Come consegnare la lettera di licenziamento alla colf o alla badante
La prima azione che il datore è tenuto a svolgere per intraprendere l'iter di licenziamento è la consegna della lettera di licenziamento alla colf o badante.
La lettera di licenziamento consiste in un atto unilaterale recettizio attraverso il quale il datore comunica al proprio collaboratore la volontà di risolvere il rapporto di lavoro unitamente alla data di cessazione.
Occorre dunque prestare attenzione circa la modalità di comunicazione dal momento che, in caso contrario si rischia, con una consegna non regolare, che il rapporto prosegua o si risolva senza il regolare preavviso che quindi dovrà essere corrisposto come indennità sostitutiva.
Nel settore domestico il licenziamento può essere intimato in forma orale, questa particolarità è stata giudizialmente confermata più volte tanto che l'art. 40 del Ccnl colf e badanti al comma 9 si preoccupa di proceduralizzare tale situazione: 'Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.'
Dalla lettura dell'articolo si conferma che il datore può comunicare oralmente la volontà di chiusura del rapporto, tuttalpiù potrà essere obbligato ad una dichiarazione scritta solamente se il collaboratore lo richiede ( sempre mediante richiesta scritta ).
Qualora il datore di lavoro comunichi il licenziamento in forma orale deve farlo necessariamente alla presenza di un testimone, e si consiglia di scegliere quest'ultimo al di fuori dall'ambito familiare ( dal momento che un parente stretto potrebbe non essere considerato una fonte imparziale ).
Il licenziamento orale tuttavia, anche se possibile, lascia spazio a rivendicazioni per cui, sempre alla presenza di un teste, è preferibile consegnare la lettera di licenziamento al collaboratore per iscritto, a mezzo raccomandata a mano. La lettera, in questo caso, va letta e poi consegnata. Si richiede quindi una accusa di ricevimento. Se il collaboratore domestico si rifiuta di prestarla, la lettera va comunque lasciata e la prassi preveda che, in calce al documento che si è provato a consegnare ( anche a mano ) si riporti la dicitura : "La presente le viene inviata via posta perchè, dopo averne dato lettura in data .................., alla presenza di un testimone, lei si è rifiutato di sottoscrivere la ricevuta. Gli effetti della presente decorrono dalla data della consegna a mano'. Si provvede quindi ad inviare la lettera via raccomandata ma la data di consegna o la consegna del documento risulta ininfluente ai fini degli effetti dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Si verifica spesso però anche il caso in cui il datore abbia la necessità di comunicare il licenziamento a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
La data di cessazione o di decorrenza del preavviso coincide con la data di consegna della lettera, è importante dunque monitorare presso il sito delle Poste Italiane la data di ricevimento della raccomandata. Se la raccomandata non viene ritirata, ancora giudizialmente vale il principio secondo cui la consegna viene fatta coincidere con il primo giorno in cui la raccomandata è disponibile per il ritiro, secondo l'indicazione che viene data dal postino che ha provato a consegnare la lettera senza che gli venisse aperto.
Un caso particolare per il quale si rende necessario procedere con la consegna per raccomandata con ricevuta di ritorno è quello inerente la colf in malattia. Qualora la collaboratrice sia ammalata ( ed abbia ovviamente superato il periodo di comporto/conservazione del posto ) il datore di lavoro comunica il licenziamento via raccomandata postale.
Si consiglia di verificare l'indirizzo di residenza della collaboratrice riportato dal certificato medico e, qualora discosti da quello di cui è eventualmente in possesso il datore, di inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno ad entrambi gli indirizzi.
Qualora invece il datore decida di licenziare la collaboratrice convivente con residenza presso di lui ma che è ritornata al proprio Paese di origine ( e ha deciso di non fare rientro in Italia ) o che si trova presso un indirizzo non conosciuto, si consiglia di comunicare mediante Whatsapp, spesso il metodo più efficace dal momento che la doppia spunta costituisce garanzia dell'avvenuta consegna ( e lettura ) del messaggio. Dovrà in questo caso essere fatto uno screenshot dell'avvenuta lettura, utile a confermare il ricevimento della comunicazione. Non è altrettanto efficace la consegna tramite posta elettronica perchè quest'ultima non fornisce quasi mai certezza circa il ricevimento e la data di lettura.
Chi decide le ferie della collaboratrice
Il bonus spetta alle lavoratrici dipendenti, a quelle autonome iscritte all'Inps, o alla gestione separata Inps o a una cassa professionale, alla condizione di avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Il periodo estivo coincide con la fruizione delle ferie da parte del collaboratore domestico, ferie che si collocano generalmente nel periodo da giugno a settembre in base alla previsione del CCNL: "Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre."
In caso di infortunio ( superati i 3 giorni indennizzati dal datore di lavoro secondo quanto stabilito dal Ccnl ) il collaboratore per l'intero periodo coperto dal certificato di infortunio avrà diritto ad una retribuzione corrisposta dall'INAIL.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E/2025, espressamente prevede che il trattamento integrativo del reddito e l'ulteriore detrazione spettino anche ai collaboratori domestici, al momento dell'effettuazione della denuncia dei redditi.
Il principio generale prevede che il tempo di viaggio della colf o badante dalla propria abitazione al luogo di lavoro non costituisce orario di lavoro e quindi non è retribuito, in quanto rientra nella normale mobilità del lavoratore.
Accade di frequente che il datore di lavoro richieda alla collaboratrice domestica non convivente di recarsi con sè e la famiglia in vacanza, al fine di garantire una continuità nell' assistenza o nell' aiuto nelle mansioni domestiche (a seconda che si tratti di una badante/ baby sitter o di una colf).
Una delle domande più frequenti è la seguente: alla mia colf è maturato uno scatto di anzianità lo scorso anno, ora, con i nuovi minimi contrattuali rivalutati a gennaio, va rivalutato anche l'importo dello scatto?
