno una data di cessazione prima del 29 dicembre ma con indennità di preavviso per cui le settimane dopo la cessazione cadono nel primo trimestre 2025 non è possibile pagare i contributi di cessazione prima dell'aggiornamento delle aliquote nel sito INPS. Infatti l'INPS stesso blocca il calcolo e avvisa l'utente indicando che le aliquote per il trimestre selezionato non sono ancora disponibili. E' quindi necessario attendere e versare i contributi del 2025 dopo l'aggiornamento, anche se sono passati i 10 giorni dalla risoluzione del contratto.
Webcolf provvederà ad avvisare dell'avvenuto aggiornamento circa le paghe e i contributi colf e badante 2025 ai nostri utenti sia nelle note operative dell'home page dell'account, sia via email. Nel caso di mancata ricezione si consiglia di verificare la cartella di posta indesiderata/ spam e la correttezza dell'indirizzo email indicao nel profilo utente Webcolf.
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Paghe colf e badanti 2025
Le parti sindacali che sottoscrivono il contratto utile a determinare le paghe per colf e badanti del 2025 e le associazioni datoriali si incontreranno nei prossimi giorni per negoziare gli aumenti contrattuali dovuti all'aumento del costo della vita e garantire, da una parte, condizioni eque per i collaboratori domestici, e dall'altra, utile a creare condizioni certe per le famiglie.
Anche nel 2025 vi saranno degli aumenti alle retribuzioni, per tutti i livelli e le mansioni, in proporzione all'aumento del tasso istat. L'art. 38 del contratto collettivo, prevede infatti che "Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 45, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno."
Le paghe 2025 di colf e badanti verranno rese pubbliche dopo tale appuntamento, verso il 20 di gennaio. Successivamente, appena note, noi di Webcolf aggiorneremo immediatamente il programma e la sezione "Tabelle paghe colf e badanti 2025".
Per questo motivo in questi giorni potranno essere fatte delle simulazioni di paga ma si consiglia di attendere prima di elaborare il cedolino definitivo, consiglio che vale anche per gli utenti che hanno inserito degli acconti futuri aumenti rispetto alla sola paga base, in modo che la busta paga riporti le esatte condizioni di paga per colf e badanti dell'anno 2025.
Appena note le nuove retribuzioni, sarà inoltre subito possibile, fare un preventivo del costo di colf e badanti per il 2025 utilizzando il simulatore costo colf e badante 2025.
Anche per quanto riguarda i contributi colf e badanti 2025 si attendono le nuove aliquote che dovrebbero essere pubblicate dall'INPS entro fine Gennaio.
Gli utenti Webcolf riceveranno una mail di avviso dell'avvenuto aggiornamento Paghe e contributi colf e badanti 2025 all'indirizzo mail indicato nel profilo utente ed inoltre, nella sezione "note operative" dell'home page dell'account, verranno comunicate le modifiche e le operazioni da eseguire.
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Bonus di 850 euro per anziani 2025
Il D. Lgs. 29 del 15 marzo 2024, c.d. Decreto Anziani, ha previsto una serie di misure a favore delle persone anziane tra cui anche un bonus di 850 € mensili (c.d. Prestazione Universale), in via per ora solo sperimentale, da corrispondere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il bonus di 850 euro per anziani 2025, come indica il decreto, dovrà essere utilizzato per "remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali o all'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza".
REQUISITI DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
Per poter ottenere l bonus é necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
età anagrafica di almeno 80 anni;
reddito Isee non superiore a 6.000 euro;
livello di bisogno assistenziale gravissimo;
essere titolare dell'indennità di accompagnamento.
IMPORTO DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
Come indicato all'art. 36 del decreto, la prestazione, che non va a formare reddito utile per la dichiarazione dei redditi e non può essere soggetta a pignoramento, é erogata su base mensile ed é composta da:
una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento, erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
una quota integrativa denominata "assegno di assistenza" pari a 850 euro che viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
La quota integrativa nello specifico dev'essere utilizzata per coprire i costi di una badante assunta in regola oppure per l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.
Nel caso in cui gli 850 euro non venissero utilizzati in tutto, o in parte, per il costo del lavoro di cura e assistenza o acquisto di servizi prima indicati, l'Inps procederà alla revoca dell'assegno di assistenza e l'anziano dovrà restituire la somma in precedenza ricevuta.
DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
La condizione di bisogno assistenziale gravissimo viene individuata dall’Inps, come indicato nel messaggio 4490 del 30-12-2024, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei suoi archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica approvate con il decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.
La sussistenza del bisogno assistenziale gravissimo é da ritenersi presente quando siano presenti sia un certo livello di disabilità che di assistenza. Vediamo di seguito nel dettaglio come valutare questi due aspetti.
Requisito sanitario ovvero del grado di disabilità. Sono comprese:
a) persone in condizione di coma, stato vegetativo, stato di minima coscienza e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council, o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Requisito sociale ovvero del bisogno di assistenza. Per ottenere il bonus viene valutata anche la situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale attribuendo un punteggio in base allo schema di seguito riportato che valuta il grado di bisogno. Si tenga conto che il punteggio base per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo é 8.
DOMANDA
RISPOSTA
GRADAZIONE
PUNTEGGIO
MODALITA' CALCOLO SOGLIA MINIMA
Presenza di altre persone all'interno del Nucleo familiare?
SI
presenza di un'altra persona ultraottantenne nel nucleo
3
presenza di un'altra persona con età compresa fra i 70 e gli 80 anni
1
1
presenza di soggetti con età inferire ai 70 anni
0
NO
5
L'assistito è l'unica persona con disabilità all'interno del nucleo familiare?
SI
0
NO
presenza di infra 65 enne 100% e acc / ultra 65 enne con ind. acc.
5
Infra 65 enne con 100% / ultra 65 enne "grave" 100%
4
Infra 65 enne inv. 67-99% / ultra 65 enne "medio-grave" 67-99%
2
2
presenza di disabile con invalidità di grado inferiore ai precedenti
0
Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultra settantenni: è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell'assistito?
SI
Assistenza esterna fornita da familiari
1
1
assistenza esterna fornita da lavoratori domestici
0
NO
2
Percepisce contributi, a carico del sistema pubblico, riconosciuti dalle Regioni e da altri Enti Pubblici in relazione alle necessità di assistenza non rientranti fra le prestazioni di cui all'art. 1 comma 162-164 della Legge 234/2021
SI
importo inferiore a € 425
4
importo fra € 425 e € 850
3
importo da € 851 a € 1300
1
importo superiore a € 1300
0
NO
5
E' beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali
SI
1 g a settimana
4
2 gg a settimana
3
3 gg a settimana
2
4 gg a settimana
1
1
5 o più gg a settimana
0
NO
5
É sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilio
SI
1 g a settimana
6
2 gg a settimana
5
3 gg a settimana
4
4 gg a settimana
3
3
5 o più gg a settimana
0
NO
7
RICHIESTA DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
I soggetti che hanno i requisiti per poter fare domanda del bonus da 850 euro potranno farne richiesta a partire dal 2 gennaio 2025:
-per il tramite degli Istituti di patronato;
- in autonomia in via telematica sul sito dell'Inps. Nello specifico é necessario entrare sul sito Inps alla sezione Sussidi e indennità (https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita.html), selezionare "Decreto Anziani - Prestazione Universale" e autenticarsi con il proprio SPID.
L’accertamento della sussistenza dei requisiti relativi al livello di bisogno assistenziale gravissimo è effettuato a cura del Centro Medico Legale sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Se il Centro Medico Legale ritenesse insufficiente la documentazione allegata può inoltrare al richiedetente una richiesta di integrazione documentale.
Il verbale di accertamento viene poi inviato al richiedete unitamente a una lettera di accompagnamento che indica se é stato riconosciuto o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo e quindi anche relativa comunicazione di accoglimento o meno della domanda di Prestazione Universale.
In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.
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Badante convivente non libera l’abitazione: cosa può fare il datore di lavoro?
Riceviamo di frequente segnalazioni da parte dei nostri utenti che lamentano il fatto che la badante convivente non libera l'abitazione al termine del rapporto di lavoro. Abbiamo quindi chiesto un parere ad un avvocato penalista circa le possibilità di attivare una procedura urgente, mediante l'intervento delle forze dell'ordine.
Pubblichiamo di seguito il parere.
La risposta è molto interessante e può essere d'aiuto nella normalità dei casi:
"In ambito di lavoro domestico non è infrequente l’insorgere di controversie che riguardano la fase di scioglimento del contratto. Può tra l’altro accadere che il lavoratore (badante, portiere, custode), trasferitosi in costanza di rapporto presso la stessa abitazione del datore di lavoro o presso un alloggio indipendente messogli a disposizione da quest’ultimo, rifiuti, una volta risolto il contratto e decorso il relativo termine di preavviso, di allontanarsi dall’immobile. Ebbene, in questi casi molti si chiedono se possa configurarsi un reato e se ci si possa quindi rivolgere all’autorità giudiziaria penale. Ad avviso di chi scrive è necessario operare una netta distinzione tra i due casi appena prospettati (coabitazione o messa a disposizione di alloggio indipendente).
Si prenda anzitutto in esame l’ipotesi della badante che convive nella medesima abitazione in cui dimora il datore di lavoro cui viene prestata assistenza. Ebbene, in tale ipotesi il rifiuto di allontanarsi dall’abitazione - una volta risolto il contratto nel rispetto del termine di preavviso ed a fronte di una esplicita richiesta dell’ormai ex datore di lavoro - sembra integrare - quantomeno sul piano astratto e fatte salve tutte le peculiarità del singolo caso concreto - il reato di violazione di domicilio sanzionato dall’art. 614 del nostro codice penale. Da un lato, la condotta della badante appare astrattamente riconducibile alla previsione contenuta nel secondo comma del citato art. 614, il quale punisce chi si trattiene “nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “contro la volontà espressa di chi ha diritto di escluderlo”. Dall’altro lato è pacifico che il datore di lavoro, una volta risolto il contratto, abbia diritto di escludere il lavoratore domestico dal proprio domicilio, essendo venuto meno il titolo giuridico (appunto il contratto di lavoro) sulla cui base il predetto lavoratore era legittimato a dimorare in quel luogo. Infine è noto che nel nostro ordinamento l’illecito contrattuale e l’illecito penale possono coesistere, non sussistendo tra gli stessi un rapporto di specialità; dunque, un soggetto può, con la medesima condotta, violare contestualmente una previsione contrattuale (nel caso di specie l’art. 40 del contratto collettivo nazionale) e consumare un reato (nel caso di specie, quello punito dall’art. 614 c.p.). Una conferma, sia pure indiretta, della tesi sin qui sostenuta (secondo la quale in caso di mancato allontanamento del lavoratore domestico dall’immobile si configura il reato di cui all’art. 614 c.p.) può essere ricavata anche dalla lettura di una recente sentenza di merito (Tribunale collegiale Lecce, sentenza 31 marzo 2022, n. 820). Il caso riguardava una badante, regolarmente assunta, trasferitasi (anche insieme al marito ed alla figlia) presso la dimora del datore di lavoro per assistere la madre e la sorella dello stesso datore, entrambe affette da gravi disabilità, che con lui coabitavano. Nel corso del tempo sia la badante, sia il di lei marito avevano posto in essere (in tesi accusatoria) una serie di condotte maltrattanti nei confronti delle due donne disabili. La sera del 7 luglio 2021, esasperato a fronte di un episodio di violenza, il datore aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine; contestualmente aveva intimato alla badante ed ai suoi familiari di lasciare immediatamente la casa, senza però ottenere alcun risultato. Due giorni più tardi lo stesso datore aveva tentato di consegnare alla badante una lettera di licenziamento per giusta causa, che la donna si era però rifiutata di firmare. La situazione era rimasta immutata nei giorni seguenti, nonostante il reiterato invito a lasciare la casa. Tant’è che le forze dell’ordine avevano accertato la presenza della donna e dei suoi congiunti nel corso di un sopralluogo effettuato l’11 luglio 2021. Di qui l’imputazione elevata contro la badante ed il marito per violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.) “per essersi trattenuti, in concorso tra loro, all’interno dell’abitazione di M.D., M.A.P. e M.I., contro la loro volontà, rifiutandosi di lasciare la predetta abitazione come richiesto dalle persone offese […] e rifiutando altresì la S. (ossia la badante, N.d.R.) di sottoscrivere la lettera di licenziamento per giusta causa dicendo che non sarebbe mai andata via da quell’abitazione”. Ebbene, dopo aver escluso la configurabilità della violenza privata perché assorbita nella violazione di domicilio, il Collegio ha assolto l’imputata da quest’ultimo reato sulla base di una duplice ragione: da un lato - si è rilevato - non era possibile pretendere un immediato abbandono dell’abitazione la sera della violenza (“avendo con loro una figlia minore e non risultando che avessero altro posto dove andare”); dall’altro lato dal momento del licenziamento per giusta causa (che, come noto, non richiede un preavviso) “erano passati solo tre giorni, termine non congruo per trovare una sistemazione per una famiglia di tre persone”. L’insegnamento che traspare dalla sentenza è chiaro: astrattamente il comportamento del lavoratore domestico che, a fronte del venir meno del rapporto contrattuale e di una richiesta espressa, si rifiuta di lasciare l’abitazione in cui coabita con il datore di lavoro integra il reato di violazione di domicilio; tuttavia, in caso di licenziamento per giusta causa, affinché il reato possa ritenersi in concreto consumato è necessario che sia decorso un termine congruo. Problema che invece non sembra porsi nel diverso caso di recesso del contratto, posto che il termine (di preavviso e, dunque, di rilascio) è in tale ipotesi direttamente individuato dal contratto collettivo nazionale.
Si prenda ora in esame il secondo caso, ossia quello del lavoratore domestico al quale sia stato messo a disposizione un alloggio indipendente. L’ipotesi è espressamente disciplinata dall’art. 40, co. 3, del contratto collettivo nazionale, secondo il quale in caso di risoluzione alla scadenza del preavviso l’alloggio deve essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. Ebbene, ove ciò non avvenga, risulta integrato il reato di violazione di domicilio? La risposta sembra dover essere negativa. L’art. 614 c.p. tutela l’abitazione, gli altri luoghi di privata dimora e le loro appartenenze purché vi sia un’attualità dell’uso, in virtù della quale può appunto parlarsi di domicilio. In altre parole, affinché trovi applicazione la norma penale è necessario che i luoghi siano effettivamente adibiti alla funzione cui il domicilio deve assolvere; ossia che vi sia non già la semplice destinazione, ma la effettiva fruizione di questi come luoghi in cui si svolge o deve svolgersi la vita privata della persona. Ciò, peraltro, non implica che il proprietario debba essere sempre fisicamente presente: il requisito dell’attualità sussiste anche nel caso di assenza, più o meno prolungata, da parte dell’avente diritto o di un uso solo saltuario (ed è per tale ultima ragione che tra i luoghi tutelati rientra anche la casa di villeggiatura utilizzata solo in determinate stagioni). Ebbene, pare evidente che nel caso di un alloggio indipendente messo a disposizione del lavoratore domestico non possa parlarsi né di abitazione, né di altro luogo attualmente adibito a privata dimora. Il che porta ad escludere che, in caso di mancato rilascio, si concreti, oltre alla violazione del contratto, anche il reato di cui all’art. 614 c.p."
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Pagamento contributi colf
Come negli altri settori, anche in quello domestico, il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali all'Inps, indispensabili per assicurare alla colf o badante la pensione, la copertura Inail in caso di infortunio, l'indennità di maternità e la disoccupazione in caso di licenziamento.
I contributi previdenziali da versare all'Inps sono in parte a carico del datore di lavoro (quota maggiore) e in parte a carico collaboratore (quota minore).
Ogni mese il datore elabora il cedolino paga e trattiene in busta paga alla collaboratrice i contributi a carico di quest'ultima. In seguito, con cadenza trimestrale fissata dall'Inps, il datore versa i contributi attraverso il pagopa che contiene i contributi a carico del datore più quelli del collaboratore, già trattenuti ogni mese sul cedolino. Il collaboratore non può pagare i contributi in autonomia.
Di seguito tutti i dettagli su come pagare i contributi della colf.
CALCOLO CONTRIBUTI COLF
Il calcolo dei contributi da versare si ottiene moltiplicando le ore retribuite per l'aliquota contributiva prevista dall'Inps in base al caso specifico.
E' necessario precisare che le ore retribuite, (c.d. contributive), non coincidono con le ore lavorate infatti a generare contributi non é solo il lavoro svolto dal collaboratore domestico ma anche i periodi di ferie, malattia retribuita, infortunio e le festività.
Inoltre, come specifica l'Inps, le ore retribuite di un determinato mese vanno conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
Le aliquote Inps (consultabili qui) sono da applicarsi in base a:
retribuzione oraria effettiva. Composta da base oraria (per collaboratori mensilizzati data dal mensile pattuito : 4,3334 settimane medie in un mese : ore settimanali standard) + quota di vitto e alloggio oraria per chi ne usufruisce (data da quota giornaliera di vitto alloggio, stabilita dai sindacati, x giorni di lavoro settimanali standard : ore settimanali standard) + quota di 13esima pari 8,33% dei due precedenti valori. Il vitto alloggio va conteggiato a prescindere dal fatto che sia corrisposto in natura o denaro.
Ore retribuite in una determinata settimana. L'Inps prevede un'aliquota diversa per le settimane in cui sono presenti un numero di ore retribuite pari o superiori a 25 ore (applicando un'aliquota fissa e più bassa) e le settimane fino alle 24 ore comprese (applicando un'aliquota variabile, e più alta, che dipende dalla retribuzione oraria effettiva).
Tipo di contratto (determinato, determinato per sostituzione o indeterminato). L'Inps prevede aliquote diverse nel caso di rapporti a tempo indeterminato (o determinato per sostituzione) rispetto al tempo determinato, per il quale è previsto un contributo aggiuntivo per finanziare la Naspi (disoccupazione).
SIMULAZIONE CONTRIBUTI COLF
Per comprendere meglio il calcolo dei contributi di seguito un esempio:
4° trimestre 2024;
collaboratore assunto a tempo indeterminato;
convivente livello CS con retribuzione lorda di 1.127,04 € mensili;
54 ore di lavoro a settimana;
la seconda settimana di novembre resta assente ingiustificato per 3 giorni e quindi non riceve retribuzione per 30 ore, riducendo così tale settimana a 24 ore retribuite.
MESE
PAGA ORARIA EFFETTIVA
SETTIMANE RETRIBUITE
ORE SETTIMANE FINO A 24 ORE
ORE SETTIMANE DA 25 ORE IN SU
QUOTA CARICO DATORE
QUOTA CARICO COLLABORATORE
QUOTA TOTALE
OTTOBRE
6,00 €
4
216
196,56 €
64,80 €
261,36
NOVEMBRE
6,00 €
5
24
216
226,32 €
74,88 €
301,20
DICEMBRE
6,00 €
4
216
196,56 €
64,80 €
261,36
TOTALE TRIMESTRE
13
24
648
619,44 €
204,48 €
823,92 €
La tabella qui sopra riporta il totale dei contributi Inps da versare, pari a 823,92 €.
I passaggi per il conteggio sono i seguenti:
per prima cosa é necessario calcolare la paga oraria effettiva quindi 1.127,04 € mensili + 169,52 € di vitto alloggio (6,52 al giorno x 6 giorni lavorativi settimanali x 4,3334 settimane medie al mese) = 1.296,56 € + 8,33% di quota 13esima = 1.404,56 € : 4,3334 settimane medie al mese : 54 ore settimanali = 6,00 € di base oraria per il calcolo dei contributi.
In seguito vanno conteggiate le ore retribuite presenti nel trimestre. I contributi del 4° trimestre sono relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ottobre 2024 non inizia di domenica quindi é necessario andare a conteggiare i contributi dall'ultima domenica del mese precedente cioé dal 29 settembre 2024 per terminare il conteggio nell'ultimo sabato di dicembre e quindi il 28 dicembre 2024. In questo lasso di tempo sono presenti 12 settimane con 54 ore retribuite e una settimana con sole 24 ore.
Come ultimo passaggio va individuata l'aliquota da applicare in base al tipo di contratto, a tempo indeterminato nel nostro esempio, e al numero di ore presenti nelle varie settimane che compongono il trimestre. Nel nostro esempio l'aliquota da applicare per le settimane da 54 ore é di 1,21 € totali di cui 0,30 a carico collaboratore e 0,91 restanti a carico datore. Per la settimana da 24 ore invece va applicata, in base alla paga oraria effettiva di 6,00 €, l'aliquota di 1,66 € totali di cui 0,42 a carico collaboratore e 1,24 a carico datore. Ecco che quindi per esempio per novembre la quota a carico datore é data da (24 ore x 1,24 €) + (216 x 0,91) = 226,32 €.
Tabella contributi INPS colf e badanti 2024 a tempo indeterminato
Ore di lavoro settimanali
Retribuzione effettiva oraria
da a
Contributo orario totale
Contributo orario dipendente
Fino a 24 ore settimanali
0
9,40
1,66
0,42
9,41
11,45
1,88
0,47
11,46
999
2,29
0,57
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali
0
999
1,21
0,30
PAGAMENTO CONTRIBUTI COLF: QUANDO E COME SI PAGA
Il versamento dei contributi nel settore domestico ha cadenza trimestrale e va effettuato secondo scadenze precise fissate dall'Inps.:
1° trimestre (contributi maturati da gennaio a marzo) si possono versare dall'1 al 10 aprile;
2° trimestre (contributi maturati da aprile a giugno) si possono versare dall'1 al 10 luglio;
3° trimestre (contributi maturati da luglio a settembre) si possono versare dall'1 al 10 ottobre;
4° trimestre (contributi maturati da ottobre a dicembre) si possono versare dall'1 al 10 gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro invece i contributi vanno versati entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione.
Il versamento dei contributi avviene mediante avviso di pagamento pagopa, in sostituzione del precedente bollettino Mav. PagoPA è un sistema di pagamento elettronico realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione.
I datori di lavoro possono effettuare il pagamento dei contributi:
online, tramite il portale dei pagamenti Inps;
con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti:
agenzie della banca;
uffici postali;
home banking dei PSP;
sportelli ATM abilitati delle banche;
punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 (tabaccherie);
con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a INPS.
PAGAMENTO CONTRIBUTI COLF IN WEBCOLF
Webcolf effettua il conteggio dei contributi sui cedolini paga mensili in modo automatico.
Poi, per elaborare e stampare il pagopa dei contributi vi sono due possibilità:
richiedere attraverso Webcolf i PagoPA del trimestre già pronti da pagare in base ai cedolini elaborati. In questo modo il datore non ha necessità di modificare manualmente il pagopa ma lo riceverà già corretto e pronto per il pagamento, direttamente nella sua utenza Webcolf. La procedura per fare richiesta del pagopa si trova nel nostro articolo Richiesta pagopa per colf e badanti (utente personale non professionale). Nel caso di studi professionali si possono richiedere i pagopa massivamente di tutti i rapporti attivi seguendo la procedura indicata nel nostro articolo Richiesta massiva mav per colf e badanti (professionale).
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Come assumere una badante convivente, guida passo passo
COSTO BADANTI CONVIVENTI
Il datore di lavoro che si appresta ad assumere una badante inizialemente dovrebbe:
- scegliere il tipo di contratto, l'inquadramento e livello da applicare; La badante convivente può essere assunta al livello BS, nel caso di badante persona autosufficiente, CS per l'assistenza a persone non autosufficienti, e DS, livello previsto nel caso in cui la badante sia formata nell'ambito dell'assistenza familiare e presti mansioni di cura a persone non autosufficienti.
- Concordare un orario settimanale. La badante convivente solitamente viene assunta a tempo pieno per 54 ore settimanali: 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato, o altro giorno feriale. Il giorno di riposo è irrinunciabile e normalmente coincide con la domenica. Il riposo è pari almeno a 24 ore continuative. Nel caso di livello BS esiste anche un contratto di convivenza part time di 30 ore settimanali, distribuite 5 ore per 6 giorni.
- Convenire con la badante ad una paga mensile, che può essere anche superiore al minimo sindacale;
- Elaborare un preventivo di costo, che si può stampare online nel nostro simulatore.
QUALI SONO LE MANSIONI DI UNA BADANTE CONVIVENTE La badante ha il compito di assistere l'anziano e di essere a disposizione durante il corso della giornata, di aiutarlo nel vestirsi e lavarsi, di preparare il pranzo e di tener in ordine l'ambiente. Inoltre è di sua competenza la pulizia della casa dell'assistito, la gestione del bucato e dello stiro. Nel caso di persone malate può somministrare farmaci. Alterna momenti di lavoro a momenti di riposo e di semplice attesa.
CHE DOCUMENTI SERVONO PER ASSUMERE UNA BADANTE
Per i collaboratori domestici comunitari per procedere all'assunzione occorre obbligatoriamente essere in possesso di:
un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana o straniera, patente di guida, passaporto);
tessera sanitaria.
Per i collaboratori domestici non comunitari i documenti necessari sono:
un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana, patente di guida, passaporto);
tessera sanitaria;
permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto con assicurata postale di richiesta di rinnovo avvenuta entro 60 giorni dalla data di scadenza.
LETTERA DI ASSUNZIONE BADANTE
Il datore di lavoro, giunto ad un accordo, prepara la la lettera di assunzione che va sottoscritta prima o contestualmente l'inizio del rapporto di lavoro.
Si precisa che il contratto con la badante convivente deve essere firmata in doppia copia dal datore e dalla collaboratrice e va conservata così come la ricevuta di assunzione Inps.
La lettera di assunzione può essere stampata in automatico in Webcolf dopo aver inserito i dati del datore, del collaboratore e le condizioni contrattuali quali inquadramento, livello e paga. La lettera riporta la data di inizio del rapporto che, si ricorda, deve coincidere con quella indicata in Inps e all'interno dell'utenza Webcolf in Assunzione | Inserimento collaboratore | data di assunzione, licenziamento.
Webcolf, in ottica di una maggior tutela del datore di lavoro inserisce anche nella lettera di assunzione tutte le impostazioni più particolari. Nella lettera di assunzione stampata con Webcolf, ad esempio, viene inserita una clausola con la quale la badante convivente accetta di spostarsi, nel caso di trasferte, per seguire il datore o l'assistito presso altre sedi. E' prevista, inoltre, inserisce una penale per tutelare il datore di lavoro nel caso in cui la badante convivente, al momento della risoluzione del contratto, non lasci libera l'abitazione.
COME ASSUMERE UNA BADANTE CONVIVENTE IN INPS
Per assumere una badante convivente, seguendo questa guida passo passo, il datore di lavoro è tenuto, entro le ore 24 del giorno precedente all'assunzione, a comunicare all'inps il contratto di lavoro.
E' possibile registrare la denuncia di rapporto del lavoro domestico per contratti conviventi accedendo con lo spid del datore al sito inps nella sezione lavoro domestico oppure, sempre in possesso di spid, tramite call center inps.
Se il datore non è in possesso di spid o comunque preferisce servirsi di un terzo per la comunicazione di assunzione della badante convivente, può delegare Webcolf, utilizzando il servizio aggiuntivo comunicazioni inps di cui spieghiamo nell'articolo "comunicare l'assunzione della colf o badante mediante webcolf"
CESSIONE DI FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' BADANTI CONVIVENTI
Quando il datore assume una badante convivente ha l'onere di inviare la cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalità entro le 48 ore a partire dall'assunzione. E' valido l'invio di una raccomandata A/R oppure l'invio via PEC con allegati i documenti di identità della badante e del datore di lavoro.
A cosa serve la cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalità?
La cessione di fabbricato ed ospitalità serve per comunicare all'ufficio pubblica sicurezza la presenza della badante in casa del datore o dell'assistito, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza della stessa. Anche questo documento viene prodotto dal programma in automatico.
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Badante
BADANTE CONVIVENTE E BADANTE AD ORE
In base alle esigenze dell'assistito il datore di lavoro può decidere di assumere una badante ad ore, nel caso sia necessario un aiuto qualche ora al giorno, oppure una badante convivente, che invece dorma e mangi dal datore di lavoro, o che, comunque rimanga per la maggior parte del tempo con l'assistito, a sua disposizione.
Nel primo caso la badante è tenuta al rispetto di un orario determinato, che varia da 1 ora a 8 ore giornaliere per un massimo di 40 ore settimanali, con almeno la domenica come giorno di riposo. Nel caso di badante non convivente che lavora 6 o più ore consecutive è dovuta l'indennità di vitto oppure, in alternativa, la corresponsione del pasto.
Nel secondo caso la badante non lavora h24 ma è comunque presente e a disposizione per 10 ore al giorno, valore che viene indicato convenzionalmente, vista comunque l'alternanza di momenti di lavoro e di riposo nel contratto di convivenza. Queste 10 ore non sono consecutive ed è previsto un riposo, di almeno 2 ore, nel mezzo della giornata. La badante ha inoltre diritto ad un giorno e mezzo di riposo, pari a 36 ore, di cui 24 godute la domenica, e 12 in un giorno concordato da lunedì al sabato. In sintesi l'orario svolto solitamente da una badante convivente è di 54 ore: 10 ore dal lunedì al venerdì, 4 il sabato e 0 la domenica. La presenza notturna si intende compresa nella fruizione del vitto e alloggio e quindi le ore notturne, se la badante dorme, non vengono indicate come ore aggiuntive alle 54 contrattuali. Per ulteriori informazioni può consultare l'articolo "badante convivente".
STIPENDIO BADANTE CONVIVENTE E STIPENDIO BADANTE AD ORE
1) Lo stipendio per una badante ad ore dipende dal numero di ore lavorate nel mese e la paga oraria minima, fissata dalle parti firmatarie del contratto collettivo di colf e badanti, cambia ogni anno, come da tabelle consultabili nel nostro sito cliccando qui.
Per il 2024 sono:
- livello BS badante di persona autosufficiente: 7,03 euro
- livello CS badante di persona non autosufficiente: 7,83 euro
- livello DS badante,con titoli e certificazioni inerenti al settore di assistenza familiare, di persona non autosufficiente: 9,41 euro
2) Lo stipendio per il contratto badante convivente, invece, è mensilizzato e quindi non dipende dal numero di giorni e di ore lavorate nel mese specifico ma per tutti i mesi, nel caso non ci siano assenze, la retribuzione mensile lorda è uguale.
Anche in questo caso ogni gennaio le paghe minime sindacali vengono aggiornate come da tabelle qui.
Queste, per il 2024, sono :
- livello BS badante part time di persona autosufficiente fino a 30 ore: euro 696,13
- livello BS badante di persona autosufficiente full time: euro 994,44
- livello CS badante di persona non autosufficiente full time: euro 1127,04
- livello DS badante,con titoli e certificazioni inerenti al settore di assistenza familiare, di persona non autosufficiente full time: euro 1588,28
Oltre alla retribuzione il datore ha altri costi.
Sia per la badante convivente che per la badante ad ore, il datore di lavoro deve sostenere anche i costi di tredicesima, ossia la gratifica natalizia pari ad una mensilità media, del mese di ferie a cui la badante ha diritto, e al trattamento di fine rapporto. A questi si aggiungono poi i contributi trimestrali inps e cassa colf. Il costo completo della badante può essere calcolato e stampato con ilsimulatore di Webcolf.
MANSIONI BADANTE
L'articolo 9 del contratto collettivo nazionale del settore lavoro domestico, in merito all'inquadramento delle badanti, sia convivente che badanti ad ore, specifica che la mansione di una badante è quella di assistenza, con il cui termine ricomprende un insieme di compiti quali:
- Aiuto nella gestione dell'igiene quotidiana dell'assistita e nel vestirsi - accompagnamento a visite mediche e durante le passeggiate - sostegno nella deambulazione e nei movimenti - somministazione dei farmaci - commissioni e spese - preparazione dei pasti - pulizie e riordino della casa dell'assistito - compagnia e sostegno emotivo
BADANTE NOTTURNA
Un contratto particolare è riservato per le badanti che prestano lavoro esclusivamente di notte.
Il contratto viene stipulato in regime di convivenza e può essere di presenza notturna, nel caso la badante comunque dorma tutta la notte, oppure di assistenza notturna, quando la badante svolge assistenza continua durante la notte.
L'orario di lavoro prevede 9 ore convenzionali a notte (fascia dalle 20.00 alle 8.00) per un totale di 54 ore settimanali e la retribuzione è mensile e si può vedere nella tabella badante notturna nel nostro sito nella sezione "paghe colf e badanti"
ASSUNZIONE BADANTE
Una volta selezionata la badante che soddisfa le nostre esigenze per poterla regolarizzare e far quindi partire il periodo di prova, il datore dovrebbe:
1. consegnare e far firmare la lettera di assunzione.
2. comunicare all'inps, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto, l'assunzione accedendo con il proprio spid oppure delegando terzi, quali Webcolf.
3. inviare il modulo di cessione del fabbricato/ospitalità all'ufficio pubblica sicurezza entro 48 ore dall'assunzione per tutti i rapporti di lavoro di badanti conviventi con il datore di lavoro o con l'assistito.
BUSTA PAGA BADANTE
Il contratto collettivo colf e badanti, di cui si può prendere visione a questo link "contratto colf e badanti", all'art. 34 Retribuzione e prospetto paga, prevede che il datore elabori mensilmente una busta paga da consegnare alla badante i cui elementi principali sono:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Oltre a questo va poi ad aggiungersi eventuale indennità nel caso di due o più assistiti non autosufficienti (per i livelli CS e DS).
E' possibile calcolare la busta paga per badante in automatico online registrandosi a Webcolf in pochi passi:
1. inserimento dati datore e collaboratore;
2. inserimento nel calendario delle presenze mensili;
3. calcolo istanteneo e stampa della busta paga badante convivente;
Webcolf permette, quindi, di stampare un esempio di busta paga badante convivente o non convivente accedendo al nostro sito e registrandosi gratis.
CONTRIBUTI BADANTE
Ogni trimestre il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi inps e i contributi cassa colf per la badante.
Mediante il pagoPA il datore versa i contributi per l'intera quota, ossia quelli a carico datore e quelli a carico collaboratore, trattenuti in busta paga.
Mediante questo pagoPA si paga anche la quota cassa colf che va aggiunta modificando nel sito inps il pagoPA standard e indicando come codice organizzazione F2 e come importo le ore contributive moltiplicate per 0.06 euro orari.
Per evitare di dover variare il pagoPA inps, Webcolf offre il servizio, compreso nell'abbonamento annuale, di richiesta pagoPA. Il programma, in base alle buste paga del trimestre calcolate, richiede all'inps il pdf dei pagoPA che corrispondono alle ore realmente lavorate e retribuite nel trimestre, anche nei casi particolari, come la malattia, e poi, quando è pronto lo inserisce nell'account dell'utente che può stamparlo e pagarlo.
FERIE BADANTE
Ogni badante matura 26 giorni di ferie, pari ad un mese, che vengono riproporzionati in base al part time. Ad esempio, se una colf lavora solo 1 gg a settimana, non matura 26 settimane di ferie ma sempre un mese e quindi 4,33 giorni annuali.
Il periodo di ferie dovrebbere essere di carattere continuativo per la ripresa delle condizioni psicofisiche della badante e dovrebbe essere concordato tra le parti. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non è possibile monetizzare le ferie, tranne a fine rapporto.
TREDICESIMA BADANTE
In occasione del Natale la badante, come gratifica, riceve dal datore di lavoro la tredicesima, ossia una mensilità aggiuntiva che è stata maturata mensilmente a partire da gennaio, o dal mese di assunzione se posteriore, in base all'orario e che viene riproporzionata in base all'orario e ad eventuali variazioni contrattuali. Nel caso di badante convivente questa mensilità comprende anche la quota di vitto e alloggio poichè, essendo una mensilità fittizia, non è possibile corrisponderla, in questo caso, in natura.
TFR BADANTE
Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione mensile e ai contributi, dovrebbe pagare anche il trattamento di fine rapporto, che matura ogni mese sugli elementi costanti della paga, quali le ore ordinarie, le ferie, le festività ecc... L'importo del tfr dell'anno precedente, ogni anno viene rivalutato e messo da parte fino alla data di cessazione. In alternativa la badante può richiedere fino al 70% del tfr con anticipi annuali ma, come condizione di miglior favore, se il datore è d'accordo può anche ricevere il 100% della somma maturata.
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Badante convivente
QUANDO ASSUMERE UNA BADANTE CONVIVENTE
La badante viene assunta con un contratto di convivenza quando dorme e mangia dal datore di lavoro o dall'assistito o vi resta la maggior parte della giornata. Il regime di convivenza è caratterizzato da un'alternanza di momenti in cui la badante convivente è a disposizione del datore di lavoro, momenti in cui presta assistenza e altri in cui è a riposo.
CONTRATTO BADANTE CONVIVENTE: LIVELLO, INQUADRAMENTO ED ORARIO
Questi sono i tipi di contratti di assunzione possibili per una badante convivente:
1) Contratto badante convivente BS per persona autosufficiente full time 54 ore. L'orario da seguire è di 10 ore giornaliere, con almeno due ore di riposo nel mezzo della giornata, dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
2) Contratto badante convivente BS per persona autosufficiente part-time fino a 30 ore settimanali. Come da art. 14 del CCNL colf e badanti, l'orario dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Si può stabilire la mezza giornata di riposo anche in un giorno diverso dal sabato, purchè cada in un giorno feriale. Per quanto riguarda, invece, il giorno di riposo principale, per contratto dovrebbe coincidere con la domenica, salvo che la badante non sia di religione ebraica e chieda appositamente di riposare al sabato;
3) Contratto badante convivente CS per persona non autosufficiente 54 ore settimanali. La badante non ha formazioni specifiche (tipo OSS) per questa mansione e presta attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 10 ore e 4 il sabato (o giorno altro giorno feriale) mentre la domenica coincide con il giorno di riposo;
4) Contratto badante convivente DS per persona non autosufficiente 54 ore settimanali. Va assunta con questo tipo di contratto una badante convivente formata quindi che ha un diploma o una certificazione inerente (come OSS o operatore sanitario). L'orario è lo stesso previsto per gli altri contratti full time e quindi prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 10 ore settimanali, con due di riposo nel mezzo della giornata, e 4 il sabato o in altro giorno feriale. La domenica invece osserva il giorno di riposo.
Webcolf permette di effettuare un calcolo online, immediato e gratis, di tutti i costi in base al tipo di contratto scelto comprese retribuzione, contributi, 13esima, tfr e ferie con il simulatore automatico del costo, a cui può accedere cliccando qui.
E' POSSIBILE ASSUMERE UNA BADANTE CS PER MENO DI 54 ORE SETTIMANALI?
La risposta a questa domanda è affermativa. E' quindi possibile stipulare un contratto per una badante convivente di 40 ore settimanali, ad esempio, oppure 36 ore settimanali ma il mensile lordo, previsto dalle tabelle ufficiali, non può essere riproporzionato e rimane quello previsto per il full time. Quindi, di conseguenza, la paga oraria aumenta al diminuire delle ore settimanali concordate.
L'importo dei contributi, che si calcolano sulle ore settimanali, sono inferiori per i contratti di 40 o 36 ore rispetto a quelli con 54 ore e quindi il netto è maggiore, essendovi meno trattenute.
E' POSSIBILE ASSUMERE UNA BADANTE BS PER 25 ORE SETTIMANALI?
Le tabelle ufficiali delle retribuzione delle badanti conviventi, per il livello BS, prevedono la possibilità di stipulare un contratto fino ad un massimo di 30 ore settimanali. Quindi è valido anche un contratto, ad esempio di 25 ore settimanali. La retribuzione mensile lorda, però sarà uguale al mensile di 30 ore e la differenza, invece, riguarda solamente l'importo contributivo, che è inferiore con 25 ore settimanali rispetto alle 30.
L'ORARIO PER LE BADANTI CONVIVENTI E' FLESSIBILE?
Il rapporto di lavoro in regime di convivenza è legato alla persona e ai suoi bisogni. Essendo il ruolo di badantato un lavoro discontinuo, con alternanza tra momenti di prestazione lavorativa e momenti di riposo dove risulta difficile quantificare in modo esatto le effettive prestazioni, le ore contrattuali vengono quantificate convenzionalemente in 10 giornaliere. All'interno di questo orario sono comprese quindi anche interventi di assistenza quando l'assistito si sveglia molto presto al mattino oppure quando si attarda ad addormentarsi. Può anche accadere che di notte la collaboratrice debba svegliarsi per aiutare l'assistito sempre che l'assistito non necessiti di assistenza continua, in tal caso cambia la forma del contratto con cui inquadrare la badante. Salvo eccezioni, quindi, tutto rientra nelle 10 ore contrattuali.
STIPENDIO BADANTE CONVIVENTE E PARTICOLARITA'
Lo stipendio di una badante convivente può variare da alcuni fattori:
1. Vitto e alloggio: se la badante riceve vitto e alloggio in natura ossia mangia e dorme dal datore di lavoro il mensile è quello previsto dalle tabelle ufficiali. Se, al contrario la badante dorme dal datore di lavoro ma non mangia, il datore ha l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, che va ad aumentare la retribuzione mensile ufficiale. Ad esempio, se per il 2024 lo stipendio di una badante Cs 54 ore settimanali è di 1127.04 euro, se la badante non riceve il vitto (2.28 euro pranzo e 2.28 cena) dovrà ricevere 4.56 euro al giorno come indennità e quindi, mediamente, 118,56 euro mensili in più per un totale di 1245,60.
2. Assistenza a persone autosufficienti o non autosufficienti: nel caso di assistenza di persona autosufficiente la paga mensile, per il 2024, è di 994,44 euro, mentre, se si assiste una persona non autosufficiente, la paga è maggiore e si passa almeno a 1127,04 euro.
3. Titoli o diplomi della badante convivente: se la badante convivente segue una collaboratrice non autosufficiente e non ha titoli inerenti all'assistenza familiare dovrebbe essere inquadrata al livello CS e quindi dovrebbe ricevere nel 2024 1127,04 euro mentre una badante convivente formata, con diploma o certificazione di almeno 500 ore, dovrebbe essere inquadrata al livello Ds e dovrebbe ricevere 1521,99 euro.
4. Numero di assistiti non autosufficienti: c'è da aggiungere, per i livelli CS o DS, un'indennità nel caso le persone da assistere siano due e tutte e due siano non autosufficienti: l'indennità, nel 2024 è pari a 112,97 euro mensili.
CONTRIBUTI BADANTE CONVIVENTE
I contributi della badante convivente si pagano ogni trimestre (gennaio, aprile, luglio e ottobre) e si basano sul numero di ore settimanali e sul numero di settimane contributive del trimestre, conteggiando le settimane dall'ultima domenica del mese precedente al trimestre fino all'ultimo sabato del terzo mese del trimestre.
Il datore versa un pagoPA che comprende sia la quota del datore che quella del collaboratore, che viene trattenuta mensilmente in busta paga. L'aliquota oraria per il 2024 per una badante convivente (che lavora almeno 25 ore settimanali) è di 1,21 euro orari (di cui 0,30 a carico badante) e quindi, per un trimestre di 13 settimane, ad esempio, i contributi da pagare nel 2024 per una badante convivente 54 ore sono mediamente 1,21 euro x 54 ore settimanali x 13 settimane=849,42 euro.
Insieme ai contributi inps il datore versa, con lo stesso pagoPA trimestrale, i contributi cas.sa colf pari a 0,06 euro orari e quindi indicativamente a trimestre, sempre per una badante convivente 54 ore, versa 42.12 euro.
BUSTA PAGA BADANTE CONVIVENTE E CU
Il datore ha l'obbligo di rilasciare una busta paga mensile, come previsto dal contratto collettivo all'art. 34, che deve contenere:
- retribuzione minima contrattuale; - eventuali scatti di anzianità; - eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; - eventuale superminimo (indicando se assorbibile o meno); - lavoro straordinario e festività.
Con webcolf è possibile calcolare e stampare la busta paga online ogni mese come previsto dal contratto e con elementi aggiuntivi, che rendono la busta paga completa.
Oltre agli elementi richiesti dal contratto, webcolf, genera una busta paga per la badante convivente che contiene anche:
dati anagrafici e codice fiscale del datore e della badante
luogo di lavoro e mese di riferimento;
ore settimanali contrattuali standard (ossia la percentuale di part time) e ore realmente lavorate (possono esserci delle variazioni di presenze con straordinari, assenze, malattia, festività ecc..);
livello e tipologia del contratto (determinato o indeterminato- convivente o non convivente);
importo contributi collaboratore (se trattenuti per la loro parte);
dati progressivi di tfr, ferie e 13esima;
importo lordo e netto.
A fine anno il datore è tenuto, inoltre, a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno, ossia una dichiarazione sostitutiva della cu (Ex cud), che serve alla badante in sede di dichiarazione dei redditi, per calcolare poi l'importo irpef e di addizionali da versare.
LA BADANTE CONVIVENTE PUO' DORMIRE FUORI CASA?
Il contratto collettivo colf e badanti prevede, per le badanti conviventi, oltre alle due ore di riposo nel mezzo della giornata anche una mezza giornata di riposo, per 12 ore, e una giornata intera, la domenica, per 24 ore. Ad esempio, se la colf ha il sabato pomeriggio libero, potrebbe uscire dalle 12 alle 24 del sabato. Se poi la stessa ha la domenica come giorno di riposo potrebbe uscire dalle 00.00 alle 24 della domenica. Quindi la collaboratrice può rimanere fuori casa per 36 ore settimanali, quindi anche una notte nel giorno di riposo.
A questi riposi si aggiungono poi le 24 ore nel caso di festività.
BADANTE CONVIVENTE: SERVE LA RESIDENZA?
Non è obbligatorio trasferire la residenza della badante presso il datore di lavoro o dell'assistito nel caso di stipula di contratto badante convivente. Ci sono infatti alcune badanti che, pur prestando assistenza in regime di convivenza nell'abitazione del datore, decidono di mantenere la residenza presso altra abitazione, ad esempio, presso amici o parenti o presso la propria casa di origine.
Nel caso in cui la badante avesse la residenza ancora presso il datore precedente è invece consigliato variare la residenza, aggiornandol presso il datore di lavoro attuale o comunque presso altra abitazione in modo utile ad evitare che il datore abbia dei costi, ad esempio sulla bolletta dei rifiuti e risulti difficoltoso inviare delle comunicazioni alla badante se dovesse assentarsi per motivi diversi (malattia, infortunio, permessi, etc.)
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Costo badante assistenza notturna solo per qualche notte
Un'esigenza comune dei datori di lavoro di badanti è quella di coprire a livello di assistenza o presenza la fascia oraria notturna.
Molte volte il contratto di assistenza o presenza notturna disciplinato dal Ccnl che prevede 54 ore settimanali ( 9 ore convenzionali per notte dal lunedì al sabato ) risulta essere economicamente oneroso per il datore, spesso sono gli stessi familiari dell'assistito a prestare assistenza/ presenza per alcune notti della settimana.
Da qui la richiesta da parte di molti utenti di gestire a livello di busta paga solamente poche notti alla settimana ( 2 o 3 notti ad esempio ), tenendo presente che le casistiche in questione non sono normate.
Offriamo di seguto la nostra interpretazione alle richieste di gestione dell'orario notturno da parte degli utenti:
1. Assistenza notturna per 2 o 3 notti la settimana
Webcolf suggerisce in questo caso di applicare la retribuzione del contratto sostituzioni riposi.
La ratio che sottostà al ragionamento è la seguente: la collaboratrice che presterà assistenza notturna per alcuni giorni della settimana sostituisce la collaboratrice convivente diurna ( che durante la notte riposa ) e sostituisce l'eventuale assistenza da parte di familiari.
Il livello con il quale inquadrare la collaboratrice è il CS quando l'assistito è non autosufficiente ( la maggior parte delle volte dal momento che necessita di assistenza di notte ) e il livello DS quando l'assistito è non autosufficiente e la collaboratrice è in possesso di un titolo di specializzazione ( OSS, infermiera ecc. ).
La retribuzione in questo caso è data dalla paga oraria prevista per il contratto di sostituzione riposi moltiplicata per il numero di ore lavorate in orario notturno ( convenzionalmente 9 ).
Esempio: una collaboratrice inquadrata con livello CS assunta con contratto sostituzione riposi la cui paga oraria è di 8,41 euro x 9 ore percepirà una retribuzione a notte pari a 75,69 euro.
2. Presenza notturna per 2 o 3 notti la settimana
Webcolf suggerisce in questo caso di indicare come tipologia contrattuale la presenza notturna ( tale contratto presuppone di default la convivenza ).
Dopo aver selezionato in Assunzione | Inquadramento il tipo di contratto, occorre spostarsi nella maschera 5 riguardante l'orario di lavoro e indicare per ogni giorno della settimana il numero di ore che la collaboratrice presenzierà la notte un valore pari convenzionalmente a 9 ore.
Poi, dopo aver inserito l'orario, è necessario posizionarsi in Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate e apporre il flag al punto 2.3 ( in questo modo la paga verrà riproporzionata al part-time ).
3. Collaboratore non convivente che lavora ( oltre all'orario diurno ) qualche ora dopo le ore 22
Per gestire questa casistica Webcolf consiglia di indicare le ore lavorate nella fascia notturna con la causale N, in questo modo il programma applicherà automaticamente la maggiorazione del 20%.
Esempio: se una collaboratrice lavora normalmente per la giornata del lunedì 8 ore diurne e presta un servizio in serata, ad esempio per mettere a letto l'assistito, a volte in sostituzione dei familiari che prestano normalemnte questo servizio, per un tempo di 2 ore notturne, la causale corretta da indicare per quel giorno sarà 10N2, le 2 ore notturne così indicate verranno maggiorate del 20%, mentre le 8 ore diurne verranno retribuite come ordinarie.
4. Collaboratore non convivente che lavora occasionalmente alcune notti della settimana
Le casistiche sono 2:
1. La badante contrattualmente lavora meno di 8 ore al giorno e meno di 40 ore settimanali. In questo caso se le viene richiesto di lavorare ad esempio una notte occasionalmente le ore fino alle 8 giornaliere e alle 40 ore settimanali sono da considerarsi supplementari con maggiorazione del lavoro ordinario notturno, vanno quindi indicate nel cedolino con la causale N.
Consideriamo ad esempio una badante che lavora solo 2 ore al giorno per 5 giorni ( 10 ore settimanali ) alla quale si richiede di lavorare eccezionalmente una notte dalle 22.00 alle 6.00.
Nel primo giorno si indica 4N2 ossia di 4 ore lavorate 2 sono retribuite con la maggiorazione del 20% ( ore dalle 22.00 alle 24.00 ), nel secondo giorno si contano le ore da mezzanotte alle 6.00 ( 6 ore ) a cui si aggiungono le due ore ordinarie lavorate.Si indica quindi la causale 8N6.
2. la badante lavora già più di 8 ore al giorno e 40 settimanali e quindi tutte le ore lavorate, sempre eccezionalmente, di notte dovrebbero essere retribuite come straordinario notturno, con una maggiorazione del 50%. La causale da indicare in Inserimento mensile dopo il numero di ore ordinarie lavorate è SN seguita dal numero di ore lavorate duante la notte.
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Costo badante h24
Il datore di lavoro domestico necessita molto spesso di una badante h24, ovvero di convivere e prestare assistenza ad una persona nell'arco dell'intera giornata.
Questa figura viene assunta per assistere in modo continuativo persone non autosufficienti, con patologie gravi o che non sono più in grado di svolgere in autonomia alcune azioni del proprio quotidiano come vestirsi, deambulare, mangiare o espletare le funzioni fisiologiche e dell'igiene personale.
Costo badante h24: costo totale comprensivo di tfr, ferie e 13esima
Il livello di inquadramento utilizzato maggiormente per questa figura é il CS, (badante che non possiede titolo di studio inerente alla mansione), che ha un costo mensile base per l'anno 2024 di 1.127,04 €. La retribuzione é mensilizzata e fissa e viene rivalutata ogni inizio anno dai sindacati in base all'aumento del costo della vita registrato dall'Istat.
Tale mensile comunque non costituisce la spesa completa sostenuta dal datore di lavoro domestico in quanto vanno aggiunti anche il vitto alloggio, (da corrispondere in natura o denaro), i contributi Inps e infine tfr, 13esima e ferie che la badante matura ogni mese.
Vediamo di seguito il costo mensile nel dettaglio.
Dettaglio costo badante h24
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda:
1.127,04 €
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
169,52 €
Contributi Inps:
212,94 €
Contributi Cassa Colf:
9,36 €
Ferie:
108,05 €
Tredicesima:
108,05 €
Trattamento fine rapporto:
104,05 €
Costo totale:
1.839,01 €
Il costo relativo al vitto e alloggio é da conteggiare solo se corrisposto in denaro alla colf o badante. Nel caso in cui invece si corrisponda in natura non va inserito.
Ferie, 13esima e tfr sono conteggiati tenendo conto anche del valore del vitto alloggio che va compreso a prescindere dal fatto che sia corrisposto in denaro o natura.
Con cadenza trimestrale il datore dovrà poi versare all'Inps i propri contributi (previdenziali e assistenziali Cassa colf) e anche quelli della badante, trattenuti ogni mese in busta paga. La spesa trimestrale che dovrà sostenere il datore per il versamento dei contributi sarà di 891,54 € in quanto al mese i contributi sono 222,30 € a carico datore (Inps + Cassa Colf) e 74,88 € a carico collaboratore (Inps + Cassa Colf).
Costo badante h24: orario di lavoro e riposi
La badante che assiste una persona non autosufficiente rimane di norma sempre a disposizione dell'assistito, per questo viene spesso denominata "h24" e proprio per questo motivo viene quasi sempre assunta in regime di convivenza con l'assistito.
Anche questo tipo di mansione prevede però dei riposi giornalieri e settimanali che vanno rispettati e che sono indispensabili per il recupero delle energie psicofisiche.
In caso dicollaboratrice convivente l'orario massimo è di 54 ore settimanali e 10 giornaliere. Le 10 ore giornaliere sono convenzionali e di norma si indicano 10 ore di lavoro dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
I riposi, non retribuiti, della badante convivente h24 sono:
24 ore obbligatoriamente di domenica (giorno di riposo irrinunciabile);
12 ore in altra mezza giornata scelta dalle parti ma che spesso viene indicata il sabato;
almeno 2 ore giornaliere, di norma nelle ore pomeridiane, qualora l'orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00, Durante tale riposo la collaboratrice domestica potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro;
festività stabile per legge (esempio 1° gennaio, 2 giugno, 15 agosto, ecc...).
Costo badante h24: maggiorazione per lavoro straordinario
La badante convivente assunta con livello CS non può lavorare 7 giorni su 7, da ultimo il contratto collettivo all'art. 13 co. 3 indica che "Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto."
Come indica il Ccnl nelle note a verbale "Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio."
Il contratto collettivo, in caso di lavoro domenicale, prevede quindi la corresponsione della maggiorazione del 60% e anche il riposo nel giorno immediatamente seguente. In questo caso il costo della badante aumenta in quanto per 10 ore di lavoro svolte la domenica, nel 2024 per una badante Cs, spettano 88,65 € lordi.
Vi sono inoltre altre maggiorazioni per lavoro svolto nella mezza giornata di riposo del sabato (40%) e lavoro svolto nelle due ore di riposo giornaliero (25%).
Vi sono delle situazioni di fatto che la badante svolge assistenza h24 ed anche sette giorni su sette, pur in modo contrario alle norme di legge. La retribuzione minima e di conseguenza il costo diventerebbero i seguenti:
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda compreso straordinario:
1.638,85€
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
202,12 €
Contributi Inps:
282,10 €
Contributi Cassa Colf:
12,40 €
Ferie:
108,05 €
Tredicesima:
108,59 €
Trattamento fine rapporto:
104,57 €
Costo totale:
2.456,68 €
Nel caso in cui si avesse necessità di qualcuno sempre presente, al fine di rispettare i riposi della badante principale, si consiglia l'assunzione di una seconda collaboratrice con il c.d. contratto sostituzione riposi di cui parliamo nel dettaglio nel nostro articolo Come sostituire la badante durante i riposi?
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Idoneità al lavoro per colf e badanti
Vi sono alcuni casi, specie in seguito ad eventi di malattia o di infortunio, in cui il datore ha dei dubbi sulla residua idoneità al lavoro della propria colf o badante.
Il datore si interroga inoltre se il fatto di impiegarla nelle mansioni precedentemente svolte possa essere un rischio, con una possibile responsabilità per l'impiego di una persona non più in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza.
Risulta quindi utile riepilogare le varie casistiche e le relative particolarità:
1. Cosa succede quando la colf rientra da un episodio ( a volte molto lungo ) di malattia.
Specifichiamo fin da subito che nel settore domestico non è richiesto un certificato medico di idoneità al lavoro al rientro dopo un episodio di malattia superiore a 60 giorni.
Se vi sono dei dubbi riguardanti l'effettiva capacità del lavoratore di riprendere l'attività, il datore di lavoro può chiedere che il lavoratore domestico produca un certificato di idoneità rilasciato dal proprio medico curante che conferma la possibilità di svolgere le attività di lavoro domestico alle quali il lavoratore è normalmente addetto.
2. Cosa succede quando la colf rientra da un infortunio.
Al contrario di quanto avviene per la malattia la collaboratrice che rientra da un infortunio ha l'obbligo di presentare al datore il certificato di chiusura dell'infortunio.
Il certificato deve essere rilasciato in questo caso dall'Inail ( la colf o badante delve rivolgersi direttamente all'Ente per ottenere il certificato con il quale ritornare a lavorare ) o dal medico di base della collaboratrice laddove sia anche un medico Inail.
Solitamente il certificato di chiusura riporta la seguente dicitura 'l'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno xx.xx.xxxx'.
3. Idoneità al lavoro di una colf invalida o parzialmente invalida.
E' possibile procedere con l'assunzione di una collaboratrice invalida o parzialmente invalida purchè le mansioni lavorative a cui è destinata non contrastino con il suo stato di salute.
Il datore ad esempio può assumere una collaboratrice con una lieve minorazione fisica e chiederle di svolgere attività quali pulizie leggere, compagnia ad una persona anziana, che non comportino un carico eccessivo rispetto alla disabilità della collaboratrice.
Purtroppo non esistono agevolazioni fiscali per il datore che assume un collaboratore domestico invalido ( tale sgravio non è previsto nel settore domestico ).
4. Idoneità al lavoro di una collaboratrice in stato di gravidanza.
Quando la collaboratrice comunica al datore di essere in gravidanza vanno valutate le mansioni che la collaboratrice può continuare a svolgere specie se gravose.
Tra le mansioni più dannose per la collaboratrice in dolce attesa ricordiamo: compiti di assistenza notturna, utilizzo di detersivi o sostanze per la pulizia particolarmente dannose, e in generale i lavori più pesanti come sollevamento pesi, pulizia dei vetri ( tramite l'utilizzo di scale ), stazione eretta per un tempo prolungato.
La collaboratrice che non può, per tipologia di mansioni, continuare a lavorare dovrà farsi rilasciare dal proprio ginecologo un certificato che conferma lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Il datore dovrà poi richiedere immediatamente la domanda di maternità anticipata, senza attendere nemmeno un giorno ( attenzione: è prevista una sanzione penale per chi consente alla colf/badante di lavorare in una situazione a rischio ) e inviarla all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio unitamente al certificato di gravidanza.
5. Limite d'età per idoneità al lavoro.
Non vi sono limiti d'età oltre i quali la collaboratrice non può lavorare.
Occorre semplicemente valutare se la collaboratrice, in età avanzata, è ancora in grado di svolgere in maniera sufficientemente efficace le mansioni richieste. Va tenuto presente che il datore di lavoro in caso di valutazione negativa, può in qualsiasi momento decidere di interrompere il rapporto di lavoro rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto.
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Flussi colf e badanti 2025: fai la domanda con Webcolf!
Con noi é possibile fare la domanda di nulla osta della tua colf o badante attraverso una maschera dedicata.
La domanda non ha un costo da parte di Webcolf che si limita alla raccolta dei documenti di base e ad una prima verifica di congruità. Se la documentazione allegata è completa e corretta questa viene girata ad Assindatcolf, sindacato firmatario del Ccnl con cui collaboriamo. Assindatcolf in seguito contatta il datore per un incontro, in presenza o in via telematica tramite Zoom, al fine di completare la sottoscrizione dei documenti e procedere con la precompilazione tra il 1° e il 30 novembre.
Per prima cosa l'utente deve registrarsi in Webcolf, premere il tasto "Flussi colf e badanti 2025" presente in home page ed inserire i documenti richiesti. Solamente se poi il datore intenderà elaborare i cedolini paga con il nostro programma, una volta sottoscritto il contratto di assunzione, gli verrà chiesto di pagare la quota annuale di Webcolf pari a 60 euro annuali, già comprensivi di iva.
Diventa nostro utente ed inizia ad inserire i documenti per la richiesta del nulla osta!
Il decreto flussi del 23 settembre 2023 prevede per l'anno 2025 l'ingresso di 9.500 lavoratori stranieri destinati all'assistenza familiare e socio sanitaria.
Il decreto immigrazione approvato il 2 Ottobre dal Consiglio dei ministri prevede inoltre in via sperimentale, per il solo 2025, il nulla osta al lavoro per 10.000 lavoratori stranieri per l'assistenza familiare o socio sanitaria a persone over ottantenni o con gravi disabilità.
Il flusso di nuovi ingressi in Italia voluto dal Governo viene infatti incontro alle richieste delle associazioni datoriali del comparto domestico, le quali hanno stimato che nel 2025 il Paese avrebbe bisogno di 18.626 tra colf e badanti provenienti da Paesi extracomunitari.
Per colf e badanti dedicati alla cura di assistiti senza vincoli d'età, le famiglie potranno presentare domanda di nulla osta attraverso il click day del 7 Febbraio 2025 a partire dalle ore 9.00 ( si consiglia di posizionarsi sulla pagina inerente qualche minuto prima dell'orario stabilito data la numerosa affluenza prevista ).
Il precaricamento delle domande sul sito del ministero dell'Interno sarà possibile dal 1° al 30 Novembre 2024, dando così il tempo necessario alle amministrazioni di effettuare i controlli sulle domande presentate.
Per colf e badanti destinati all'assitenza di persone over ottantenni o con disabilità le domande dovranno essere presentate attraverso le agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore domestico o i professionisti. La data per presentare tali richieste è stata fissata per il 28 Marzo 2024.
Requisiti e vincoli
La circolare esplicativa del nuovo decreto chiarirà i dettagli , anche sul reddito richiesto ai datori. Attualmente le disposizioni sui requisiti economici per coloro che assumono personale proveniente da Paesi extra europei nell'ambito dell'assistenza familiare prevedono un reddito imponibile di 20.000 euro annui per i nuclei compresi solo dal datore , e di 27mila euro nel caso la famiglia del datore sia composta da più familiari conviventi.
Il requisito del reddito non è invece richiesto per il datore non autosufficiente ( in quanto affetto da disabilità o patologie gravi ).
Per i 9500 posti previsti dal Dpcm del 27 Settembre 2023 il rilascio del nulla osta avviene in maniera automatica entro 60 giorni dalla domanda, mentre per i 10.000 posti aggiunti dall'ultimo decreto legge non vige la regola del silenzio assenso.
Per cercare di evitare assunzioni fittizie, che consentirebbero ai lavoratori dopo l'ingresso in Italia di prestare la propria opera lavorativa in altri settori, è richiesto di dover prestare servizio nell'ambito dell'assistenza per almeno un anno ai lavoratoei extra UE che saranno assunti nell'ambito della nuova quota di 10.000 nel 2025.
Agevolazioni economiche
Nel 2025 sono previste anche due agevolazioni per le famiglie:
1. la prestazione universale prevista dalla riforma delle politiche a favore delle persone anziane formata dall'indennità all'accompagnamento e da un assegno di assistenza di 850 euro mensili. La misura sarà operativa dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2026, e per accedervi i requisiti sono: età anagrafica over 80, un livello di bisogno assistenziale elevatissimo e un Isee sociosanitario inferiore ai 6000,00 euro.
2. lo sgravio contributivo biennale del 100% ( fino a un valore di 3000 euro ) previsto dal Dl. 19/2024 per chi assume badanti di over 80, in possesso dell'indennità di accompagnamento ( tale sostegno è previsto fino alla fine del 2025 ).
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