Dal primo Luglio, con il rinnovo del contratto nazionale colf e badanti, entrano in vigore le nuove leggi che regolamentano il rapporto di lavoro domestico.
Il nuovo contratto è stato modificato in alcuni punti e perfezionato in altri.
Per la lettura del ccnl completo si veda questo link: Notizie-flash/nuovo-contratto-collettivo-colf-e-badanti-21-05-2013.html
Queste sono le principali novità:
1) art. 14 (riposo settimanale) : il contratto rinnovato prevede che:
a) il riposo settimanale per i collaboratori conviventi sia di 36 ore (24 ore di domenica e le altre 12 durante la settimana). Se il collaboratore lavora durante le 12 ore la maggiorazione è del 40% a meno che il riposo non sia recuperato in un altro giorno della settimana;
b) il riposo settimanale dei non conviventi è solo di 24 ore da godere di domenica;
2) art. 15 (orario di lavoro) : viene introdotta la possibilità da parte di un datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (livello CS o DS) di poter assumere una collaboratrice, convivente o meno, da inquadrare a livello CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite con la tabella G del contratto, che per il 2013 prevede un importo orario di 7,14 euro per il livello CS e 8,61 per il livello DS;
3) art.19 (sospensioni di lavoro extraferiali) : viene data la possibilità ai collaboratori domestici di poter richiedere, per motivi gravi e documentati, la sospensione del lavoro senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore può convenire o meno con la richiesta.
4) art. 23 (matrimonio) : il congedo di matrimonio potrà essere fruito anche non in conicidenza della data dell'evento ma comunque entro 1 anno e sempre se il matrimonio sia stato contratto durante il medesimo rapporto di lavoro.
5) art. 24 (tutela delle lavoratrici madri) : nonostante rimanga il divieto di licenziare la collaboratrice madre fino al terzo mese dopo la nascita del bambino (tranne che per giusta causa), il nuovo contratto prevede che nel periodo del congedo di maternità le dimissioni rassegnate della collaboratrice siano valide solo se convalidate. La lavoratrice madre nel caso di dimissioni nel periodo in vige il divieto del licenziamento non è tenuta al preavviso.
6) art. 26 (malattia) : il periodo di conservazione del posto di lavoro viene aumentato del 50% in caso di malattia oncologica documentata dalla competente ASL.
7) art. 27 (tutela delle condizioni di lavoro) : il datore di lavoro deve informare il collaboratore degli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi all'uso delle attrezzature e all'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologico. Tali informativa si realizzerà all'atto delle individuazioni delle mansioni (o variazione mansioni) mediante la consegna di un apposito documento elaborato dall'ente bilaterale del settore (ebincolf)
8) art. 33 (retribuzione e prospetto paga) : nel nuovo contratto viene specificato che la dichiarazione dell'ammontare delle somme erogate dell'anno (dichiarazione sostitutiva cud) va rilasciata dal datore entro 1 mese prima dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
9) art. 39 (risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso) : le dimissioni devono essere convalidate. Le tre modalità valide sono:
a) presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
b) presso il Centro per l' Impiego;
c) sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sede (ricevuta telematica di comunicazione inps di cessazione).
10) chiarimenti a verbale: vengono definiti gli aumenti per i prossimi anni: un aumento dei minimi retributivi di euro 7 a partire da gennaio 2014, di euro 6 a partire da gennaio 2015 e di euro 6 a partire da gennaio 2016 per i collaboratori conviventi inquadrati nel livello BS e aumento proporzionale per gli altri livelli.