In caso di infortunio di una collaboratrice domestica che svolge le proprie prestazioni per più soggetti, tutti i datori di lavoro devono presentare una denuncia di infortunio.
La circolare del Ministero del Lavoro del 29 Gennaio 2003 n. 2 stabilisce infatti che l'indennità corrisposta dall'ente ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il datore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per questo motivo l'ammontare dell'indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non quindi, limitatamente a quella erogata dal datore presso cui la collaboratrice si infortuna.
La collaboratrice deve quindi avvisare tempestivamente tutti i suoi datori di lavoro dell'infortunio avvenuto, i quali sono tenuti ad inoltrare la denuncia all'Inail entro 2 giorni dalla ricezione del certificato del pronto soccorso.
Il secondo datore di lavoro deve segnalare alla pagina 3 della denuncia ( che rimane la stessa ) come luogo in cui è avvenuto l'infortunio la dicitura 'PRESSO ALTRA AZIENDA' , indicando quindi i dati del datore presso il quale è avvenuto l'infortunio.
E' importante sottolineare come anche il datore di lavoro presso il quale non è avvenuto l'infortunio sia tenuto a rispettare le tempistiche strette di 48 ore decorrenti dalla ricezione del certificato del pronto soccorso o perlomeno dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per inoltrare la denuncia.
In caso di mancata o tardiva denuncia l'Inail applica delle sanzioni di tipo amministrativo di cui spieghiamo tutto al link di seguito https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/536-sanzioni-lavoro-domestico.html
Per quanto concerne la compilazione del cedolino in Webcolf è corretto indicare la causale I di infortunio in Cedolini | Inserimento mensile per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato d'infortunio, naturalmente anche per i datori di lavoro dove l'infortunio non è avvenuto.