Licenziamento colf o badante in infortunio: come fare?

E' POSSIBILE PER IL DATORE DOMESTICO LICENZIARE LA COLF O BADANTE ASSENTE PER INFORTUNIO?

Nel caso la colf o badante sia infortunata (con relativa denuncia all'Inail) vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro domestico.

L'art. 29 il Ccnl stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore domestico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:

a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

Se viene superato il periodo di conservazione del posto il datore domestico può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro sospendendo ogni trattamento economico. Nel caso ci fosse necessità di assumere una collaboratrice sostituiva durante l'infortunio della collaboratrice principale la particolare procedura di assunzione da seguire viene spiegata nel nostro articolo Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?.

Ricordiamo che anche se i giorni retribuiti di infortunio sono già terminati (il datore retribuisce solo i primi 3), i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano al 100% all'interno del periodo di conservazione del posto sopra indicato.

COME SI CALCOLA IL COMPORTO DELL'INFORTUNIO?

Il Ccnl Colf e badanti stabilisce all'art. 29 co. 2: "I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento".

Il periodo di conservazione del posto non riparte quindi da capo per ogni nuovo infortunio ma va conteggiato sommando i vari periodi di assenza. Per sapere se é stata superato il periodo di comporto il datore dovrebbe quindi contare il numero di giorni di infortunio di cui ha "usufruito" la colf o la badante nei 365 giorni di calendario precedenti all'infortunio in corso (perciò non dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nello specifico, l'utente Webcolf dovrebbe conteggiare quante volte ha indicato nell'inserimento mensile del programma la causale I di infortunio e se ne deriva un numero di giorni superiore a quello di conservazione del posto é possibile procedere al licenziamento della collaboratrice (corrispondendo la dovuta indennità sostitutiva di mancato preavviso). Il licenziamento é valido anche se la collaboratrice si trova tutt'ora in infortunio.

Facciamo un esempio. Se il datore ha assunto due anni prima una colf e quest'ultima subisce un infortunio durante l'orario di lavoro (o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa), dopo aver fatto la relativa denuncia all'Inail il datore dovrebbe conteggiare a ritroso se e quanti giorni di infortunio sono già stati registrati in Webcolf, con la causale I, nei 365 giorni di calendario precedenti. Se vengono superati, nell'esempio, i 45 giorni di conservazione previsti dal contratto collettivo, il datore può licenziare la colf il 46esimo giorno consegnando la relativa lettera a mano, o con raccomandata. Al fine di non avere contestazioni sui giorni é conveniente comunque attendere qualche giorno dopo la scadenza e licenziare ad esempio al 50°-55° giorno.

Riportiamo qui sotto un fac-simile di lettera di licenziamento che l'utente può utilizzare. E' importante indicare che il motivo del licenziamento é dovuto al superamento del periodo di conservazione del posto in quanto é l'unico caso in cui si può validamente licenziare la colf o badante che si trova ancora in infortunio. L'indicazione della motivazione nelle lettera di licenziamento é importante inoltre perchè in fase di comunicazione telematica Inps l'ente non fornisce tra l'elenco delle motivazioni che si possono selezionare quella del "superamento comporto infortunio". Ne consegue che la natura del licenziamento si potrà perciò evincere solo dalla lettera consegnata alla colf e quando quest'ultima terminerà il periodo di infortunio avrà diritto all'indennità disoccupazione NASPI.

 

COGNOME NOME DATORE
INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROVINCIA



                                                                                              CITTA’, DATA CONSEGNA


                                                                                              COGNOME NOME COLL.
                                                                                              INDIRIZZO

                                                                                 CAP CITTA’ PROVINCIA


 


Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI INFORTUNIO

Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la ns. decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per infortunio, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall’art. 29 co. 1 del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di infortunio.

Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo le verrà corrisposta un'indennità sostitutiva che verrà inserita nell'ultima busta paga.

Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.

 

Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale segno di accusa di ricevimento.

 

Cordiali saluti.

 

FIRMA DATORE

____________________

                                                                                  
Per ricevuta, il collaboratore

_______________________

 

PROCEDURA DI LICENZIAMENTO

Dopo aver consegnato la lettera di licenziamento alla collaboratrice é necessario portare a termine la procedura di licenziamento seguendo i passaggi indicati di seguito.

1. Elaborare il cedolino di cessazione dal menù Cedolini | inserimento mensile, selezionare a sinistra il mese di cessazione, cliccare il bottone in alto a destra "Data cessazione" indicando poi la data del licenziamento nella finestra visualizzata. Cliccando infine su "Salva cessazione" il programma dà la possibilità di indicare le ore lavorate solo fino alla data di cessazione.

2. Inserire le ore lavorate nel calendario mensile e poi aggiungere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Per fare ciò é necessario selezionare la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)" da una delle tre righe con menù a tendina poste sotto il calendario mensile. Sotto la colonna "Tempo/Val." vanno indicati il numero di giorni di preavviso previsti dall'art. 40 del Ccnl colf e badanti:

A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 30 giorni di calendario.

B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario.

Il programma inserirà in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.

idea approfondimento colf badanti

Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto

3. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.

Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:

  • tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.

a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".

b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".

Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.

  • In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf

4. Elaborare il bollettino mav di cessazione da versare entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per maggiori informazioni sulla procedura di elaborazione del mav di cessazione consigliamo di leggere il nostro articolo Pagare i contributi in caso di licenziamento o dimissioni di colf e badanti.

 

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