In fase di assunzione in Inps l'utente che intende procedere autonomamente mediante il proprio SPID deve tenere in considerazione alcune semplici regole.
Occorre innanzitutto prestare attenzione alla data di assunzione indicata nella pagina Inps, quest'ultima dovrà infatti coincidere con quella dell'inizio delle presatazioni e dunque quella indicata in Webcolf.
Particolare cura deve essere dedicata poi alla documentazione della colf o badante che si andrà ad assumere.
In particolare per i collaboratori domestici comunitari per procedere all'assunzione occorrerà obbligatoriamente essere in possesso di:
1) un documento d'identità ( carta d'identità, patente di guida, passaporto );
2) tessera sanitaria ( alternativamente un documento d'identità che riporti il codice fiscale ).
Per i collaboratori domestici non comunitari
- i documenti necessari sono un documento d'identità ( carta d'identità, patente di guida, passaporto );
- tessera sanitaria ( alternativamente un documento d'identità che riporti il codice fiscale ;
- permesso di soggiorno.
Esistono varie tipologie di permesso di soggiorno per colf e badanti, di seguito le tipologie più importanti/frequenti :
1. il PERMESSO PROVVISORIO valido per 6 mesi dalla data di rilascio. Per poter procedere all'assunzione in questo caso è quindi necessario richiedere preventivamente il rinnovo.
2. il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO permette di procedere all'assunzione. In caso di permesso di soggiorno per motivi di studio che risulta scaduto per effettuare l'assunzione occorre essere in possesso del tagliandino del bollettino ( assicurata ) di richiesta di rinnovo. Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato ai cittadini extra comunitari che intendono frequentare un corso di studio ( universitario o formativo ) in Italia a seguito di rilascio di un apposito visto di studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza.
3. SPECIALE PROTEZIONE UCRAINA : i collaboratori domestici di nazionalità ucraina potranno essere assunti in assenza di permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo fino al 31.12.2024. Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2023 è stata prevista una proroga automatica dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 Dicembre 2024.
4. La RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE consente di svolgere l'attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla richiesta, ed ha validità di 6 mesi. La richiesta di protezione temporanea ricomprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
Il rifugiato viene definito dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio del 1951 e indica colui 'che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra'.
La protezione sussidiaria viene definita invece dalla Direttiva 2011/95 UE che stabilisce che è assimilabile alla protezione sussidiaria il cittadino di un Paese terzo o apolide 'che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese in cui aveva la dimora abituale, correrebbe un rischio di subire un grave danno, e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese'.
5. La CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE CARTACEA di cui sono in possesso i familiari stranieri ( non comunitari ) dei cittadini UE che risiedono in Italia. A partire dal 3 Agosto 2023 coloro che sono in possesso di questa tipologia di documento dovranno sostituire il proprio titolo cartaceo con il tesserino richiedendo l'aggiornamento. Se il collaboratore è già in possesso del tesserino o, alternativamente, della ricevuta della richiesta di aggiornamento del proprio titolo cartaceo, è possibile procedere con l'assunzione.
6. Il NULLA OSTA IN CASO DI PRIMO INGRESSO. In caso di primo ingresso in Italia a seguito di nulla osta è possibile procedere all'assunzione del collaboratore domestico che sia in possesso di passaporto, codice fiscale provvisorio e visto d'ingresso.
Si precisa inoltre che è possibile procedere con l'assunzione di un lavoratore o una lavoratrice domestica nel caso di:
A. un cittadino non comunitario in possesso di permesso di soggiorno scaduto che ne abbia chiesto il rinnovo entro 60 giorni dalla data di scadenza e che sia però in possesso dell'apposita ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale.
B. un cittadino di nazionalità moldava in possesso della cittadinanza rumena. E' necessario in questo caso, ai fini di procedere con l'assunzione , essere in possesso di un documento d'identità ( carta d'identità, patente di guida, passaporto ) e della tessera sanitaria ( o documento d'identità che riporti il codice fiscale ).