Quest'anno le festività nazionali hanno delle particolarità:
1) è stata istituita, solo per l'anno 2011, la festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, da celebrarsi il 17 marzo;
2) il 25 aprile cade sia la festività nazionale della liberazione sia la festa religiosa del lunedì dell'Angelo.
1) Il consiglio dei ministri, in data 18.2.2011 (vedi testo sotto), ha emanato un decreto legge con il quale ha precisato che per la festività del 150° dell'Unità d'Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali per la festività del 4 novembre (al fine di non gravare in termini di costi legati alla festività al sistema produttivo).
Il CCNL lavoratori domestici prevede tuttavia che "Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1" dove al comma 1 sono riepilogate in maniera puntuale le festività da riconoscere e dall'elenco è esclusa la festività del 4 novembre. Da qui dovrebbe sembrare logico affermare che il 17 marzo potrà essere riconosciuta come giornata di riposo ma potrà non essere retribuita.
Allo scopo webcolf esporrà F0 (festività non retribuita).
2) La festività del 25 aprile concidente con la festività religiosa del lunedi dell'Angelo comporta l'applicazione del seguente trattamento economico, in virtù di quanto previsto anche dalla giurisprudenza (vedasi cass. 23 giugno 2006, n. 14643):
- lavoratori retribuiti con paga mensile: spetta l'intera retribuzione mensile più un'ulteriore giornata retribuita;
- lavoratori retribuiti ad ore: spettano due giornate di retribuzione globale di fatto.
Maggiori informazioni si possono trovare sul forum di questo stesso sito, in particolare a questa discussione:
http://www.webcolf.com/WebColf-Programma/1983-festivita-17-marzo-e-25-aprile.html
Testo decreto legge:
"IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.