Con il decreto del 15 dicembre 2015 viene precisato che i collaboratori domestici non saranno tenuti a seguire la nuova procedura per le dimissioni.
Mentre per i gli altri dipendenti la legge dal 12 marzo 2016 obbliga il lavoratore stesso a rassegnare le proprie dimissioni mediante la compilazione e l'invio di un modulo online al datore di lavoro, che potrà avvenire direttamente o mediante soggetto abilitato (caf, patronato, sindacato,ecc....), per colf, badanti e baby sitter questa procedura non è richiesta.
Ricordiamo quindi che nel settore domestico le dimissioni:
1- vengono comunicate dal lavoratore al datore mediante la lettera di dimissioni;
2- vengono comunicate dal datore direttamente o mediante soggetto abilitato con codice Pin, al sito inps;
3- vengono comunicate dal datore direttamente o mediante soggetto abilitato alla pubblica sicurezza (solo nel caso di conviventi extracomunitari);
4- Solo nel caso di collaboratrici in gravidanza o in maternità obbligatoria, vengono convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro.oppure,