Normativa - INPS - Msg. 17.01.2008 n 1440

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Dall’11 gennaio 2008, con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 30.10.2007, tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare un’unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego, efficace anche nei riguardi dell’Inps, come comunicato con messaggio n. 846 del 10.1.2008.
I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l’Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R.
Pertanto, come precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 8371 del 21.12.2007, sono abrogati, a decorrere dall’11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09.
In risposta alle segnalazioni pervenute dalle Sedi si precisa che, nel caso di denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) al Centro per l’Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all’Inps anche oltre tale data.
A supporto dell’accettazione del mod. LD09 oltre il termine dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, dovrà essere acquisita agli atti copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008.
Nell’acquisizione del modello LD09 deve essere inserita come data di denuncia la data di presentazione del C/ASS, mentre, nelle note, deve essere segnalata la data di effettiva presentazione del mod. LD09.
Si comunica, inoltre, che tutti i dati contenuti nei bollettini di conto corrente per la contribuzione dei lavoratori domestici, pagati a partire dal 1° gennaio 2008, saranno ricevuti in via telematica, in applicazione di apposita convenzione stipulata con Poste Spa.

 

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