Come assumere una badante convivente, guida passo passo
COSTO BADANTI CONVIVENTI
Il datore di lavoro che si appresta ad assumere una badante inizialemente dovrebbe:
- scegliere il tipo di contratto, l'inquadramento e livello da applicare; La badante convivente può essere assunta al livello BS, nel caso di badante persona autosufficiente, CS per l'assistenza a persone non autosufficienti, e DS, livello previsto nel caso in cui la badante sia formata nell'ambito dell'assistenza familiare e presti mansioni di cura a persone non autosufficienti.
- Concordare un orario settimanale. La badante convivente solitamente viene assunta a tempo pieno per 54 ore settimanali: 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato, o altro giorno feriale. Il giorno di riposo è irrinunciabile e normalmente coincide con la domenica. Il riposo è pari almeno a 24 ore continuative. Nel caso di livello BS esiste anche un contratto di convivenza part time di 30 ore settimanali, distribuite 5 ore per 6 giorni.
- Convenire con la badante ad una paga mensile, che può essere anche superiore al minimo sindacale;
- Elaborare un preventivo di costo, che si può stampare online nel nostro simulatore.
QUALI SONO LE MANSIONI DI UNA BADANTE CONVIVENTE La badante ha il compito di assistere l'anziano e di essere a disposizione durante il corso della giornata, di aiutarlo nel vestirsi e lavarsi, di preparare il pranzo e di tener in ordine l'ambiente. Inoltre è di sua competenza la pulizia della casa dell'assistito, la gestione del bucato e dello stiro. Nel caso di persone malate può somministrare farmaci. Alterna momenti di lavoro a momenti di riposo e di semplice attesa.
CHE DOCUMENTI SERVONO PER ASSUMERE UNA BADANTE
Per i collaboratori domestici comunitari per procedere all'assunzione occorre obbligatoriamente essere in possesso di:
un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana o straniera, patente di guida, passaporto);
tessera sanitaria.
Per i collaboratori domestici non comunitari i documenti necessari sono:
un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana, patente di guida, passaporto);
tessera sanitaria;
permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto con assicurata postale di richiesta di rinnovo avvenuta entro 60 giorni dalla data di scadenza.
LETTERA DI ASSUNZIONE BADANTE
Il datore di lavoro, giunto ad un accordo, prepara la la lettera di assunzione che va sottoscritta prima o contestualmente l'inizio del rapporto di lavoro.
Si precisa che il contratto con la badante convivente deve essere firmata in doppia copia dal datore e dalla collaboratrice e va conservata così come la ricevuta di assunzione Inps.
La lettera di assunzione può essere stampata in automatico in Webcolf dopo aver inserito i dati del datore, del collaboratore e le condizioni contrattuali quali inquadramento, livello e paga. La lettera riporta la data di inizio del rapporto che, si ricorda, deve coincidere con quella indicata in Inps e all'interno dell'utenza Webcolf in Assunzione | Inserimento collaboratore | data di assunzione, licenziamento.
Webcolf, in ottica di una maggior tutela del datore di lavoro inserisce anche nella lettera di assunzione tutte le impostazioni più particolari. Nella lettera di assunzione stampata con Webcolf, ad esempio, viene inserita una clausola con la quale la badante convivente accetta di spostarsi, nel caso di trasferte, per seguire il datore o l'assistito presso altre sedi. E' prevista, inoltre, inserisce una penale per tutelare il datore di lavoro nel caso in cui la badante convivente, al momento della risoluzione del contratto, non lasci libera l'abitazione.
COME ASSUMERE UNA BADANTE CONVIVENTE IN INPS
Per assumere una badante convivente, seguendo questa guida passo passo, il datore di lavoro è tenuto, entro le ore 24 del giorno precedente all'assunzione, a comunicare all'inps il contratto di lavoro.
E' possibile registrare la denuncia di rapporto del lavoro domestico per contratti conviventi accedendo con lo spid del datore al sito inps nella sezione lavoro domestico oppure, sempre in possesso di spid, tramite call center inps.
Se il datore non è in possesso di spid o comunque preferisce servirsi di un terzo per la comunicazione di assunzione della badante convivente, può delegare Webcolf, utilizzando il servizio aggiuntivo comunicazioni inps di cui spieghiamo nell'articolo "comunicare l'assunzione della colf o badante mediante webcolf"
CESSIONE DI FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' BADANTI CONVIVENTI
Quando il datore assume una badante convivente ha l'onere di inviare la cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalità entro le 48 ore a partire dall'assunzione. E' valido l'invio di una raccomandata A/R oppure l'invio via PEC con allegati i documenti di identità della badante e del datore di lavoro.
A cosa serve la cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalità?
La cessione di fabbricato ed ospitalità serve per comunicare all'ufficio pubblica sicurezza la presenza della badante in casa del datore o dell'assistito, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza della stessa. Anche questo documento viene prodotto dal programma in automatico.
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Badante
BADANTE CONVIVENTE E BADANTE AD ORE
In base alle esigenze dell'assistito il datore di lavoro può decidere di assumere una badante ad ore, nel caso sia necessario un aiuto qualche ora al giorno, oppure una badante convivente, che invece dorma e mangi dal datore di lavoro, o che, comunque rimanga per la maggior parte del tempo con l'assistito, a sua disposizione.
Nel primo caso la badante è tenuta al rispetto di un orario determinato, che varia da 1 ora a 8 ore giornaliere per un massimo di 40 ore settimanali, con almeno la domenica come giorno di riposo. Nel caso di badante non convivente che lavora 6 o più ore consecutive è dovuta l'indennità di vitto oppure, in alternativa, la corresponsione del pasto.
Nel secondo caso la badante non lavora h24 ma è comunque presente e a disposizione per 10 ore al giorno, valore che viene indicato convenzionalmente, vista comunque l'alternanza di momenti di lavoro e di riposo nel contratto di convivenza. Queste 10 ore non sono consecutive ed è previsto un riposo, di almeno 2 ore, nel mezzo della giornata. La badante ha inoltre diritto ad un giorno e mezzo di riposo, pari a 36 ore, di cui 24 godute la domenica, e 12 in un giorno concordato da lunedì al sabato. In sintesi l'orario svolto solitamente da una badante convivente è di 54 ore: 10 ore dal lunedì al venerdì, 4 il sabato e 0 la domenica. La presenza notturna si intende compresa nella fruizione del vitto e alloggio e quindi le ore notturne, se la badante dorme, non vengono indicate come ore aggiuntive alle 54 contrattuali. Per ulteriori informazioni può consultare l'articolo "badante convivente".
STIPENDIO BADANTE CONVIVENTE E STIPENDIO BADANTE AD ORE
1) Lo stipendio per una badante ad ore dipende dal numero di ore lavorate nel mese e la paga oraria minima, fissata dalle parti firmatarie del contratto collettivo di colf e badanti, cambia ogni anno, come da tabelle consultabili nel nostro sito cliccando qui.
Per il 2024 sono:
- livello BS badante di persona autosufficiente: 7,03 euro
- livello CS badante di persona non autosufficiente: 7,83 euro
- livello DS badante,con titoli e certificazioni inerenti al settore di assistenza familiare, di persona non autosufficiente: 9,41 euro
2) Lo stipendio per il contratto badante convivente, invece, è mensilizzato e quindi non dipende dal numero di giorni e di ore lavorate nel mese specifico ma per tutti i mesi, nel caso non ci siano assenze, la retribuzione mensile lorda è uguale.
Anche in questo caso ogni gennaio le paghe minime sindacali vengono aggiornate come da tabelle qui.
Queste, per il 2024, sono :
- livello BS badante part time di persona autosufficiente fino a 30 ore: euro 696,13
- livello BS badante di persona autosufficiente full time: euro 994,44
- livello CS badante di persona non autosufficiente full time: euro 1127,04
- livello DS badante,con titoli e certificazioni inerenti al settore di assistenza familiare, di persona non autosufficiente full time: euro 1588,28
Oltre alla retribuzione il datore ha altri costi.
Sia per la badante convivente che per la badante ad ore, il datore di lavoro deve sostenere anche i costi di tredicesima, ossia la gratifica natalizia pari ad una mensilità media, del mese di ferie a cui la badante ha diritto, e al trattamento di fine rapporto. A questi si aggiungono poi i contributi trimestrali inps e cassa colf. Il costo completo della badante può essere calcolato e stampato con ilsimulatore di Webcolf.
MANSIONI BADANTE
L'articolo 9 del contratto collettivo nazionale del settore lavoro domestico, in merito all'inquadramento delle badanti, sia convivente che badanti ad ore, specifica che la mansione di una badante è quella di assistenza, con il cui termine ricomprende un insieme di compiti quali:
- Aiuto nella gestione dell'igiene quotidiana dell'assistita e nel vestirsi - accompagnamento a visite mediche e durante le passeggiate - sostegno nella deambulazione e nei movimenti - somministazione dei farmaci - commissioni e spese - preparazione dei pasti - pulizie e riordino della casa dell'assistito - compagnia e sostegno emotivo
BADANTE NOTTURNA
Un contratto particolare è riservato per le badanti che prestano lavoro esclusivamente di notte.
Il contratto viene stipulato in regime di convivenza e può essere di presenza notturna, nel caso la badante comunque dorma tutta la notte, oppure di assistenza notturna, quando la badante svolge assistenza continua durante la notte.
L'orario di lavoro prevede 9 ore convenzionali a notte (fascia dalle 20.00 alle 8.00) per un totale di 54 ore settimanali e la retribuzione è mensile e si può vedere nella tabella badante notturna nel nostro sito nella sezione "paghe colf e badanti"
ASSUNZIONE BADANTE
Una volta selezionata la badante che soddisfa le nostre esigenze per poterla regolarizzare e far quindi partire il periodo di prova, il datore dovrebbe:
1. consegnare e far firmare la lettera di assunzione.
2. comunicare all'inps, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto, l'assunzione accedendo con il proprio spid oppure delegando terzi, quali Webcolf.
3. inviare il modulo di cessione del fabbricato/ospitalità all'ufficio pubblica sicurezza entro 48 ore dall'assunzione per tutti i rapporti di lavoro di badanti conviventi con il datore di lavoro o con l'assistito.
BUSTA PAGA BADANTE
Il contratto collettivo colf e badanti, di cui si può prendere visione a questo link "contratto colf e badanti", all'art. 34 Retribuzione e prospetto paga, prevede che il datore elabori mensilmente una busta paga da consegnare alla badante i cui elementi principali sono:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Oltre a questo va poi ad aggiungersi eventuale indennità nel caso di due o più assistiti non autosufficienti (per i livelli CS e DS).
E' possibile calcolare la busta paga per badante in automatico online registrandosi a Webcolf in pochi passi:
1. inserimento dati datore e collaboratore;
2. inserimento nel calendario delle presenze mensili;
3. calcolo istanteneo e stampa della busta paga badante convivente;
Webcolf permette, quindi, di stampare un esempio di busta paga badante convivente o non convivente accedendo al nostro sito e registrandosi gratis.
CONTRIBUTI BADANTE
Ogni trimestre il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi inps e i contributi cassa colf per la badante.
Mediante il pagoPA il datore versa i contributi per l'intera quota, ossia quelli a carico datore e quelli a carico collaboratore, trattenuti in busta paga.
Mediante questo pagoPA si paga anche la quota cassa colf che va aggiunta modificando nel sito inps il pagoPA standard e indicando come codice organizzazione F2 e come importo le ore contributive moltiplicate per 0.06 euro orari.
Per evitare di dover variare il pagoPA inps, Webcolf offre il servizio, compreso nell'abbonamento annuale, di richiesta pagoPA. Il programma, in base alle buste paga del trimestre calcolate, richiede all'inps il pdf dei pagoPA che corrispondono alle ore realmente lavorate e retribuite nel trimestre, anche nei casi particolari, come la malattia, e poi, quando è pronto lo inserisce nell'account dell'utente che può stamparlo e pagarlo.
FERIE BADANTE
Ogni badante matura 26 giorni di ferie, pari ad un mese, che vengono riproporzionati in base al part time. Ad esempio, se una colf lavora solo 1 gg a settimana, non matura 26 settimane di ferie ma sempre un mese e quindi 4,33 giorni annuali.
Il periodo di ferie dovrebbere essere di carattere continuativo per la ripresa delle condizioni psicofisiche della badante e dovrebbe essere concordato tra le parti. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non è possibile monetizzare le ferie, tranne a fine rapporto.
TREDICESIMA BADANTE
In occasione del Natale la badante, come gratifica, riceve dal datore di lavoro la tredicesima, ossia una mensilità aggiuntiva che è stata maturata mensilmente a partire da gennaio, o dal mese di assunzione se posteriore, in base all'orario e che viene riproporzionata in base all'orario e ad eventuali variazioni contrattuali. Nel caso di badante convivente questa mensilità comprende anche la quota di vitto e alloggio poichè, essendo una mensilità fittizia, non è possibile corrisponderla, in questo caso, in natura.
TFR BADANTE
Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione mensile e ai contributi, dovrebbe pagare anche il trattamento di fine rapporto, che matura ogni mese sugli elementi costanti della paga, quali le ore ordinarie, le ferie, le festività ecc... L'importo del tfr dell'anno precedente, ogni anno viene rivalutato e messo da parte fino alla data di cessazione. In alternativa la badante può richiedere fino al 70% del tfr con anticipi annuali ma, come condizione di miglior favore, se il datore è d'accordo può anche ricevere il 100% della somma maturata.
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Badante convivente
QUANDO ASSUMERE UNA BADANTE CONVIVENTE
La badante viene assunta con un contratto di convivenza quando dorme e mangia dal datore di lavoro o dall'assistito o vi resta la maggior parte della giornata. Il regime di convivenza è caratterizzato da un'alternanza di momenti in cui la badante convivente è a disposizione del datore di lavoro, momenti in cui presta assistenza e altri in cui è a riposo.
CONTRATTO BADANTE CONVIVENTE: LIVELLO, INQUADRAMENTO ED ORARIO
Questi sono i tipi di contratti di assunzione possibili per una badante convivente:
1) Contratto badante convivente BS per persona autosufficiente full time 54 ore. L'orario da seguire è di 10 ore giornaliere, con almeno due ore di riposo nel mezzo della giornata, dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
2) Contratto badante convivente BS per persona autosufficiente part-time fino a 30 ore settimanali. Come da art. 14 del CCNL colf e badanti, l'orario dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Si può stabilire la mezza giornata di riposo anche in un giorno diverso dal sabato, purchè cada in un giorno feriale. Per quanto riguarda, invece, il giorno di riposo principale, per contratto dovrebbe coincidere con la domenica, salvo che la badante non sia di religione ebraica e chieda appositamente di riposare al sabato;
3) Contratto badante convivente CS per persona non autosufficiente 54 ore settimanali. La badante non ha formazioni specifiche (tipo OSS) per questa mansione e presta attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 10 ore e 4 il sabato (o giorno altro giorno feriale) mentre la domenica coincide con il giorno di riposo;
4) Contratto badante convivente DS per persona non autosufficiente 54 ore settimanali. Va assunta con questo tipo di contratto una badante convivente formata quindi che ha un diploma o una certificazione inerente (come OSS o operatore sanitario). L'orario è lo stesso previsto per gli altri contratti full time e quindi prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 10 ore settimanali, con due di riposo nel mezzo della giornata, e 4 il sabato o in altro giorno feriale. La domenica invece osserva il giorno di riposo.
Webcolf permette di effettuare un calcolo online, immediato e gratis, di tutti i costi in base al tipo di contratto scelto comprese retribuzione, contributi, 13esima, tfr e ferie con il simulatore automatico del costo, a cui può accedere cliccando qui.
E' POSSIBILE ASSUMERE UNA BADANTE CS PER MENO DI 54 ORE SETTIMANALI?
La risposta a questa domanda è affermativa. E' quindi possibile stipulare un contratto per una badante convivente di 40 ore settimanali, ad esempio, oppure 36 ore settimanali ma il mensile lordo, previsto dalle tabelle ufficiali, non può essere riproporzionato e rimane quello previsto per il full time. Quindi, di conseguenza, la paga oraria aumenta al diminuire delle ore settimanali concordate.
L'importo dei contributi, che si calcolano sulle ore settimanali, sono inferiori per i contratti di 40 o 36 ore rispetto a quelli con 54 ore e quindi il netto è maggiore, essendovi meno trattenute.
E' POSSIBILE ASSUMERE UNA BADANTE BS PER 25 ORE SETTIMANALI?
Le tabelle ufficiali delle retribuzione delle badanti conviventi, per il livello BS, prevedono la possibilità di stipulare un contratto fino ad un massimo di 30 ore settimanali. Quindi è valido anche un contratto, ad esempio di 25 ore settimanali. La retribuzione mensile lorda, però sarà uguale al mensile di 30 ore e la differenza, invece, riguarda solamente l'importo contributivo, che è inferiore con 25 ore settimanali rispetto alle 30.
L'ORARIO PER LE BADANTI CONVIVENTI E' FLESSIBILE?
Il rapporto di lavoro in regime di convivenza è legato alla persona e ai suoi bisogni. Essendo il ruolo di badantato un lavoro discontinuo, con alternanza tra momenti di prestazione lavorativa e momenti di riposo dove risulta difficile quantificare in modo esatto le effettive prestazioni, le ore contrattuali vengono quantificate convenzionalemente in 10 giornaliere. All'interno di questo orario sono comprese quindi anche interventi di assistenza quando l'assistito si sveglia molto presto al mattino oppure quando si attarda ad addormentarsi. Può anche accadere che di notte la collaboratrice debba svegliarsi per aiutare l'assistito sempre che l'assistito non necessiti di assistenza continua, in tal caso cambia la forma del contratto con cui inquadrare la badante. Salvo eccezioni, quindi, tutto rientra nelle 10 ore contrattuali.
STIPENDIO BADANTE CONVIVENTE E PARTICOLARITA'
Lo stipendio di una badante convivente può variare da alcuni fattori:
1. Vitto e alloggio: se la badante riceve vitto e alloggio in natura ossia mangia e dorme dal datore di lavoro il mensile è quello previsto dalle tabelle ufficiali. Se, al contrario la badante dorme dal datore di lavoro ma non mangia, il datore ha l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, che va ad aumentare la retribuzione mensile ufficiale. Ad esempio, se per il 2024 lo stipendio di una badante Cs 54 ore settimanali è di 1127.04 euro, se la badante non riceve il vitto (2.28 euro pranzo e 2.28 cena) dovrà ricevere 4.56 euro al giorno come indennità e quindi, mediamente, 118,56 euro mensili in più per un totale di 1245,60.
2. Assistenza a persone autosufficienti o non autosufficienti: nel caso di assistenza di persona autosufficiente la paga mensile, per il 2024, è di 994,44 euro, mentre, se si assiste una persona non autosufficiente, la paga è maggiore e si passa almeno a 1127,04 euro.
3. Titoli o diplomi della badante convivente: se la badante convivente segue una collaboratrice non autosufficiente e non ha titoli inerenti all'assistenza familiare dovrebbe essere inquadrata al livello CS e quindi dovrebbe ricevere nel 2024 1127,04 euro mentre una badante convivente formata, con diploma o certificazione di almeno 500 ore, dovrebbe essere inquadrata al livello Ds e dovrebbe ricevere 1521,99 euro.
4. Numero di assistiti non autosufficienti: c'è da aggiungere, per i livelli CS o DS, un'indennità nel caso le persone da assistere siano due e tutte e due siano non autosufficienti: l'indennità, nel 2024 è pari a 112,97 euro mensili.
CONTRIBUTI BADANTE CONVIVENTE
I contributi della badante convivente si pagano ogni trimestre (gennaio, aprile, luglio e ottobre) e si basano sul numero di ore settimanali e sul numero di settimane contributive del trimestre, conteggiando le settimane dall'ultima domenica del mese precedente al trimestre fino all'ultimo sabato del terzo mese del trimestre.
Il datore versa un pagoPA che comprende sia la quota del datore che quella del collaboratore, che viene trattenuta mensilmente in busta paga. L'aliquota oraria per il 2024 per una badante convivente (che lavora almeno 25 ore settimanali) è di 1,21 euro orari (di cui 0,30 a carico badante) e quindi, per un trimestre di 13 settimane, ad esempio, i contributi da pagare nel 2024 per una badante convivente 54 ore sono mediamente 1,21 euro x 54 ore settimanali x 13 settimane=849,42 euro.
Insieme ai contributi inps il datore versa, con lo stesso pagoPA trimestrale, i contributi cas.sa colf pari a 0,06 euro orari e quindi indicativamente a trimestre, sempre per una badante convivente 54 ore, versa 42.12 euro.
BUSTA PAGA BADANTE CONVIVENTE E CU
Il datore ha l'obbligo di rilasciare una busta paga mensile, come previsto dal contratto collettivo all'art. 34, che deve contenere:
- retribuzione minima contrattuale; - eventuali scatti di anzianità; - eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; - eventuale superminimo (indicando se assorbibile o meno); - lavoro straordinario e festività.
Con webcolf è possibile calcolare e stampare la busta paga online ogni mese come previsto dal contratto e con elementi aggiuntivi, che rendono la busta paga completa.
Oltre agli elementi richiesti dal contratto, webcolf, genera una busta paga per la badante convivente che contiene anche:
dati anagrafici e codice fiscale del datore e della badante
luogo di lavoro e mese di riferimento;
ore settimanali contrattuali standard (ossia la percentuale di part time) e ore realmente lavorate (possono esserci delle variazioni di presenze con straordinari, assenze, malattia, festività ecc..);
livello e tipologia del contratto (determinato o indeterminato- convivente o non convivente);
importo contributi collaboratore (se trattenuti per la loro parte);
dati progressivi di tfr, ferie e 13esima;
importo lordo e netto.
A fine anno il datore è tenuto, inoltre, a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno, ossia una dichiarazione sostitutiva della cu (Ex cud), che serve alla badante in sede di dichiarazione dei redditi, per calcolare poi l'importo irpef e di addizionali da versare.
LA BADANTE CONVIVENTE PUO' DORMIRE FUORI CASA?
Il contratto collettivo colf e badanti prevede, per le badanti conviventi, oltre alle due ore di riposo nel mezzo della giornata anche una mezza giornata di riposo, per 12 ore, e una giornata intera, la domenica, per 24 ore. Ad esempio, se la colf ha il sabato pomeriggio libero, potrebbe uscire dalle 12 alle 24 del sabato. Se poi la stessa ha la domenica come giorno di riposo potrebbe uscire dalle 00.00 alle 24 della domenica. Quindi la collaboratrice può rimanere fuori casa per 36 ore settimanali, quindi anche una notte nel giorno di riposo.
A questi riposi si aggiungono poi le 24 ore nel caso di festività.
BADANTE CONVIVENTE: SERVE LA RESIDENZA?
Non è obbligatorio trasferire la residenza della badante presso il datore di lavoro o dell'assistito nel caso di stipula di contratto badante convivente. Ci sono infatti alcune badanti che, pur prestando assistenza in regime di convivenza nell'abitazione del datore, decidono di mantenere la residenza presso altra abitazione, ad esempio, presso amici o parenti o presso la propria casa di origine.
Nel caso in cui la badante avesse la residenza ancora presso il datore precedente è invece consigliato variare la residenza, aggiornandol presso il datore di lavoro attuale o comunque presso altra abitazione in modo utile ad evitare che il datore abbia dei costi, ad esempio sulla bolletta dei rifiuti e risulti difficoltoso inviare delle comunicazioni alla badante se dovesse assentarsi per motivi diversi (malattia, infortunio, permessi, etc.)
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Costo badante assistenza notturna solo per qualche notte
Un'esigenza comune dei datori di lavoro di badanti è quella di coprire a livello di assistenza o presenza la fascia oraria notturna.
Molte volte il contratto di assistenza o presenza notturna disciplinato dal Ccnl che prevede 54 ore settimanali ( 9 ore convenzionali per notte dal lunedì al sabato ) risulta essere economicamente oneroso per il datore, spesso sono gli stessi familiari dell'assistito a prestare assistenza/ presenza per alcune notti della settimana.
Da qui la richiesta da parte di molti utenti di gestire a livello di busta paga solamente poche notti alla settimana ( 2 o 3 notti ad esempio ), tenendo presente che le casistiche in questione non sono normate.
Offriamo di seguto la nostra interpretazione alle richieste di gestione dell'orario notturno da parte degli utenti:
1. Assistenza notturna per 2 o 3 notti la settimana
Webcolf suggerisce in questo caso di applicare la retribuzione del contratto sostituzioni riposi.
La ratio che sottostà al ragionamento è la seguente: la collaboratrice che presterà assistenza notturna per alcuni giorni della settimana sostituisce la collaboratrice convivente diurna ( che durante la notte riposa ) e sostituisce l'eventuale assistenza da parte di familiari.
Il livello con il quale inquadrare la collaboratrice è il CS quando l'assistito è non autosufficiente ( la maggior parte delle volte dal momento che necessita di assistenza di notte ) e il livello DS quando l'assistito è non autosufficiente e la collaboratrice è in possesso di un titolo di specializzazione ( OSS, infermiera ecc. ).
La retribuzione in questo caso è data dalla paga oraria prevista per il contratto di sostituzione riposi moltiplicata per il numero di ore lavorate in orario notturno ( convenzionalmente 9 ).
Esempio: una collaboratrice inquadrata con livello CS assunta con contratto sostituzione riposi la cui paga oraria è di 8,41 euro x 9 ore percepirà una retribuzione a notte pari a 75,69 euro.
2. Presenza notturna per 2 o 3 notti la settimana
Webcolf suggerisce in questo caso di indicare come tipologia contrattuale la presenza notturna ( tale contratto presuppone di default la convivenza ).
Dopo aver selezionato in Assunzione | Inquadramento il tipo di contratto, occorre spostarsi nella maschera 5 riguardante l'orario di lavoro e indicare per ogni giorno della settimana il numero di ore che la collaboratrice presenzierà la notte un valore pari convenzionalmente a 9 ore.
Poi, dopo aver inserito l'orario, è necessario posizionarsi in Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate e apporre il flag al punto 2.3 ( in questo modo la paga verrà riproporzionata al part-time ).
3. Collaboratore non convivente che lavora ( oltre all'orario diurno ) qualche ora dopo le ore 22
Per gestire questa casistica Webcolf consiglia di indicare le ore lavorate nella fascia notturna con la causale N, in questo modo il programma applicherà automaticamente la maggiorazione del 20%.
Esempio: se una collaboratrice lavora normalmente per la giornata del lunedì 8 ore diurne e presta un servizio in serata, ad esempio per mettere a letto l'assistito, a volte in sostituzione dei familiari che prestano normalemnte questo servizio, per un tempo di 2 ore notturne, la causale corretta da indicare per quel giorno sarà 10N2, le 2 ore notturne così indicate verranno maggiorate del 20%, mentre le 8 ore diurne verranno retribuite come ordinarie.
4. Collaboratore non convivente che lavora occasionalmente alcune notti della settimana
Le casistiche sono 2:
1. La badante contrattualmente lavora meno di 8 ore al giorno e meno di 40 ore settimanali. In questo caso se le viene richiesto di lavorare ad esempio una notte occasionalmente le ore fino alle 8 giornaliere e alle 40 ore settimanali sono da considerarsi supplementari con maggiorazione del lavoro ordinario notturno, vanno quindi indicate nel cedolino con la causale N.
Consideriamo ad esempio una badante che lavora solo 2 ore al giorno per 5 giorni ( 10 ore settimanali ) alla quale si richiede di lavorare eccezionalmente una notte dalle 22.00 alle 6.00.
Nel primo giorno si indica 4N2 ossia di 4 ore lavorate 2 sono retribuite con la maggiorazione del 20% ( ore dalle 22.00 alle 24.00 ), nel secondo giorno si contano le ore da mezzanotte alle 6.00 ( 6 ore ) a cui si aggiungono le due ore ordinarie lavorate.Si indica quindi la causale 8N6.
2. la badante lavora già più di 8 ore al giorno e 40 settimanali e quindi tutte le ore lavorate, sempre eccezionalmente, di notte dovrebbero essere retribuite come straordinario notturno, con una maggiorazione del 50%. La causale da indicare in Inserimento mensile dopo il numero di ore ordinarie lavorate è SN seguita dal numero di ore lavorate duante la notte.
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Costo badante h24
Il datore di lavoro domestico necessita molto spesso di una badante h24, ovvero di convivere e prestare assistenza ad una persona nell'arco dell'intera giornata.
Questa figura viene assunta per assistere in modo continuativo persone non autosufficienti, con patologie gravi o che non sono più in grado di svolgere in autonomia alcune azioni del proprio quotidiano come vestirsi, deambulare, mangiare o espletare le funzioni fisiologiche e dell'igiene personale.
Costo badante h24: costo totale comprensivo di tfr, ferie e 13esima
Il livello di inquadramento utilizzato maggiormente per questa figura é il CS, (badante che non possiede titolo di studio inerente alla mansione), che ha un costo mensile base per l'anno 2024 di 1.127,04 €. La retribuzione é mensilizzata e fissa e viene rivalutata ogni inizio anno dai sindacati in base all'aumento del costo della vita registrato dall'Istat.
Tale mensile comunque non costituisce la spesa completa sostenuta dal datore di lavoro domestico in quanto vanno aggiunti anche il vitto alloggio, (da corrispondere in natura o denaro), i contributi Inps e infine tfr, 13esima e ferie che la badante matura ogni mese.
Vediamo di seguito il costo mensile nel dettaglio.
Dettaglio costo badante h24
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda:
1.127,04 €
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
169,52 €
Contributi Inps:
212,94 €
Contributi Cassa Colf:
9,36 €
Ferie:
108,05 €
Tredicesima:
108,05 €
Trattamento fine rapporto:
104,05 €
Costo totale:
1.839,01 €
Il costo relativo al vitto e alloggio é da conteggiare solo se corrisposto in denaro alla colf o badante. Nel caso in cui invece si corrisponda in natura non va inserito.
Ferie, 13esima e tfr sono conteggiati tenendo conto anche del valore del vitto alloggio che va compreso a prescindere dal fatto che sia corrisposto in denaro o natura.
Con cadenza trimestrale il datore dovrà poi versare all'Inps i propri contributi (previdenziali e assistenziali Cassa colf) e anche quelli della badante, trattenuti ogni mese in busta paga. La spesa trimestrale che dovrà sostenere il datore per il versamento dei contributi sarà di 891,54 € in quanto al mese i contributi sono 222,30 € a carico datore (Inps + Cassa Colf) e 74,88 € a carico collaboratore (Inps + Cassa Colf).
Costo badante h24: orario di lavoro e riposi
La badante che assiste una persona non autosufficiente rimane di norma sempre a disposizione dell'assistito, per questo viene spesso denominata "h24" e proprio per questo motivo viene quasi sempre assunta in regime di convivenza con l'assistito.
Anche questo tipo di mansione prevede però dei riposi giornalieri e settimanali che vanno rispettati e che sono indispensabili per il recupero delle energie psicofisiche.
In caso dicollaboratrice convivente l'orario massimo è di 54 ore settimanali e 10 giornaliere. Le 10 ore giornaliere sono convenzionali e di norma si indicano 10 ore di lavoro dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
I riposi, non retribuiti, della badante convivente h24 sono:
24 ore obbligatoriamente di domenica (giorno di riposo irrinunciabile);
12 ore in altra mezza giornata scelta dalle parti ma che spesso viene indicata il sabato;
almeno 2 ore giornaliere, di norma nelle ore pomeridiane, qualora l'orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00, Durante tale riposo la collaboratrice domestica potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro;
festività stabile per legge (esempio 1° gennaio, 2 giugno, 15 agosto, ecc...).
Costo badante h24: maggiorazione per lavoro straordinario
La badante convivente assunta con livello CS non può lavorare 7 giorni su 7, da ultimo il contratto collettivo all'art. 13 co. 3 indica che "Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto."
Come indica il Ccnl nelle note a verbale "Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio."
Il contratto collettivo, in caso di lavoro domenicale, prevede quindi la corresponsione della maggiorazione del 60% e anche il riposo nel giorno immediatamente seguente. In questo caso il costo della badante aumenta in quanto per 10 ore di lavoro svolte la domenica, nel 2024 per una badante Cs, spettano 88,65 € lordi.
Vi sono inoltre altre maggiorazioni per lavoro svolto nella mezza giornata di riposo del sabato (40%) e lavoro svolto nelle due ore di riposo giornaliero (25%).
Vi sono delle situazioni di fatto che la badante svolge assistenza h24 ed anche sette giorni su sette, pur in modo contrario alle norme di legge. La retribuzione minima e di conseguenza il costo diventerebbero i seguenti:
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda compreso straordinario:
1.638,85€
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
202,12 €
Contributi Inps:
282,10 €
Contributi Cassa Colf:
12,40 €
Ferie:
108,05 €
Tredicesima:
108,59 €
Trattamento fine rapporto:
104,57 €
Costo totale:
2.456,68 €
Nel caso in cui si avesse necessità di qualcuno sempre presente, al fine di rispettare i riposi della badante principale, si consiglia l'assunzione di una seconda collaboratrice con il c.d. contratto sostituzione riposi di cui parliamo nel dettaglio nel nostro articolo Come sostituire la badante durante i riposi?
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Idoneità al lavoro per colf e badanti
Vi sono alcuni casi, specie in seguito ad eventi di malattia o di infortunio, in cui il datore ha dei dubbi sulla residua idoneità al lavoro della propria colf o badante.
Il datore si interroga inoltre se il fatto di impiegarla nelle mansioni precedentemente svolte possa essere un rischio, con una possibile responsabilità per l'impiego di una persona non più in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza.
Risulta quindi utile riepilogare le varie casistiche e le relative particolarità:
1. Cosa succede quando la colf rientra da un episodio ( a volte molto lungo ) di malattia.
Specifichiamo fin da subito che nel settore domestico non è richiesto un certificato medico di idoneità al lavoro al rientro dopo un episodio di malattia superiore a 60 giorni.
Se vi sono dei dubbi riguardanti l'effettiva capacità del lavoratore di riprendere l'attività, il datore di lavoro può chiedere che il lavoratore domestico produca un certificato di idoneità rilasciato dal proprio medico curante che conferma la possibilità di svolgere le attività di lavoro domestico alle quali il lavoratore è normalmente addetto.
2. Cosa succede quando la colf rientra da un infortunio.
Al contrario di quanto avviene per la malattia la collaboratrice che rientra da un infortunio ha l'obbligo di presentare al datore il certificato di chiusura dell'infortunio.
Il certificato deve essere rilasciato in questo caso dall'Inail ( la colf o badante delve rivolgersi direttamente all'Ente per ottenere il certificato con il quale ritornare a lavorare ) o dal medico di base della collaboratrice laddove sia anche un medico Inail.
Solitamente il certificato di chiusura riporta la seguente dicitura 'l'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno xx.xx.xxxx'.
3. Idoneità al lavoro di una colf invalida o parzialmente invalida.
E' possibile procedere con l'assunzione di una collaboratrice invalida o parzialmente invalida purchè le mansioni lavorative a cui è destinata non contrastino con il suo stato di salute.
Il datore ad esempio può assumere una collaboratrice con una lieve minorazione fisica e chiederle di svolgere attività quali pulizie leggere, compagnia ad una persona anziana, che non comportino un carico eccessivo rispetto alla disabilità della collaboratrice.
Purtroppo non esistono agevolazioni fiscali per il datore che assume un collaboratore domestico invalido ( tale sgravio non è previsto nel settore domestico ).
4. Idoneità al lavoro di una collaboratrice in stato di gravidanza.
Quando la collaboratrice comunica al datore di essere in gravidanza vanno valutate le mansioni che la collaboratrice può continuare a svolgere specie se gravose.
Tra le mansioni più dannose per la collaboratrice in dolce attesa ricordiamo: compiti di assistenza notturna, utilizzo di detersivi o sostanze per la pulizia particolarmente dannose, e in generale i lavori più pesanti come sollevamento pesi, pulizia dei vetri ( tramite l'utilizzo di scale ), stazione eretta per un tempo prolungato.
La collaboratrice che non può, per tipologia di mansioni, continuare a lavorare dovrà farsi rilasciare dal proprio ginecologo un certificato che conferma lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Il datore dovrà poi richiedere immediatamente la domanda di maternità anticipata, senza attendere nemmeno un giorno ( attenzione: è prevista una sanzione penale per chi consente alla colf/badante di lavorare in una situazione a rischio ) e inviarla all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio unitamente al certificato di gravidanza.
5. Limite d'età per idoneità al lavoro.
Non vi sono limiti d'età oltre i quali la collaboratrice non può lavorare.
Occorre semplicemente valutare se la collaboratrice, in età avanzata, è ancora in grado di svolgere in maniera sufficientemente efficace le mansioni richieste. Va tenuto presente che il datore di lavoro in caso di valutazione negativa, può in qualsiasi momento decidere di interrompere il rapporto di lavoro rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto.
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Flussi colf e badanti 2025: fai la domanda con Webcolf!
Con noi é possibile fare la domanda di nulla osta della tua colf o badante attraverso una maschera dedicata.
La domanda non ha un costo da parte di Webcolf che si limita alla raccolta dei documenti di base e ad una prima verifica di congruità. Se la documentazione allegata è completa e corretta questa viene girata ad Assindatcolf, sindacato firmatario del Ccnl con cui collaboriamo. Assindatcolf in seguito contatta il datore per un incontro, in presenza o in via telematica tramite Zoom, al fine di completare la sottoscrizione dei documenti e procedere con la precompilazione tra il 1° e il 30 novembre.
Per prima cosa l'utente deve registrarsi in Webcolf, premere il tasto "Flussi colf e badanti 2025" presente in home page ed inserire i documenti richiesti. Solamente se poi il datore intenderà elaborare i cedolini paga con il nostro programma, una volta sottoscritto il contratto di assunzione, gli verrà chiesto di pagare la quota annuale di Webcolf pari a 60 euro annuali, già comprensivi di iva.
Diventa nostro utente ed inizia ad inserire i documenti per la richiesta del nulla osta!
Il decreto flussi del 23 settembre 2023 prevede per l'anno 2025 l'ingresso di 9.500 lavoratori stranieri destinati all'assistenza familiare e socio sanitaria.
Il decreto immigrazione approvato il 2 Ottobre dal Consiglio dei ministri prevede inoltre in via sperimentale, per il solo 2025, il nulla osta al lavoro per 10.000 lavoratori stranieri per l'assistenza familiare o socio sanitaria a persone over ottantenni o con gravi disabilità.
Il flusso di nuovi ingressi in Italia voluto dal Governo viene infatti incontro alle richieste delle associazioni datoriali del comparto domestico, le quali hanno stimato che nel 2025 il Paese avrebbe bisogno di 18.626 tra colf e badanti provenienti da Paesi extracomunitari.
Per colf e badanti dedicati alla cura di assistiti senza vincoli d'età, le famiglie potranno presentare domanda di nulla osta attraverso il click day del 7 Febbraio 2025 a partire dalle ore 9.00 ( si consiglia di posizionarsi sulla pagina inerente qualche minuto prima dell'orario stabilito data la numerosa affluenza prevista ).
Il precaricamento delle domande sul sito del ministero dell'Interno sarà possibile dal 1° al 30 Novembre 2024, dando così il tempo necessario alle amministrazioni di effettuare i controlli sulle domande presentate.
Per colf e badanti destinati all'assitenza di persone over ottantenni o con disabilità le domande dovranno essere presentate attraverso le agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore domestico o i professionisti. La data per presentare tali richieste è stata fissata per il 28 Marzo 2024.
Requisiti e vincoli
La circolare esplicativa del nuovo decreto chiarirà i dettagli , anche sul reddito richiesto ai datori. Attualmente le disposizioni sui requisiti economici per coloro che assumono personale proveniente da Paesi extra europei nell'ambito dell'assistenza familiare prevedono un reddito imponibile di 20.000 euro annui per i nuclei compresi solo dal datore , e di 27mila euro nel caso la famiglia del datore sia composta da più familiari conviventi.
Il requisito del reddito non è invece richiesto per il datore non autosufficiente ( in quanto affetto da disabilità o patologie gravi ).
Per i 9500 posti previsti dal Dpcm del 27 Settembre 2023 il rilascio del nulla osta avviene in maniera automatica entro 60 giorni dalla domanda, mentre per i 10.000 posti aggiunti dall'ultimo decreto legge non vige la regola del silenzio assenso.
Per cercare di evitare assunzioni fittizie, che consentirebbero ai lavoratori dopo l'ingresso in Italia di prestare la propria opera lavorativa in altri settori, è richiesto di dover prestare servizio nell'ambito dell'assistenza per almeno un anno ai lavoratoei extra UE che saranno assunti nell'ambito della nuova quota di 10.000 nel 2025.
Agevolazioni economiche
Nel 2025 sono previste anche due agevolazioni per le famiglie:
1. la prestazione universale prevista dalla riforma delle politiche a favore delle persone anziane formata dall'indennità all'accompagnamento e da un assegno di assistenza di 850 euro mensili. La misura sarà operativa dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2026, e per accedervi i requisiti sono: età anagrafica over 80, un livello di bisogno assistenziale elevatissimo e un Isee sociosanitario inferiore ai 6000,00 euro.
2. lo sgravio contributivo biennale del 100% ( fino a un valore di 3000 euro ) previsto dal Dl. 19/2024 per chi assume badanti di over 80, in possesso dell'indennità di accompagnamento ( tale sostegno è previsto fino alla fine del 2025 ).
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Bonus 100 euro per colf e badanti
AGGIORNATO CON IL DECRETO LEGGE N. 167 DEL 14 NOVEMBRE 2024
Segnaliamo che il bonus 100 euro spetta anche alle colf ed alle badanti: nelle ultime settimane si é parlato molto del c.d. "bonus Natale 100 Euro" previsto dal Decreto Omnibus, convertito dalla Legge n. 143 del 07/10/2024. Si tratta di un bonus erogato in occasione della 13esima mensilità del 2024, corrisposto ai lavoratori dipendenti che versino in particolari situazioni familiari ed economiche.
BONUS 100 EURO PER COLF E BADANTI: CHI NE HA DIRITTO
Non essendovi una precisazione diretta nel testo di legge, non era chiaro se a questo bonus avessero diritto anche i lavoratori domestici come colf, badanti e baby sitter. A chiarire la situazione é intervenuta la circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata il 10/10/2024, stabilendo che ne hanno diritto anche i lavoratori che non sono assoggettati a ritenuta fiscale in quanto privi di un sostituto d'imposta come ad esempio i collaboratori domestici.
I soggetti che hanno diritto ad ottenere il bonus devono avere tutti i seguenti requisiti, aggiornati con il decreto legge del 14 novembre 2024 n. 167:
essere lavoratori dipendenti nel 2024. Non é rilevante la tipologia di contratto (determinato o indeterminato) e nemmeno l'orario di lavoro (part-time o full-time). Il bonus spetta comunque.
Avere nell'anno 2024 un reddito complessivo, (quindi non solo redditi da lavoro dipendente), non superiore a 28.000 €. Sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo i redditi delle unità immobiliari adibiti ad abitazione principale.
Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
Avere "capienza fiscale" e quindi che risulti in sede di dichiarazione dei redditi un'Irpef lorda a pagare maggiore delle detrazioni spettanti.
Precisiamo che:
si considerano fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR, i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 €. Per i figli fino ai 24 anni il limite di reddito é di 4.000 €.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Il DL 167/2024 specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
BONUS 100 EURO PER COLF E BADANTI: QUANTO SPETTA
L'importo del bonus é di 100 euro che va però rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno 2024.
Al fine del calcolo di tale bonus vanno conteggiati gli stessi giorni che hanno dato diritto alle detrazioni da lavoro dipendente. Come detto in precedenza, al fine del conteggio, non é rilevante il tipo di contratto della colf o badante oppure il fatto che abbia un orario full-time o part-time.
Nel caso in cui la colf o la badante abbia più rapporti di lavoro domestico contemporaneamente, ai fini del bonus vanno conteggiati i giorni una sola volta.
BONUS 100 EURO PER COLF E BADANTI: CHI E QUANDO CORRISPONDE IL BONUS
I lavoratori dipendenti degli altri settori riceveranno il bonus 100 euro direttamente in busta paga, in occasione del Natale, con la 13esima mensilità.
Il datore di lavoro domestico però non funge da sostituto d'imposta quindi non può anticipare il bonus in busta paga per poi recuperare la somma. Ne consegue che le colf, badanti e baby sitter dovranno fare richiesta del bonus l'anno prossimo, in occasione della dichiarazione dei redditi 2025.
I datori di lavoro domestico quindi non corrispondono il bonus e non devono fare nulla, è solo il collaboratore domestico a dover verificare le condizioni di spettanza con il proprio caf, sindacato o commercialista che gestisce i suoi aspetti fiscali.
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Cosa può fare la colf in pausa pranzo
Spesso il datore di lavoro si interroga sulle modalità e le tempistiche più corrette per gestire la pausa pranzo di colf e badanti.
Occorre operare una prima distinzione tra collaboratori conviventi e collaboratori non conviventi.
Per i primi infatti il Ccnl al comma 4 dell'art. 14 stabilisce quanto segue: "Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere."
Dalla lettura dell'articolo si comprende che le colf o badanti in regime di convivenza hanno diritto, qualora l'orario di lavoro non sia collocato interamente nella prima parte della giornata (così come nella seconda), a due ore di pausa pranzo durante le quali possono, se lo desiderano, uscire dall'abitazione del datore.
Solitamente le due ore di pausa sono fruibili nella fascia oraria 14.00-16.00, che poi usualmente è l'orario in cui anche l'assistito riposa.
Ad ogni modo, qualora vi fossero altre esigenze, è possibile concordare la pausa nella fascia oraria più congeniale alle parti, è inoltre consentito prevedere una pausa addirittura più lunga di due ore.
E' utile specificare che nel caso in cui la collaboratrice subisse un incidente o dovesse farsi male durante le due ore di riposo, l'episodio sarà da ricondurre a malattia e non si tratta di infortunio.
Per quanto riguarda invece i collaboratori non conviventi l'art. 14 del Ccnl fissa l'orario massimo a 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale settimanale di 40 ore ( distribuite su 5 o 6 giorni ).
Ne consegue che quando l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore la collaboratrice ha diritto ad una pausa la cui durata deve essere stabilita dalle stesse parti.
Il comma 8 dell'art. 14 stabilisce infatti ' Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.'
Il tempo di consumazione del pasto non potrà comunque essere inferiore ai dieci minuti, tenuto conto della previsione dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, normalmente viene fissato almeno in mezz'ora di tempo. Non dovrebbe però essere eccessivamente lungo tanto da occupare, considerata anche la successiva ripresa lavorativa, un arco della giornata eccessivo, specialmente se non dovesse consentire di godere delle 11 ore di riposo continuativo.
Per quanto concerne il pasto la famiglia può scegliere se fornirlo al collaboratore oppure se indennizzarlo secondo il valore convenzionale pari a 1,96 euro.
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Infortunio della colf con più datori di lavoro
In caso di infortunio di una collaboratrice domestica che svolge le proprie prestazioni per più soggetti, tutti i datori di lavoro devono presentare una denuncia di infortunio.
La circolare del Ministero del Lavoro del 29 Gennaio 2003 n. 2 stabilisce infatti che l'indennità corrisposta dall'ente ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il datore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per questo motivo l'ammontare dell'indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non quindi, limitatamente a quella erogata dal datore presso cui la collaboratrice si infortuna.
La collaboratrice deve quindi avvisare tempestivamente tutti i suoi datori di lavoro dell'infortunio avvenuto, i quali sono tenuti ad inoltrare la denuncia all'Inail entro 2 giorni dalla ricezione del certificato del pronto soccorso.
Il secondo datore di lavoro deve segnalare alla pagina 3 della denuncia ( che rimane la stessa ) come luogo in cui è avvenuto l'infortunio la dicitura 'PRESSO ALTRA AZIENDA' , indicando quindi i dati del datore presso il quale è avvenuto l'infortunio.
E' importante sottolineare come anche il datore di lavoro presso il quale non è avvenuto l'infortunio sia tenuto a rispettare le tempistiche strette di 48 ore decorrenti dalla ricezione del certificato del pronto soccorso o perlomeno dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per inoltrare la denuncia.
In caso di mancata o tardiva denuncia l'Inail applica delle sanzioni di tipo amministrativo di cui spieghiamo tutto al link di seguito https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/536-sanzioni-lavoro-domestico.html
Per quanto concerne la compilazione del cedolino in Webcolf è corretto indicare la causale I di infortunio in Cedolini | Inserimento mensile per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato d'infortunio, naturalmente anche per i datori di lavoro dove l'infortunio non è avvenuto.
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La colf va in pensione, può essere riassunta e quali sono le tasse?
Passi da seguire nel caso di pensionamento della colf o badante.
E' onere della colf o badante che si ritira dal lavoro per andare in pensione consegnare al datore di lavoro una lettera di dimissioni per pensionamento.
Successivamente il datore dovrà:
1. elaborare l'ultimo cedolino indicando la data di cessazione per calcolare tutte le spettanze.
2. consegnare la cu al collaboratore
3. registrare la cessazione in inps specificando come motivazione pensionamento
4. entro 10 giorni dalla cessazione elaborare il pagoPA dei contributi.
Termini e condizioni per assumere una colf o badante in pensione.
Molti datori di lavoro richiedono alla loro colf o badante di continuare a lavorare anche dopo la pensione ma ci sono alcune regole da rispettare. Innanzitutto non deve esserci una continuità del rapporto di lavoro ma il rapporto va cessato in inps e poi la colf va riassunta dopo almeno un mese, dopo il ricevimento del primo accredito pensionistico. Tale intervallo, in via precauzionale, non deve essere coincidente con il periodo estivo in quanto l'assenza potrebbe essere considerata come ferie e non come interruzione del rapporto.
Solo colf e badanti con pensione di anzianità o vecchiaia possono essere nuovamente assunte, per le altre tipologie di pensione vi possono essere delle trattenute o una incompatibilità al lavoro. Ad esempio, il pensionamento in base alla quota 103, colf e badanti possono lavorare nuovamente solo una volta raggiunte le condizioni contributive o i requisiti di età pari a quelli previsti per la pensione di vecchiaia. Al contrario, invece, colf e badanti che ricevono la pensione di invalidità non possono prestare alcuna attività lavorativa diversamente hanno una trattenuta giornaliera sulla pensione che viene quantificata dall'INPS.
Una volta registrato il nuovo rapporto di lavoro in inps e dopo la firma della lettera di assunzione, il datore dovrà emettere il cedolino mensile e pagare trimestralmente i contributi tramite pagoPA, come per un qualsiasi rapporto di lavoro domestico ordinario.
La colf o badante riassunta riceverà poi, ad inizio anno nuovo, due certificazioni uniche: una del datore di lavoro domestico e una dall'inps e verserà l'irpef sulla somma dei due redditi al momento della dichiarazione che può essere fatta mediante 730 o modello Unico.
La colf o badante continuerà quindi a versare nuovi contributi e potrà richiedere una rivalutazione dell'importo della pensione che tenga conto di questi versamenti la prima volta dopo 2 anni, successivamente con intervalli di 5 anni.
Quanto irpef versa una colf in pensione che viene riassunta dal datore di lavoro? Facciamo un esempio per l'anno 2024.
Una badante livello Cs che riceve indicativamente 14.700 euro lordi annuali paga di irpef 3.381 euro pari al 23% e, considerate le detrazioni per lavoro dipendente di 1955 euro, la paga netta risulta di euro 13.274 euro.
Nel caso in cui la stessa riceva una pensione annuale lorda di 11.000 euro l'importo verrà tassato al 23%, il valore irpef da pagare sarà di 2530 euro, le detrazioni sono pari a 1794 euro e quindi il netto ricevuto sarà di 10.264 annuali.
Se, ad esempio, la stessa collaboratrice decidesse di continuare a lavorare come badante livello CS convivente e quindi con un lordo annuale di circa 14.700 euro, il totale dei redditi sarebbe pari a 25.700 euro. Il valore verrebbe sempre tassato al 23% quindi con il pagamento di 5911 euro e le detrazioni sarebbero pari a 848 euro, per un netto di 20.637.
Il netto della collaboratrice domestica che riprende a lavorare con un lordi di 14.700 porta ad un aumento del reddito complessivo di 10.373 euro.
Per effetto dunque della pensione, la collaboratrice riceve un netto più basso di 2901 dal datore di lavoro domestico, una volta presentata la dichiarazione dei redditi che cumula i due rapporti (*)
(*) Il calcolo è stato fatto senza determinare il peso dell'addizionale regionale e comunale.
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Quando la badante convivente ha diritto agli straordinari
Quando la badante convivente ha diritto agli straordinari
La badante convivente ha diritto a 36 ore di riposo settimanali: solitamente l'intera giornata della domenica e mezza giornata concordata tra le parti durante la settimana ( nella maggior parte dei casi il sabato ).
Nel caso in cui la badante lavori durante le 12 ore ( mezza giornata di riposo ) di riposo infrasettimanali viene applicata alla retribuzione oraria una maggiorazione del 40% della paga globale di fatto, nell'eventualità in cui la collaboratrice lavori la domenica la retribuzione oraria viene maggiorata invece del 60%.
L'applicazione dello straordinario è altresì prevista nel caso in cui la collaboratrice convivente abbia concordato con il datore di lavoro due ore di riposo giornaliere, solitamente nelle prime ore del pomeriggio, e le venga richiesto eccezionalmente di lavorare nella fascia oraria in cui avrebbe dovuto riposare.
L'applicazione della maggiorazione straordinaria è contemplata in un'altra casistica particolare, ovvero quando alla badante convivente ( non assunta per presenza o assistenza notturna ) venga richiesto eccezionalmente di svolgere mansioni nelle ore notturne ( dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ).
Si tratta di quei casi in cui la badante è chiamata a svolgere attività quali: accompagnare l'assistito in bagno, cambiare le lenzuola, prestare soccorso in caso di malessere dell'assistito. Qualora queste mansioni vengano svolte sporadicamente o nel caso occupino pochi minuti vengono considerate parte integrante dell'attività di una collaboratrice convivente, nel caso in cui invece richiedano alla collaboratrice di svegliarsi più volte durante la notte e ne disturbino in maniera persistente il riposo ecco che le azioni dovrebbero essere quantificate a livello temporale e retribuite con la maggiorazione straordinaria.
Quando la badante convivente non ha diritto agli straordinari
Non ha invece diritto agli straordinari la badante convivente che decide volontariamente di intrattenersi durante i giorni festivi presso l'abitazione dell'assistito.
Non è infatti riconosciuto lo straordinario nel caso in cui la collaboratrice si intattenga volontariamente senza alcuna indicazione da parte del datore di lavoro.
A sancirlo è la sentenza della Cassazione in un'ordinanza ( Civile. Ord. Sez. 6 Num. 28703 Anno 2020 ).
Il caso riguardava una badante di una persona non autosufficiente assunta in regime di convivenza, la quale aveva deciso liberamente di trascorrere la mezza giornata di riposo e la domenica presso l'abitazione dell'assistito e richiedeva alla famiglia la mancata retribuzione per presunta attività lavorativa nei giorni festivi ( nonostante in quei momenti fosse il fliglio dell'assistito a prendersene cura ).
La Cassazione, con l'ordinanza di Dicembre 2020, ha dichiarato l'inamissibilità del ricorso presentato dalla collaboratrice, dal momento che era stata la collaboratrice stessa a scegliere di trascorrere il proprio tempo libero presso l'abitazione dell'assistito.
Per analogia nel caso in cui la collaboratrice decidesse di intrattenersi presso l'abitazione dell'assistito durante le due ore di riposo giornaliere e non presti servizio in quel lasco temporale, non le deve essere corrisposta la maggiorazione straordinaria.
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