Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020

Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020

Con il nuovo Ccnl entrato in vigore dal 1° ottobre 2020 é stato modificato, tra le altre cose, anche il periodo di prova.

Nel precedente Ccnl del 2013 il periodo di prova (8 giorni lavorativi) era uniforme per tutti i tipi di contratto, conviventi, non conviventi, diurni, notturni, etc. differenziandolo solo per chi aveva un livello D o Ds (30 giorni lavorativi).

Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020: cosa é previsto da ottobre 2020?

Da ottobre 2020 per tutte le assunzioni in regime di convivenza, nella lettera di assunzione potrà essere previsto un periodo di prova fino a 30 giorni di effettivo lavoro. Per i collaboratori non conviventi restano invece invariati gli 8 giorni di prova per tutti i livelli tranne i D e DS per i quali la prova rimane estesa a 30 giorni di effettivo lavoro.

In questo modo le parti firmatarie del Ccnl hanno dato una risposta alle numerose richieste delle famiglie datrici di lavoro che richiedevano, dato l'importante ruolo ricoperto dalla collaboratrice convivente, di un maggiore lasso di tempo utile a valutare il lavoro svolto.

Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020: come va gestita la prova?

Dopo aver effettuato la comunicazione di assunzione telematica Inps e firmata la lettera di assunzione, dal primo giorno di lavoro comincia di fatto il periodo di prova che terminerà allo svolgimento di tutti i giorni di effettivo lavoro previsti dal Ccnl.

Per essere valido il periodo di prova deve avere le seguenti caratteristiche:

a) deve essere previsto nella lettera di assunzione che deve essere firmata antecedentemente o contestualmente l'inizio del rapporto. Un periodo di prova firmato a rapporto iniziato non è valido.

b) Il periodo di prova non è applicabile nel caso di un contratto che sia stato preceduto da un precedente contratto in somministrazione.

c) Il periodo di prova non si applica nel caso il rapporto sia stato regolarizzato dopo un periodo di lavoro non regolare.

d) L'interruzione del periodo di prova deve avvenire quando la prova è stata svolta almeno per metà per consentire al lavoratore domestico di dimostrare in modo sufficiente le proprie capacità.

e) Il periodo di prova deve riguardare le mansioni specificate nella lettera di assunzione. Esempio: il periodo di prova non sarà valido se il livello assegnato è il livello A quindi la prova doveva riguardare l'effettuazione di pulizie della casa ma però nella pratica la collaboratrice domestica ha svolto mansioni riconducibili al livello B (esempio stiratura).

Nel caso si interrompa il rapporto di lavoro domestico per mancato superamento del periodo di prova e questo non dovesse essere ritenuto valido, si dovrà comunque corrispondere il mancato preavviso. Se invece il periodo di prova é valido, avendo tutte le caratteristiche di cui sopra, le parti potranno recedere dal contratto durante tale periodo senza obbligo di preavviso.

 

 

 

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