Mancato superamento del periodo di prova per colf o badanti

Il Ccnl all'art. 12 prevede un periodo di prova per la colf o badante pari a:

 

Regime di convivenza Livelli Durata/giorni
Conviventi Tutti 30
Conviventi e non conviventi D, Ds 30
Non conviventi A, As, B, Bs, C, Cs 8

 

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento sia dal datore che dal collaboratore, senza obbligo di preavviso ma con il pagamento, a favore della colf, della retribuzione per i giorni lavorati.

Se invece la colf supera il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta il rapporto prosegue a tempo indeterminato o fino alla scadenza in caso di tempo determinato.


MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA PER COLF E BADANTI: PROCEDURA DI LICENZIAMENTO

Indichiamo di seguito la procedura da seguire in caso di licenziamento per mancato superamento della prova.

1. Il datore domestico consegna la lettera di licenziamento come raccomandata a mano oppure invia la lettera via posta tramite raccomandata, (con ricevuta di ritorno). Riportiamo qui sotto un fac-simile di lettera che si può utilizzare in caso di mancato superamento della prova da parte della badante che si può stampare dal menù Cessazione | lettera licenziamento-dimissioni.

Mancato superamento del periodo di prova per colf o badanti

 

2. Si elabora poi l'ultimo cedolino dal menù Cedolini | inserimento mensile, si seleziona l'ultimo mese (es. 09/2017), si clicca il bottone "data di cessazione" e si inserisce la data di cessazione e cioè l’ultimo giorno di lavoro.

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3. Cliccando poi sul pulsante verde “salva cessazione” il programma dà la possibilità all'utente di inserire solo le presenze fino alla data di cessazione, come nella figura sotto:

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4. Si prosegue poi con l'inserimento delle ore lavorate fino all’ultimo giorno lavorativo, si “memorizza” in alto e poi si clicca “calcola cedolino”. Il programma calcola in modo automatico tutte le spettanze di fine rapporto quali TFR, 13esima e ferie non godute oltre alla retribuzione del mese in esame e in caso di collaboratore convivente aggiunge anche il vitto e alloggio sulle ferie non godute e sulla 13esima.

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Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto

 

 

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5. Si consiglia a fine rapporto di consegnare già  al collaboratore domestico una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud), che si può stampare dal menù Stampe annuali.

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6. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.

Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:

  • tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE . Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.

a) Se si utilizza lo SPID/CIE del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Mancato superamento del periodo di prova".

b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Mancato superamento del periodo di prova".

Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.

  • In caso il datore non sia in possesso dello SPID/CIE, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf

 

[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza per l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità.

N.B.: dopo accurate ricerche e contatti a varie Questure d’Italia, ci è stato confermato che non è necessaria alcuna comunicazione alla Questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con una colf o badante convivente.

Il datore domestico poi come ultima cosa dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione. La procedura per elaborare il mav di cessazione viene spiegata nel nostro articolo Pagare i contributi in caso di licenziamento o dimissioni di colf e badanti

 

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