I documenti necessari per l'assunzione in INPS di colf e badanti

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In fase di assunzione in Inps l'utente che intende procedere autonomamente mediante il proprio SPID deve tenere in considerazione alcune semplici regole.

Occorre innanzitutto prestare attenzione alla data di assunzione indicata nella pagina Inps, quest'ultima dovrà infatti coincidere con quella dell'inizio delle presatazioni e dunque quella indicata in Webcolf.

Particolare cura deve essere dedicata poi alla documentazione della colf o badante che si andrà ad assumere.

In particolare per i collaboratori domestici comunitari per procedere all'assunzione occorrerà obbligatoriamente essere in possesso di:

  • un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana o straniera, patente di guida, passaporto);
  • tessera sanitaria.

Per i collaboratori domestici non comunitari i documenti necessari sono:

  • un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana, patente di guida, passaporto);
  • tessera sanitaria;
  • permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto con assicurata postale di richiesta di rinnovo avvenuta entro 60 giorni dalla data di scadenza.

Un caso particolare riguarda i cittadini di nazionalità moldava in possesso di cittadinanza rumena: in questi casi non è necessario presentare il permesso di soggiorno ma è sufficiente, ai fini di procedere con l'assunzione, essere in possesso di un documento d'identità e della tessera sanitaria.

Indirizzo di residenza:

  • il collaboratore per essere assunto dovrà avere la residenza in territorio italiano. Non è possibile infatti assumere un collaboratore con residenza all'estero. Se il collaboratore è convivente, potrà essere inserito lo stesso indirizzo di residenza del datore di lavoro.
  • il datore di lavoro, invece, può avere la residenza all’estero, l’importante è che abbia il codice fiscale italiano e che inserisca, come indirizzo di residenza, l’indirizzo del luogo di lavoro in Italia

Esistono varie tipologie di permesso di soggiorno per colf e badanti, di seguito le tipologie più importanti/frequenti:

1. il PERMESSO PROVVISORIO valido per 6 mesi dalla data di rilascio. Per poter procedere all'assunzione in questo caso è quindi necessario richiedere preventivamente il rinnovo.

2. La CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE CARTACEA di cui sono in possesso i familiari stranieri (non comunitari) dei cittadini UE che risiedono in Italia. A partire dal 3 Agosto 2023 coloro che sono in possesso di questa tipologia di documento dovranno sostituire il proprio titolo cartaceo con il tesserino richiedendo l'aggiornamento. Se il collaboratore è già in possesso del tesserino o, alternativamente, della ricevuta della richiesta di aggiornamento del proprio titolo cartaceo, è possibile procedere con l'assunzione.

3. Il PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO: ricordiamo che i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo emesso da più di 10 anni, per essere assunti, devono richiedere l'aggiornamento del titolo recandosi presso gli uffici di Poste Italiane e compilando il kit da inviare in Questura.

4. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO permette di procedere all'assunzione. In caso di permesso di soggiorno per motivi di studio che risulta scaduto per effettuare l'assunzione occorre essere in possesso del tagliandino del bollettino (assicurata) di richiesta di rinnovo. Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato ai cittadini extra comunitari che intendono frequentare un corso di studio (universitario o formativo) in Italia a seguito di rilascio di un apposito visto di studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza.

5. PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE: i collaboratori domestici di nazionalità ucraina potranno essere assunti in assenza di permesso di soggiorno o di richiesta di rinnovo fino al 31.03.2025. Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2023 è stata prevista una proroga automatica dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 Marzo 2025.

Il permesso per protezione speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma il rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale. Solo i permessi per protezione speciale richiesti entro il 05/05/2023 sono soggetti alla conversione.

6. La RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE consente di svolgere l'attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla richiesta, ed ha validità di 6 mesi. La richiesta di protezione temporanea ricomprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

  • Il rifugiato viene definito dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio del 1951 e indica colui 'che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra'.
  • La protezione sussidiaria viene definita invece dalla Direttiva 2011/95 UE che stabilisce che è assimilabile alla protezione sussidiaria il cittadino di un Paese terzo o apolide 'che  non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese in cui aveva la dimora abituale, correrebbe un rischio di subire un grave danno, e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese'.

7. PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO: si può procedere con il permesso per richiesta di asilo in corso di validità. Se il documento non è valido, sarà necessario presentare oltre alla carta d'identità e al codice fiscale, anche il modulo rilasciato dalla Questura (non è necessaria l'assicurata postale).

8. Il NULLA OSTA IN CASO DI PRIMO INGRESSO. In caso di primo ingresso in Italia a seguito di nulla osta è possibile procedere all'assunzione del collaboratore domestico che sia in possesso di passaporto, codice fiscale provvisorio e visto d'ingresso.

9. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI non permette di svolgere l'attività lavorativa perciò non è possibile procedere all'assunzione.

10. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI GIUSTIZIA: secondo la normativa in vigore ad oggi, non è possibile assumere una collaboratrice con permesso di soggiorno per motivi di giustizia in quanto questo non abilità al lavoro.

11. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVO TURISMO non dà diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, neanche presentando il visto d'ingresso per motivi turistici.

12. PERMESSO PER LAVORO STAGIONALE: il lavoratore in possesso di un permesso di lavoro stagionale non può essere assunto come collaboratore domestico, a meno che non abbia presentato la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

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