Se il lavoratore si rende responsabile di una condotta così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro domestico, per il datore di lavoro è possibile recedere dal contratto per giusta causa, senza corrispondere il mancato preavviso.
Alcune cause di licenziamento per giusta causa possono essere l'assenza ingiustificata, il furto e i maltrattamenti verso l'assistito.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA COLF E BADANTI: CONTESTAZIONE DISCIPLINARE NON NECESSARIA
L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede che il datore di lavoro "non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" e anche che "i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
Nel settore domestico tutto ciò però non sembra applicabile in quanto, come indicato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 2892 del 2016: "L'art. 7 della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) è difficilmente compatibile con il lavoro domestico, considerato che nel rapporto di lavoro domestico vige la regola della recedibilità ad nutum e senza obbligo di forma scritta del licenziamento, sancita dall'art. 4 della L. n. 108 del 1990. Di talché, a fronte della libertà di forma e della acausalità del licenziamento, risulterebbe incoerente imporre al datore di lavoro un onere procedurale quale quello della preventiva contestazione degli addebiti previsto dall'art. 7 della citata L. n. 300. Tra l'altro, in un rapporto di lavoro, quale quello oggetto di esame nella fattispecie, in cui il datore di lavoro è una persona fisica che non esercita attività di impresa né attività professionale e la prestazione lavorativa è resa nel ristretto ambito domestico, si ritiene giustificata la non applicazione, in caso di licenziamento per giusta causa, dei vincoli procedurali di cui al predetto art. 7."
In pratica quindi nel settore domestico, in caso di gravi motivi o di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può licenziare per giusta causa senza prima contestare i fatti alla colf o alla badante. La contestazione é applicabile, indica il Tribunale di Milano, solo per i rapporti in cui é obbligatorio motivare il licenziamento e farlo per iscritto, cosa che non accade nel settore domestico. Webcolf comuque consiglia sempre ai datori di lavoro di consegnare ugualmente una lettera scritta di licenziamento, senza bisogno di alcuna motivazione, anche solo per provare che la collaboratrice é venuta a conoscenza della cessazione del rapporto, cosa utile in caso di vertenza sindacale.
L'opzione del licenziamento per giusta causa va comunque considerata con una certa attenzione in quanto, in caso di assenza ingiustificata, se la collaboratrice dimostra di essere stata assente in quanto effettivamente malata, (e di non aver potuto inviare il certificato medico per impossibilità dovute alla situazione), si rischia un licenziamento non giustificato. Il licenziamento ingiustificato nel lavoro domestico, tuttavia, non porta alla riassunzione o al pagamento di particolari indennità, il datore di lavoro dovrà corrispondere solo il mancato preavviso e, nelle assenze collegate alla conservazione del posto, al risarcimento di quanto avrebbe percepito il lavoratore in caso di recesso al termine del periodo di conservazione del posto.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA COLF E BADANTI: PROCEDURE E CONSIGLI
Di seguito la procedura da seguire in caso di licenziamento per giusta causa.
1. Stampare la lettera di licenziamento per giusta causa che si trova nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, selezionando tra le opzioni "Lettera di licenziamento per gravi motivi" o "Lettera di licenziamento per assenza ingiustificata".
2. Dopo aver selezionato il tipo di lettera é necessario indicare la data in cui si intende consegnare la lettera (che sarà anche la data di cessazione del rapporto) e la motivazione da indicare in Inps (utile in caso si deleghi la comunicazione di cessazione a Webcolf). Cliccando infine memorizza e stampa lettera si visualizza l'anteprima della lettera da stampare.
3. Consegnare la lettera di licenziamento a mano alla collaboratrice oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza italiano (se è residente con il datore di lavoro/assistito si invia all’indirizzo del datore e non si riceve).
Il licenziamento per giusta causa non prevede alcun pagamento dell'indennità di mancato preavviso al collaboratore.
4. Dopo aver intimato il licenziamento con apposita lettera di cui sopra il datore dovrà elaborare il cedolino di cessazione entrando nel menù Cedolini | inserimento mensile, selezionando l'ultimo mese e dopo aver cliccato il bottone "data di cessazione" in alto dovrà inserire la data riportata sulla lettera di licenziamento inviata alla collaboratrice.
5. Si elabora poi il cedolino paga di cessazione cliccando in alto memorizza, calcola e ricalcola e così facendo il programma conteggia in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
6. Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico, e di conservare firmati, una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
7. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto. Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
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tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
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tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE . Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento per giusta causa".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento per giusta causa".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
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In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
8. Il datore, in seguito, deve elaborare il mav per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav cessazione”. Si precisa che, se ci sono ferie non godute o indennità di mancato preavviso i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute e preavviso pagato vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore. La scadenza di tutti i mav di cessazione è sempre 10 giorni da tale evento.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DELLA COLF O BADANTE CON PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L. 300/1970
Anche se la giurisprudenza ha previsto per il lavoro domestico una procedura semplificata di licenziamento, alcuni utenti ci hanno chiesto di mantenere la possibilità di licenziare il lavoratore domestico mediante la procedura di cui all'art. 7 della L. 300/1970. Abbiamo così mantenuto la voce di menù 4 - Cessazione | Provvedimenti disciplinari (facoltativo).
In tal caso la procedura da seguire é la seguente:
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deve essere inviata una lettera di contestazione disciplinare, da stampare al menù 4 - Cessazione | Provvedimenti disciplinari (facoltativo), all'indirizzo di residenza italiano (se è residente con il datore di lavoro/assistito si invia all’indirizzo del datore e non si riceve). In alternativa si può consegnare la raccomandata a mano.
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Poi il datore potrà procedere con il licenziamento disciplinare, da stampare al menù 4 - Cessazione | Provvedimenti disciplinari (facoltativo), dopo 5 giorni dal ritiro della raccomandata, se non ha ricevuto risposta di giustificazione dell'assenza oppure, nel caso in cui la collaboratrice non ritirasse la raccomandata, dopo 5 gioni dalla tentata consegna, di cui si può prendere visione sul sito delle poste nella sezione relativa al tracciamento delle raccomandate.
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Se invece la collaboratrice, dopo tale contestazione, produce un certificato medico come giustificazione dell’assenza, il datore potrà licenziarla dopo 10 giorni di malattia per anzianità inferiore ai 6 mesi, dopo 45 giorni se ha più di sei mesi di anzianità o dopo 180 giorni se l'anzianità di servizio supera i due anni. Cambia in questo caso la natura del licenziamento che non è più disciplinare ma per superamento del periodo di comporto di malattia. Va riconosciuto in quest’ultimo caso il preavviso, a differenza del licenziamento disciplinare per giusta causa, da pagare tramite indennità sostitutiva. Maggiori informazioni sul licenziamento per superamento del periodo di comporto e relativa procedura nel nostro articolo Licenziamento colf in malattia: come fare?
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Dopo il licenziamento il datore dovrà seguire la procedura indicata in precedenza in questo articolo in merito all'elaborazione dell'ultimo cedolino paga, comunicazione Inps di cessazione, elaborazione pagopa per i contributi di cessazione e consegna della CU.