[Aggiornamento del 19/03/2018: Dopo aver contattato varie questure Italiane si consiglia di inviare la comunicazione alla pubblica sicurezza di colf e badanti conviventi anche se non extracomunitarie.
A tal fine è possibile utilizzare il nostro modulo che si trova all'interno del menu Assunzione | Conviventi - comunicazione autorità pubblica sicurezza. Per maggiori informazioni si fa riferimento alla sezione specifica del nostro manuale]
Quando si assumono lavoratori in regime di convivenza la comunicazione di assunzione deve essere fatta al Comune di residenza e alla Questura. Il datore di lavoro deve, infatti, comunicare la convivenza/ospitalità entro 48 ore alla pubblica sicurezza.
Nella comunicazione devono essere indicate oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
La violazione di dette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Di seguito si riporta una bozza della comunicazione al Sindaco (che uguale può essere inviata alla questura):
ROSSI MAURO | |
Corso Magenta, 1 | |
35100 Padova (PD) | |
Padova, 1 dicembre 2007 | |
Egr. Sig. | |
SINDACO | |
Aut. di Pubblica Sicurezza | |
Comune di Padova | |
35100 Padova (PD) |
OGGETTO: Comunicazione ai fini dell’art. 147 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 N° 773, così come sostituito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 13.07.1994 N° 480.
Il sottoscritto ROSSI MAURO residente in Corso Magenta, 1 - Padova (PD)
COMUNICA
di aver OSPITATO e ASSUNTO alle proprie dipendenze in data 01/12/2007 con la qualifica di BADANTE la Signora XXXXXXX IOANNA, nata in Russia il 01/01/1950 e domiciliata a Padova (PD) in Corso Magenta, 1 con:
Codice fiscale : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Passaporto Ordinario n° : A28xxxxxxxx
Permesso soggiorno n° : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Con distinti saluti.
Firma del datore di lavoro
Riportiamo il testo letterale dell'art. 7 del D.Legislativo 286/98:
"7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro."