Ex Indennità di disoccupazione: aspi e mini-aspi per colf e badanti

Con la riforma Fornero, a partire da gennaio 2013, l'indennità di disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti vengono sostituite dall'indennità di disoccupazione Aspi (acronimo di Assicurazione sociale per l'Impiego) e dalla mini-Aspi.
Esse prevedono l'erogazione di un'indennità mensile a favore dei lavoratori che hanno perduto in modo involontario il lavoro. Tali indennità possono essere richieste anche da colf e badanti.
I requisiti richiesti per accedere al trattamento Aspi sono:
1) stato di disoccupazione
2) involontarietà dello status di disoccupato. Ciò significa che non possono accedere coloro che si dimettono o risolvono il contratto consensualmente.
Nei seguenti casi particolari si può richiedere comunque tale indennità:
-dimissioni durante la maternità obbligatoria o per giusta causa
-risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per trasferimento del dipendente ad altra sede più distante di 50km dalla residenza del lavoratore
3) sussistenza di almeno due anni di assicurazione
4) la presenza di almeno un anno di contribuzione
La nuova indennità spetta:
-dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,ovvero
-dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.
I collaboratori domestici aventi diritto devono presentare la domanda entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento, esclusivamente via telematica.

L'indennità viene determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Per colf e badanti la retribuzione su cui si basa il calcolo è la retribuzione convenzionale calcolata in base ai contributi versati che, solitamente, è più bassa rispetto a quella ricevuta mensilmente durante il rapporto.

All'indennità aspi si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi e un ulteriore 15% dopo il 12°mese di fruizione.
Possono richiedere la mini-Aspi, invece, i lavoratori che, in status di disoccupazione involontaria:
- non possiedono i requisiti contributivi e assicurativi per l'indennità Aspi
- hanno almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorative degli ultimi 12 mesi
- per la quale siano stati versati o dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria
Anche in questo caso le colf e le badanti che vogliono richiedere tale indennità dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica.
Per finanziare l'Aspi e la mini-Aspi la riforma Fornero prevede il versamento di tre contributi:
1) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari all'1,31%, che però  i datori di collaboratori domestici non sono tenuti a versare
2) contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento solo ai rapporti a tempo determinato. Per colf e badanti è previsto tale contributo da parte del datore di lavoro in tutti i casi di rapporto a tempo determinato tranne quando la motivazione del rapporto sia sostituzione di collaboratore assente.
Per questo motivo le tabelle dei contributi per il 2013 sono due: una per i rapporti a tempo indeterminato e determinato con motivazione sostituzione assenza, e l'altra per i rapporti a tempo determinato con altra motivazione.
3) contributo in caso di cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni. L'inps dichiara che, nel caso di collaboratori domestici, tale tassa non deve essere versata.

 

Indice articoli