Una delle novità introdotte con il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 in vigore dal 2 marzo 2024 riguarda l'esonero dei contributi INPS per i datori di lavoro che assumono una badante con compiti di assistenza ad una persona con età di almeno 80 anni.
Il Decreto Legge con titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" prevede infatti un esonero al 100% dai contributi previdenziali per il datore di lavoro domestico che assume un lavoratore domestico con compiti di assistenza ad una persona ultraottantenne già in possesso di indennità di accompagnamento.
Il datore di lavoro, al fine di godere dell'agevolazione, deve avere un Isee per prestazioni agevolate di tipo socio sanitario non superiore a 6000 euro.
Il limite massimo di tale esonero è pari ad euro 3000 e riguarda tutte le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistenza per persone anziane over 80, a partire dal 1 Aprile 2024 fino al 31 Dicembre 2025 e per un periodo massimo di tempo di 24 mesi. L'importo dello sgravio massimo annuo di 3000 euro va riparametrato su base trimestrale, significa quindi che lo sgravio nel trimestre non può superare i 750 euro.
La norma indica che lo sgravio riguarda i contributi a carico del datore di lavoro domestico. I contributi a carico del lavoratore per un rapporto di 54 ore settimanali risulta pari (cosi come risulta anche dal nostro simulatore online) a 212,94 euro mensili, pari quindi a 638,76 nel trimestre. Si ritiene così che vi sia spazio, almeno parziale, per un assunzione agevolata anche per una seconda badante che copra i giorni di riposo della badante principale, così come previsto dal CCNL dei collaboratori domestici.
L'esonero contributivo per le assunzioni nei confronti degli 80 non spetta:
a) nel caso in cui tra lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare e lo stesso collaboratore sia cessato un rapporto di lavoro con mansioni di assitenza a soggetti anziani da meno di sei mesi;
b) in caso di assunzione di parenti o affini a meno che il rapporto abbia come oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del d.P.R 31 Dicembre 1971, n. 140, ovvero:
- assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
- assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
- prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
- prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
Stiamo attendendo una circolare esplicativa da parte dell'INPS al fine di verificare le modalità operative per effettuare i versamenti ridotti.
Inseriamo infine, per maggiore chiarezza, il testo del D.L. sullo sgravio.
Articolo 29 - Commi da 15 a 18
"15. Al fine di promuovere il miglioramento , anche in via pregressa, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dal 1 aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3000 euro su base annua, riparimentrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per leprestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonchè in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del d.P.R 31 dicembre 1971, n.40."