Giorni di riposo delle badanti

Giorni di riposo delle badanti

In merito ai giorni di riposo delle badanti il Ccnl stabilisce agli artt. 14 e 15 quanto segue.

1. "Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero."

Per i collaboratori conviventi, ad esempio, se un collaboratore lavora di norma 7 ore dal lunedì al venerdì significa che il sabato (mezza giornata di riposo) dovrà essere stabilito un orario di lavoro al momento dell’assunzione di massimo 3,5 ore.
Solitamente per una collaboratrice convivente che lavora per 54 ore settimanali, si sceglie quindi di stabilire un orario di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato.
Poi la collaboratrice potrà riposare e uscire dall'abitazione dell'assistito, per la mezza giornata del sabato (dalle 12.00 in poi) e tutta la domenica, potendo rientrare lunedì mattina.
La cosa importante comunque é che la collaboratrice riposi per 36 ore, quindi anche se riposa ad esempio mezza giornata il giovedì (invece del sabato) e invece che le 24 ore della domenica si riposa dalle ore 20:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, il periodo di riposo é stato rispettato.
L'orario di riposo quindi può essere stabilito tra le parti, a seconda delle esigenze, con un certo margine di libertà.

Il Ccnl indica inoltre che l'eventuale lavoro svolto dalla collaboratrice durante i riposi va così gestito:

- qualora vengano lavorate le 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la maggiorazione del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato;

- Qualora fosse richiesto dal datore di lavorare la domenica, durante le 24 ore di riposo, le ore verranno retribuite con la maggiorazione del 60% e in più sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente

E' previsto in aggiunta anche un riposo intermedio giornaliero di 2 ore nel caso in cui la badante non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00. Durante tali ore la badante può decidere o meno di rimanere presso l'abitazione del datore di lavoro.

2. "Per i lavoratori non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto la domenica"; anche per loro il riposo domenicale è irrinunciabile e nel caso in cui il collaboratore dovesse lavorare in tale giornata, su richiesta del datore, va corrisposta la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.

In merito ai giorni di riposo delle badanti non conviventi il Ccnl stabilisce inoltre che nel caso di assunzione per un numero di ore giornaliere pari a 6 o più ore, con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto in natura (di norma il pranzo) oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. In caso di fruizione in natura del pasto, il tempo utile a tal fine sarà concordato tra le parti e non retribuito quindi non va compreso nell'orario di lavoro.

 

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