Si possono pagare alla colf le ferie non godute.
Per legge le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il corso del rapporto di lavoro, bensì solo in caso di cessazione del contratto.
L'art. 17 del Ccnl al comma 4 stabilisce infatti quanto segue: 'Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs 8 Aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di quattro settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità'. Le ferie non fruite nell'anno vengono riportate in calce al cedolino l'anno seguente dal programma e indicate come ferie arretrate.
Le quattro settimane maturate per legge non possono essere quindi liquidate se non alla fine del rapporto.
Da notare che il contratto collettivo prevede la maturazione di 26 giorni lavorativi, ovvero qualcosa in più rispetto alle quattro settimane (6 x 4 = 24 giornate) previste per legge. Le due giornate maturate in più possono così essere liquidate anche se non godute.
Se si vuole quindi procedere alla liquidazione di queste due giornate (o un numero maggiore considerando le due giornate accumulate nel corso degli anni del rapporto) è sufficiente posizionarsi sul menu Cedolini | Inserimento mensile e selezionare dal menu a tendina di una delle tre righe in basso la voce 'ferie non godute'. E' quindi necessario indicare a fianco della voce 'ferie non godute' il numero di ore di ferie che si intende liquidare.
In questo modo le ferie verranno liquidate in busta paga e verranno indicate come ferie godute in calce al cedolino.
In caso di cessazione del rapporto, invece, sia che si tratti di licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale, è corretto che vengano liquidate con il cedolino di cessazione le ferie residue. Il calcolo delle ferie non godute, insieme alle altre spettanze di fine rapporto, è gestito automaticamente dal programma, dopo aver inserito la data di cessazione in Assunzione | Inserimento collaboratore | data di assunzione e calcolato e ricalcolato l'ultimo cedolino.
Cosa succede quando le ferie della collaboratrice vengono liquidate mensilmente
Non è espressamente previsto per legge che le ferie possano essere liquidate mensilmente. Si sconsiglia quindi l'utilizzo di pagare in modo anticipato le ferie mensilmente, anticipazione che viene considerata come acconto di retribuzione.
Nonostante ciò spesso le parti concordano una anticipazione del pagamento in modo da incrementare il netto mensile ed essendo una richiesta piuttosto frequente è stata comunque implementata in Webcolf.
In questo caso ci si dovrà posizionare sul menu Assunzione | Inserimento collaboratore | Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate e apporre il flag alla voce 'Paga i ratei di ferie mensilmente con voce specifica in busta paga' ( flag 1.1 ). Si memorizzerà quindi tale opzione e si calcolerà e ricalcolerà l'ultimo cedolino.
E' importante sottolineare come il diritto alle ferie sia comunque irrinunciabile. Per questo motivo, nonostante la liquidazione mensile del rateo, le ferie devono comunque essere godute dalla collaboratrice, e indicate attraverso la causale FE dal lunedì al sabato in Cedolini | Inserimento mensile nei giorni in cui la collaboratrice ne usufruisce.
Si precisa inoltre che in questo caso è il datore di lavoro a dover tenere conto dei giorni di ferie a disposizione della collaboratrice e dei giorni di ferie già goduti.