In sostituzione dell'ASPI e della MINI ASPI, previste dalla Riforma Fornero nel 2013, il Governo, con Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, ha previsto l'entrata in vigore della nuova assicurazione sociale per l'impiego chiamata NASPI, che è operativa per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio. La normativa é poi stata in parte modificata dalla Leggi di bilancio del 2022. Riportiamo la normativa attuale di seguito.
Come fare domanda di disoccupazione
Il collaboratore appena licenziato o dimesso per giusta causa dovrebbe subito rivolgersi al centro per l'impiego per sottoscrivere il DID ovvero la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Noi consigliamo poi di rivolgersi ad un caaf o patronato intermediario per controllare che vi siano i requisiti contributivi per la richiesta e per il successivo invio telematico della domanda di disoccupazione.
La domanda di disoccupazione poi si può effettuare:
- online sul sito Inps al link https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50593.naspi-indennit-mensile-di-disoccupazione.html
- contattando il contact center Inps al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Quando fare domanda
Come spiegato nella circolare inps n. 94 del 12/05/2015, è possibile presentare la domanda entro 68 gg a partire:
- dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa).
- Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua.
- Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento.
- Dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato.
- Dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato.
- Dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria.
- Dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.
- Dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Requisiti Naspi
Hanno diritto a ricevere la Naspi i lavoratori che presentano questi tutti questi requisiti:
1. perdita del lavoro in modo involontario cioé quando c'è un licenziamento da parte del datore o dimissioni del collaboratore per giusta causa. Se un lavoratore si dimette (non per giusta causa) o risolve il rapporto consensualmente non può ricevere l'indennità di disoccupazione.
2. Presenza di almeno 13 settimane di contributi nei ultimi 4 anni precedenti alla disoccupazione.
La lettera b) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha abolito il precedente requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione previsto in precedenza.
Da che data viene corrisposta la disoccupazione
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.
- Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Consigliamo quindi, per ricevere tutta l'indennità possibile dall'8° giorno dal termine del rapporto, di presentare la domanda entro gli 8 giorni.
Come indicato dalla circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94 l'eventuale rioccupazione, avvenuta nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione, non dà luogo alla sospensione della prestazione e quindi dovrà essere presentata una nuova domanda di disoccupazione in caso di cessazione involontaria dal suddetto nuovo lavoro.
Importo indennità
La Naspi sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (anche non consecutivi e comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive). L'importo verrà poi diviso per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Vanno però specificati alcuni limiti:
- se la retribuzione media non supera i 1.425,21 euro mensili (dato 2024), l'indennità mensile sarà uguale al 75% della retribuzione;
- se la retribuzione media è superiore a 1.425,21 euro mensili (dato 2024), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.425,21 euro per il 2024) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge;
- l'importo massimo è comunque di 1.550,42 euro (per il 2024);
- l'importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
- la riduzione scatta invece dall’8° mese, quindi dal 211° giorno di indennità, se il beneficiario della disoccupazione ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Per i collaboratori domestici la retribuzione su cui si basa il calcolo della Naspi non è quella percepita mensilmente ma la retribuzione convenzionale che si basa sui contributi versati che, solitamente, risulta più bassa rispetto alla retribuzione totale percepita.
La retribuzione convenzionale si basa sui contributi versati e per, il 2024, va calcolata in base a questi valori:
Orario di lavoro |
Retribuzione oraria effettiva (paga del pagopa) |
Retribuzione oraria convenzionale |
Importo contributi Inps compresa CUAF |
fino alle 24 ore settimanali
|
fino a € 9,40 |
€ 8,33 |
€ 1,66 |
da € 9,41 a € 11,45 |
€ 9,40 |
€ 1,88 |
|
da € 11,45 in poi |
€ 11,45 |
€ 2,29 | |
superiore alle 24 ore settimanali |
qualsiasi paga | € 6,06 |
€ 1,21 |
Sospensione e decadenza della disoccupazione
La Naspi viene solo sospesa (non interrotta) quando il lavoratore viene assunto:
- con contratto a tempo determinato per massimo 6 mesi;
- in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all'estero).
L'indennità viene invece interrotta quando il lavoratore:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
- nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.
Esempio calcolo dell'indennità Naspi
Prendiamo come esempio una colf che ha lavorato 30 ore settimanali per 12 mesi nel 2024 pari a 52 settimane contributive.
La sua retribuzione convenzionale è 8,33 € x 30 ore settimanali x 4,3334 settimane medie in un mese = 1.082,92 €
La colf percepirà l'indennità Naspi per metà del numero di settimane contributive versate ovvero 26 settimane, pari a 6 mesi.
Fino al 5° mese, precisamente, le verrà pagato il 75% di 1.082,92 € e quindi 812,19 €; poi le verrà diminuito tale importo del 3% al mese e quindi per il 6° mese riceverà 787,82 € e per il 7° mese 763,45 €.