Licenziamento della colf o badante in gravidanza

Licenziamento della colf o badante in gravidanza

Il Tribunale di Roma con sentenza del 20 ottobre 2015 n. 8965 in materia di licenziamento della colf o badante in gravidanza ha precisato che il licenziamento orale della lavoratrice domestica in gravidanza non porta alla reintegrazione nel posto di lavoro considerato che il rapporto di lavoro domestico è escluso dalla tutela dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il licenziamento della colf o badante in gravidanza porta invece al diritto del risarcimento dei danni, pari alla retribuzione non percepita nei cinque mesi in cui opera, per previsione di legge o della contrattazione collettiva, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre.

Per quanto sopra si ricorda che il CCNL lavoro domestico, all'art. 25, comma 3, prevede che "dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice."

Si fa presente che per il lavoro domestico si applica l'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 che prevede espressamente il pagamento del congedo di maternità obbligatoria.

 

 

 

 

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