Come stabilito dal D.P.R. n. 180/1950 e dalle leggi successive 311/2004 e 80/2005, la cessione del quinto dello stipendio rappresenta una forma di finanziamento a tasso fisso da restituire tramite rate costanti trattenute ogni mese dallo stipendio per un importo non superiore ad un quinto della busta paga (20% dello stipendio netto).
L'art. 52 del D.P.R. per gli impiegati e operai a tempo indeterminato, prevede la possibilità della cessione di quote di stipendio non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni. Per i contratti a tempo determinato la cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.
Non ci sono esclusioni in merito ai lavoratori domestici, come colf, badanti e baby-sitter, che possono, quindi, fare richiesta della cessione del quinto al loro datore di lavoro.
La domanda di prestito va presentata all'ente finanziario che, verificati tutti i documenti necessari (quali buste paga, contratto, cu, denuncia inps, ricevute mav pagati) deciderà se concedere o meno il prestito. Qualora l'esito fosse positivo, il datore di lavoro domestico sarà tenuto a versare mensilmente, alla società che ha concesso il prestito, la quota stabilita, che non potrà essere superiore al quinto dell'intero stipendio netto. Il datore non potrà rifiutarsi, nel senso che la cessione del quinto dello stipendio è una facoltà del lavoratore che è libero di decidere come disporre del proprio denaro. In questo caso la mancanza di collaborazione che parte dal datore di lavoro nel rilasciare l'atto di benestare che normalmente le finanziarie richiedono di compilare, potrebbe dare luogo a vari problemi oltre che compromettere la buona collaborazione tra datore e lavoratore domestico.
Cessione del quinto dello stipendio di colf e badanti: gestione in Webcolf
Per elaborare la busta paga con la cessione del quinto si può utilizzare il programma Webcolf, con il quale è possibile gestire tale particolarità. Una volta entrati in Cedolini | inserimento mensile e selezionato sotto all'inserimento la voce "Pignoramento / Cessione" va indicato, sotto la colonna "Imp.Tot.", l'importo pari ad 1/5 del netto prima calcolato.
Cliccando poi in alto "memorizza" e calcola si potrà stampare la busta paga che indicherà il netto da pagare tenendo conto di quanto trattenuto per la cessione.