Videosorveglianza nel lavoro domestico

Videosorveglianza nel lavoro domestico

Piccolo vademecum riguardante la videosorveglianza nel lavoro domestico.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota dell'8 febbraio 2017, prot. n. 1004, ha stabilito le regole da rispettare nel caso di videosorveglianza nel lavoro domestico e cioé nel caso in cui il datore intenda installare apparecchiature di videosorveglianza presso la propria abitazione privata.

PREMESSA

La disciplina della videosorveglianza era già stata trattata dalla L. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori, che permetteva l'installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale purchè ciò avvenisse a seguito accordo sindacale o in mancanza, con autorizzazione della competente sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

La materia però fin'ora non era stata affrontata dal punto di vista del lavoro domestico che ha natura particolare.

Viene stabilito infatti dall'art.1 della L. 339/1958:

"S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori [...] che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche"

e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 585 del 23/12/1987:

"Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico per la sua particolare natura si differenzia, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altro rapporto di lavoro: esso, infatti, non è prestato a favore di un'impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo; destinato, quindi, a svolgersi nell'ambito della vita privata quotidiana di una limitata convivenza. In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte ha già evidenziato, in via di principio, la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti di quella generale (sentenza n. 27 del 1974)."

Il datore di lavoro domestico é un soggetto privato che non organizza il lavoro in forma d'impresa come avviene invece per i soggetti presi in esame dallo Statuto dei lavoratori.

 

REQUISITI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Partendo proprio da tali presupposti, l'Ispettorato del Lavoro ha confermato la possibilità anche per i datori di lavoro domestico di installare impianti audiovisivi di videosorveglianza ma escludendo l'applicazione dell'art. 4 co. 1 della L. 300/1970 in quanto non é necessario (e nemmeno possibile) che ciò avvenga tramite stipula di accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato stesso.

Nell'ambito del lavoro domestico quindi é sufficiente rispettare la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) che prevede in capo al lavoratore il diritto alla riservatezza e quindi l'obbligo per il datore domestico di informare il collaboratore ed ottenere il consenso preventivo da quest'ultimo circa l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza. Se invece il datore decidesse di installare i dispositivi in un momento successivo a quello dell'assunzione ma il collaboratore non fornisse il suo consenso a tal fine, verrebbe meno la fiducia tra le parti indispensabile per il proseguimento del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe quindi la possibilità data alle parti di recedere dal contratto in precedenza stipulato.

Rimane invece applicabile l'art. 8 della L. 300/70 che disciplina il divieto di effettuare indagini sul profilo del lavoratore che non riguardino in modo diretto l'attività lavorativa svolta. Del tutto diversa la questione quando le apparecchiature siano installate con lo scopo di evitare possibili attività criminali, come il furto di oggetti preziosi o comportamenti violenti nei confronti della persona assistita. In questo particolare caso infatti la giurisprudenza stabilisce che non é necessario il consenso del collaboratore e nonostante la mancanza di questo le prove ricavate dalla registrazione degli impianti potrebbero essere validamente utilizzate in sede di processo penale.

Se però con la finalità di evitare possibili attività penali da parte del collaboratore, emerge che quest'ultimo non svolge le sue mansioni come stabilito al momento della stipula del contratto di assunzione, non é possibile utilizzare le prove raccolte per un eventuale ricorso al giudice del lavoro.

 

LA VIDEOSORVEGLIANZA IN WEBCOLF

A seguito delle richieste di alcuni nostri utenti abbiamo creato apposita lettera informativa che il datore può stampare nel menù Assunzione | altre lettere e modelli | videosorveglianza, nel caso in cui decida di installare le telecamere dopo che il rapporto é già in essere.

Se invece il datore quando assume la collaboratrice ha già un sistema di videosorveglianza attivo (o ha intenzione di installarlo) può, tramite flag specifico, inserire l'informativa nella lettera di assunzione.

 

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