Cosa fare quando la badante va in ferie

 

Cosa fare quando la badante va in ferie

Con l'avvicinarsi del periodo estivo i datori di lavoro si chiedono come poter gestire al meglio il periodo di ferie della collaboratrice.

Si ricorda innanzitutto che il periodo di ferie della propria colf o badante deve necessariamente essere concordato, l'art. 17 del Ccnl al comma 3 riporta quanto segue :

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.'

Quando non è possibile trovare un accordo è il datore di lavoro a dover stabilire in maniera definitiva il periodo di riposo della collaboratrice. La ratio che sottostà al ragionamento consiste nel fatto che si vuole dare maggiore tutela ai datori di lavoro, che soprattutto nel caso in cui versano in condizioni di non autosufficienza, necessitano di doversi organizzare per gestire l'assenza della badante ( ad esempio assumendo una sostituta ).

Per quanto sopra, se il datore di lavoro fissa in modo unilaterale le ferie della badante, deve essere provato il precedente tentativo di accordo. Questo per evitare che una badante assistita da controparte sindacale o legale si metta a disposizione del datore di lavoro richiedendo il pagamento delle retribuzioni al posto delle ferie. La prova del tentativo di accordo può essere fatta in modo libero, anche ad esempio mediante un messaggio via whatsapp o mediante il più tradizionale scambio di richiesta di concordare un periodo di ferie.

Come sostituire la badante in ferie

Quando la collaboratrice principale è in ferie il datore di lavoro ha la possibilità di assumere una seconda badante per sostituire l'assenza della principale stipulando un contratto "a tempo determinato per sostituzione" indicando tale causale sul contratto stesso

Motivando in questo modo l'assunzione a tempo determinato al rapporto di lavoro verranno applicate le stesse aliquote contributive ( più basse ) utilizzate per il tempo indeterminato della collaboratrice principale.

Solitamente vengono applicate alla collaboratrice sostitutiva le medesime condizioni contrattuali della collaboratrice che sostituisce, ovvero lo stesso orario e lo stesso livello. La retribuzione invece può cambiare: a volte è maggiore perchè la nuova collaboratrice, per il disagio di avere un tempo determinato, richiede una retribuzione più alta, essendo un rapporto senza continuità. A volte, quando la badante principale ha un'azianità pregressa elevata, la seconda collaboratrice ha una paga di ingresso più bassa, conseguenza della minore specializzazione.

Capita molto spesso che la bandate che sostituisce quella principale sia la persona che normalmente svolge il lavoro nei giorni di riposo della badante principale ( solitamente il sabato e la domenica ).

Il CCNL non norma la situazione in cui alla collaboratrice già assunta per i riposi venga richiesto di sostituire la collaboratrice principale anche nei periodi di ferie di quest'ultima. Solitamente, infatti,  si stipula un contratto a tempo determinato per sostituzione ferie con una terza collaboratrice.
La  collaboratrice non dovrebbe ricevere la stessa paga ordinaria che solitamente riceve lavorando il sabato e domenica (paga pensata per sostituzione riposi e quindi per poche ore e già maggiorata), in questo caso occorrerebbe cercare di contrattare con la collaboratrice un eventuale premio per lavoro di sostituzione pari almeno ad 1/26 esimo del mensile medio che la collaboratrice riceverebbe se fosse stata assunta come normale convivente.

Cosa fare se la collaboratrice non torna dalle ferie

Una volta terminato il periodo di ferie la collaboratrice è tenuta a rientrare a lavoro.

Se la colf o badante non rientra nei termini stabiliti può decidere di richiedere tempestivamente al datore di lavoro di prolungare il periodo di ferie oppure di indicare alternativamente la causale A di assenza non retribuita o PNR di permesso non retribuito nelle giornate che la separano dal rientro.

Se la collaboratrice decide di non rientrare a lavoro e non avvisa il datore quest'ultimo dovrà indicare la collaboratrice come assente ingiustificata inserendo in Cedolini | Inserimento mensile la causale AD.

Se la situazione dovesse protrarsi per giorni il datore ha la facoltà di procedere con il licenziamento disciplinare per giusta causa.

 

Richiesta da parte del datore di rientro anticipato dalle ferie

Il datore di lavoro può chiedere alla collaboratrice, in caso di necessità e di urgenza, di rientrare anticipatamente dalle ferie.

L'unica conseguenza in capo al datore di lavoro è che in questo caso deve farsi carico delle spese legate al viaggio di rientro anticipato ( biglietto aereo, biglietto del treno, rimborso del carburante ecc. ).

Oltre alle spese di viaggio, per quanto oneroso, il datore sarebbe tenuto a rimborsare anche un eventuale pernottamento non goduto dalla collaboratrice ( lucro cessante e danno emergente ).

La collaboratrice può sempre rifiutarsi di soddisfare tale richiesta, a questo punto sarà il datore a decidere di proseguire con il rapporto di lavoro oppure se valutare un normale licenziamento ( con preavviso ).

 

Richiesta di anticipo di ferie da parte della collaboratrice

Nel caso in cui la collaboratrice non disponga di un numero di giorni di ferie tale da coprire l'intero periodo è possibile agire in due modi:

1) il datore di lavoro può anticipare le ferie che poi verranno maturate nei mesi successivi. Nell'Inserimento delle presenze in webcolf è sufficiente indicare la causale FE relativa le ferie di modo tale che le ferie residue saranno indicate con un numero negativo.

2) è possibile indicare un periodo di assenza non retribuita o aspettativa per il tempo non coperto dalle ferie maturate. Per questa tipologia, l'inserimento potrà essere fatto con la causale A (per un periodo breve) o AD (se il periodo riguarda più di una settimana).

Indice articoli