Il vitto e alloggio di un collaboratore convivente
Come stabilito dal Contratto Collettivo, oltre alla normale retribuzione il collaboratore convivente ha diritto a ricevere il vitto e l'alloggio.
Se il vitto e l'alloggio non vengono fruiti in natura, la colf o badante ha diritto ad un'indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto alloggio, fissato ogni anno dalle parti che hanno sottoscritto il Ccnl, per il numero di giorni lavorati. Per il 2021, ad esempio, la quota giornaliera è di euro 5,61 (1,96 per colazione/pranzo, 1,96 per la cena e 1,69 per l'alloggio).
Nel caso in cui il collaboratore domestico goda ad esempio del vitto ma non dell'alloggio, oppure il contrario, l'indennità sostitutiva sarà calcolata non sulla quota giornaliera totale (5,61 per li 2019) ma solo sulla parte non goduta in natura.
Se ad esempio una badante convivente assunta per 30 ore settimanali dorme presso il datore, ma non fruisce anche del vitto, deve esserle corrisposta ogni mese l'indennità sostitutiva della colazione/pranzo (1,96 euro al giorno) + l'indennità sostitutiva della cena (1,96 euro) = 3,92 € giornalieri, da moltiplicare per i giorni lavorati.
Il vitto e alloggio in Webcolf
Nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico, è possibile gestire il vitto e l'alloggio del collaboratore convivente.
Se il collaboratore riceve vitto e alloggio in natura si può selezionare la voce che vediamo qui sotto. In mancanza di selezione il programma applica di default tale impostazione, dato che è il caso maggiormente ricorrente, quindi anche se l'utente scorda di apporre tale flag il programma applica l'opzione in automatico.
Se invece le parti concordano che il vitto e l'alloggio venga interamente corrisposto in denaro, è necessario selezionare tutte le opzioni come nella foto seguente:
Cliccando sui relativi flag il programma indica in automatico l'importo convenzionale stabilito dal Ccnl. Se il datore volesse applicare un importo più alto basterà indicarlo nell'apposita casella e memorizzare in alto.
Se solo una parte del vitto e alloggio viene corrisposta in natura il resto dev'essere corrisposto in denaro. Per esempio se il collaboratore domestico dorme presso il datore ma non gli vengono corrisposti i pasti é necessario apporre i relativi flag per pagarli per ogni giorno lavorativo, esempio:
Se si sceglie di corrsipondere il vitto e l'alloggio o parte di esso in denaro, quando l'utente calcola il cedolino, il programma inserisce in modo automatico l'indennità sostitutiva per i giorni lavorativi con la voce 39, come nell'esempio seguente:
Il Ccnl colf e badanti indica poi che nel caso di festività, ferie, malattia o infortunio debba essere riconosciuta al lavoratore l'indennità di vitto e alloggio.
Nel caso di collaboratore che già riceve in denaro vitto e alloggio, la busta paga non avrà nulla di diverso, mentre per il collaboratore che di norma lo riceve in natura, va corrisposta l'indennità sostitutiva, purchè tali giornate vengano trascorse al di fuori dell'abitazione del datore. Il programma in automatico corrisponde l'indennità con voce 40 come nell'esempio seguente:
Se invece il collaboratore permane presso il datore e quindi riceve il vitto alloggio in natura come al solito, non va corrisposta l'indennità sostitutiva (altrimenti si corrisponde due volte), perciò è necessario togliere l'indennità con apposito flag presente nell'anagrafica del collaboratore. Per maggiori informazioni si può leggere qui.
Su cosa incide il vitto e alloggio?
Il Ccnl fa sempre riferimento alla retribuzione globale di fatto quando stabilisce su che base calcolare alcuni elementi della paga del lavoratore convivente, intendendosi con questo termine quella comprensiva del vitto e alloggio. Il vitto e l'alloggio, infatti, incide su alcuni elementi della busta paga:
1- 13esima: nel conteggio della tredicesima va inserita anche la quota di vitto e alloggio mensile, in quanto essendo la 13esima l'equivalente di una normale mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più, la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria;
2- tfr: nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio, in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante;
3- straodinari: anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione glibale di fatto, ovvero la retribuzione oraria inclusiva di vitto e alloggio calcolati in denaro;
4- contributi: come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di 13esima ed anche la quota di vitto e alloggio, se il collaboratore è convivente.
Il programma calcola in modo automatico le indennità sostitutive di cui sopra.