Il diritto di precedenza vale per colf e badanti?

Il Dlgs 81/2015 stabilisce, per i lavoratori a tempo determinato che hanno prestato lavoro per almeno 6 mesi, il diritto di precedenza rispetto ai nuovi rapporti di lavoro a termpo indeterminato instaurati dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto purchè l'assunzione a tempo indeterminato riguardi le stesse mansioni di cui si occupava il lavoratore nel contratto a tempo determinato.

Il diritto di precedenza vale anche per colf e badanti?

La domanda é ben posta visto il particolare rapporto di fiducia che dev'esserci tra collaboratore e datore, considerato anche che l'attività lavorativa viene svolta all'interno dell'ambito familiare e quindi privato.

Lo stesso Dlgs 81/2018, all'art. 24 risponde alla domanda:

"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine."

Dato che l'art. 24 si riferisce a lavoratore che presta la sua attività presso un'azienda, ciò esclude l'applicabilità del diritto di precedenza al lavoro domestico e quindi il datore di lavoro domestico può assumere un nuovo collaboratore a tempo indeterminato liberamente e senza alcun vincolo.

 

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