AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020: con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl sono state ridotte le ore contributive ai fini della Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna. Da ottobre, le ore contributive su cui calcolare la Cassa colf non corrisponderanno a 54 ore settimanali ma a 48 ore per l'assistenza notturna e 30 per la presenza notturna. Le ore lavorative e quelle contributive ai fini Inps invece resteranno di 54 ore settimanali.
Quando il datore, o assistito, é persona non autosufficiente spesso si ha necessità di una persona che resti in casa anche durante la notte. In tal caso é necessario assumere un collaboratore con gli appositi contratti notturni di presenza o assistenza, disciplinati dal CCnl.
Tipi di contratto di lavoro notturno domestico
Le opzioni sono due:
- l'assistito ha bisogno di cure continue e quindi la badante deve rimanere sveglia tutta la notte. In tal caso, qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, può applicarsi il contratto di c.d. "assistenza notturna" con livello solitamente CS o DS (il livello DS se la badante é formata professionalmente).
- Il datore di lavoro non ha bisogno di assistenza continua e la badante, che dorme in stanza separata, presta assistenza raramente durante la notte. In tal caso é necessario stipulare un contratto di "presenza notturna" che ha fascia oraria dalle 21.00 e le ore 8.00, con un fisso mensile sempre uguale a prescindere dal livello.
Il fatto di fare assistenza continua o meno distingue i casi in cui si può parlare di presenza o assistenza notturna.
Solitamente per entrambi i contratti, l'orario é di 54 ore settimanali, dato che il collaboratore dev'essere convivente e quindi di prassi si indicano 9 ore di lavoro dal lunedì al sabato. Tali saranno le ore pagate e versate ai fini contributivi (più ore di ferie, di malattia, di festività, ecc... su cui vanno pagati i contributi).
Questi sono i contratti esclusivamente notturni ovvero previsti per chi non svolge prestazioni diurne. Si consiglia, se si avesse bisogno di una badante che lavori di giorno e che di notte sia solo presente in casa, di non fare due assunzioni (una per badante di presenza notturna e una di normale badante convivente diurna), ma di assumere solo una badante convivente diurna full-time 54 ore. Infatti il regime di convivenza prevede che il vitto e l'alloggio vengano corrisposti in natura e che, quindi, la collaboratrice dorma dal datore di lavoro.
Convivente o non convivente?
I contratti di assistenza e presenza notturna prevedono sempre la convivenza (anche se poi di giorno il collaboratore ritorna a casa sua).
Infatti nelle tabelle delle paghe minime ufficiali pubblicate ogni inizio anno (consultabili qui), le paghe per l'assistenza e per la presenza notturna sono indicate solo per i conviventi e solo mensilizzate e non ad ore.
Si precisa che la paga mensilizzata minima è fissa e non riproporzionabile (da 2 a 54 ore settimanale non cambia), quindi conviene sempre assumere con contratto di presenza o assistenza notturna per 54 ore settimanali e non meno.
Quale paga applicare per gli straordinari?
Mentre il contratto esclusivamente di assistenza notturna segue le norme dello straordinario in base al livello e non prevede particolarità, per quanto riguarda il contratto di presenza notturna il CCNL stabilisce un calcolo dello straordinario differente. All' art. 11 comma 2, infatti, si legge:
"Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato."
E' necessario quindi distinguere a nostro avviso tra due casi:
- collaboratore che sempre nell'esercizio delle sue mansioni di presenza notturna fa delle ore in più di lavoro. Si pensi ad esempio all'assistito che ha necessità di essere accompagnato in bagno più volte a tal punto da dover conteggiare un'ora in più non riposata dalla collaboratrice. In tal caso in Webcolf é sufficiente indicare il totale delle ore lavorate. Quelle aggiuntive verranno conteggiate alla voce "Interventi in regime di presenza notturna" applicando la paga prevista per i non conviventi con lo stesso livello (tabella C) ma senza alcuna maggiorazione.
- Badante che viene assunta per presenza notturna ma che fa ad esempio un'ora di straordinario prima delle fascia oraria prevista per la presenza (21.00/8.00). In questo caso si tratta proprio di straordinario quindi va applicata la paga delle tabella C + la maggiorazione prevista indicando la causale S di lavoro stroardinario + le ore aggiuntive.
Webcolf gestisce anche questi tipi di contratto selezionando nella maschera dell'inserimento collaboratore | inquadramento l'opzione desiderata.
L'utente può effettuare una simulazione della retribuzione da corrispondere per questi due contratti al seguente link https://www.webcolf.com/exec/isapi.dll/calcolo-online-costo-colf-badanti.html