Vi sono alcuni casi, specie in seguito ad eventi di malattia o di infortunio, in cui il datore ha dei dubbi sulla residua idoneità al lavoro della propria colf o badante.
Il datore si interroga inoltre se il fatto di impiegarla nelle mansioni precedentemente svolte possa essere un rischio, con una possibile responsabilità per l'impiego di una persona non più in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza.
Risulta quindi utile riepilogare le varie casistiche e le relative particolarità:
1. Cosa succede quando la colf rientra da un episodio ( a volte molto lungo ) di malattia.
Specifichiamo fin da subito che nel settore domestico non è richiesto un certificato medico di idoneità al lavoro al rientro dopo un episodio di malattia superiore a 60 giorni.
Se vi sono dei dubbi riguardanti l'effettiva capacità del lavoratore di riprendere l'attività, il datore di lavoro può chiedere che il lavoratore domestico produca un certificato di idoneità rilasciato dal proprio medico curante che conferma la possibilità di svolgere le attività di lavoro domestico alle quali il lavoratore è normalmente addetto.
2. Cosa succede quando la colf rientra da un infortunio.
Al contrario di quanto avviene per la malattia la collaboratrice che rientra da un infortunio ha l'obbligo di presentare al datore il certificato di chiusura dell'infortunio.
Il certificato deve essere rilasciato in questo caso dall'Inail ( la colf o badante delve rivolgersi direttamente all'Ente per ottenere il certificato con il quale ritornare a lavorare ) o dal medico di base della collaboratrice laddove sia anche un medico Inail.
Solitamente il certificato di chiusura riporta la seguente dicitura 'l'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno xx.xx.xxxx'.
3. Idoneità al lavoro di una colf invalida o parzialmente invalida.
E' possibile procedere con l'assunzione di una collaboratrice invalida o parzialmente invalida purchè le mansioni lavorative a cui è destinata non contrastino con il suo stato di salute.
Il datore ad esempio può assumere una collaboratrice con una lieve minorazione fisica e chiederle di svolgere attività quali pulizie leggere, compagnia ad una persona anziana, che non comportino un carico eccessivo rispetto alla disabilità della collaboratrice.
Purtroppo non esistono agevolazioni fiscali per il datore che assume un collaboratore domestico invalido ( tale sgravio non è previsto nel settore domestico ).
4. Idoneità al lavoro di una collaboratrice in stato di gravidanza.
Quando la collaboratrice comunica al datore di essere in gravidanza vanno valutate le mansioni che la collaboratrice può continuare a svolgere specie se gravose.
Tra le mansioni più dannose per la collaboratrice in dolce attesa ricordiamo: compiti di assistenza notturna, utilizzo di detersivi o sostanze per la pulizia particolarmente dannose, e in generale i lavori più pesanti come sollevamento pesi, pulizia dei vetri ( tramite l'utilizzo di scale ), stazione eretta per un tempo prolungato.
La collaboratrice che non può, per tipologia di mansioni, continuare a lavorare dovrà farsi rilasciare dal proprio ginecologo un certificato che conferma lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Il datore dovrà poi richiedere immediatamente la domanda di maternità anticipata, senza attendere nemmeno un giorno ( attenzione: è prevista una sanzione penale per chi consente alla colf/badante di lavorare in una situazione a rischio ) e inviarla all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio unitamente al certificato di gravidanza.
5. Limite d'età per idoneità al lavoro.
Non vi sono limiti d'età oltre i quali la collaboratrice non può lavorare.
Occorre semplicemente valutare se la collaboratrice, in età avanzata, è ancora in grado di svolgere in maniera sufficientemente efficace le mansioni richieste. Va tenuto presente che il datore di lavoro in caso di valutazione negativa, può in qualsiasi momento decidere di interrompere il rapporto di lavoro rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto.