Il rapporto di lavoro domestico costituisce un'eccezione rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro, in quanto non si applica la disciplina di tutela dei licenziamenti individuali (L. 104/1990).
Il datore di lavoro, infatti, può comunicare l'interruzione del rapporto di lavoro in ogni momento, con una lettera simile alla seguente:
"Nome datore di lavoro
Raccomandata a mano Nome lavoratore domestico
..............................., ........................
OGGETTO: Interruzione rapporto di lavoro.
Con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il ............................
Considerato il preavviso di ....................................., il rapporto di lavoro avrà termine il ....../......../.............., data in cui cesseranno le sue prestazioni lavorative.
Con la busta paga del mese di .........................., pagata nel corso del mese di ....................... verranno saldate tutte le sue competenze di fine rapporto e ratei accessori.
Ringraziandola fin d'ora per la collaborazione prestata, porgo cordiali saluti.
Firma"
In taluni casi il datore di lavoro può avere interesse a rinunciare al preavviso. La lettera avrà quindi la seguente diversa formulazione:
"OGGETTO: Interruzione rapporto di lavoro.
Con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il ............................
Il rapporto di lavoro avrà termine con effetto immediato dalla data della presente, il preavviso non goduto verrà monetizzato con un'apposita voce nella sua ultima busta paga, congiuntamente alle altrespettanze di fine rapporto."