Cosa può fare la colf in pausa pranzo

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Spesso il datore di lavoro si interroga sulle modalità e le tempistiche più corrette per gestire la pausa pranzo di colf e badanti.

Occorre operare una prima distinzione tra collaboratori conviventi e collaboratori non conviventi.

Per i primi infatti il Ccnl al comma 4 dell'art. 14 stabilisce quanto segue: "Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere."

Dalla lettura dell'articolo si comprende che le colf o badanti in regime di convivenza hanno diritto, qualora l'orario di lavoro non sia collocato interamente nella prima parte della giornata (così come nella seconda), a due ore di pausa pranzo durante le quali possono, se lo desiderano, uscire dall'abitazione del datore.

Solitamente le due ore di pausa sono fruibili nella fascia oraria 14.00-16.00, che poi usualmente è l'orario in cui anche l'assistito riposa.

Ad ogni modo, qualora vi fossero altre esigenze, è possibile concordare la pausa nella fascia oraria più congeniale alle parti, è inoltre consentito prevedere una pausa addirittura più lunga di due ore.

E' utile specificare che nel caso in cui la collaboratrice subisse un incidente o dovesse farsi male durante le due ore di riposo, l'episodio sarà da ricondurre a malattia e non si tratta di infortunio.

Per quanto riguarda invece i collaboratori non conviventi l'art. 14 del Ccnl fissa l'orario massimo a 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale settimanale di 40 ore ( distribuite su 5 o 6 giorni ).

Ne consegue che quando l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore  la collaboratrice ha diritto ad una pausa la cui durata deve essere stabilita dalle stesse parti.

Il comma 8 dell'art. 14 stabilisce infatti ' Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.'

Il tempo di consumazione del pasto non potrà comunque essere inferiore ai dieci minuti, tenuto conto della previsione dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, normalmente viene fissato almeno in mezz'ora di tempo. Non dovrebbe però essere eccessivamente lungo tanto da occupare, considerata anche la successiva ripresa lavorativa, un arco della giornata eccessivo, specialmente se non dovesse consentire di godere delle 11 ore di riposo continuativo.

Per quanto concerne il pasto la famiglia può scegliere se fornirlo al collaboratore oppure se indennizzarlo secondo il valore convenzionale pari a 1,96 euro.

 

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