L'avvocatura generale dello stato ha fornito alcuni chiarimenti a proposito degli organismi pubblici validi per documentare la presenza del lavoratore straniero al 31 dicembre 2011, requisito fondamentale per poter fare la domanda di regolarizzazione 2012.
Secondo l'avvocatura, nel parere indirizzato ai ministeri dell'Interno, del lavoro, dell'economia e dell'integrazione e cooperazione, con il termine organismi pubblici si intendono anche i "soggetti , pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico".
Per dimostrare di essere in Italia dal 2011, lo straniero potrà portare allo sportello unico anche :
-certificazione medica proveniente da una struttura pubblica con data precedente al 31/12/2011
-tessera nominativa dei mezzi pubblici sottoscritta prima del 31/12/2011
-contratto telefonico (anche cellulare) con gestore italiano con data antecedente il 31/12/2011
-documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia
-certificato di iscrizione dei figli in un istituto scolastico italiano
-qualsiasi certificazine proveniente dalla forze pubbliche, per esempio sanzioni stradali, sanzioni amministrative e multe e verbali di ogni genere.
-attestato del centro di accoglienza o di ricovero autorizzato (da richiedere al centro in questione). Sono validi anche i centri religiosi.
E' specificato, poi, che non è valido come documentazione il timbro di ingresso in area Schengen, anche se apposto prima del 31 dicembre 2011 perchè esso non prova la presenza del lavoratore nel territorio italiano.