Tfr in dichiarazione per colf e badanti

 

I collaboratori domestici percepiscano una retribuzione che viene considerata reddito di lavoro subordinato ma il datore di lavoro non funge da sostituto d'imposta. Di conseguenza non vengono trattenute al collaboratore mensilmente in busta paga le ritenute d'acconto sulle retribuzioni erogate o sul trattamento di fine rapporto.

Ciò comporta che le colf e le badanti per rendere definitiva la loro posizione fiscale siano tenute a presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello unico e a pagare l'irpef e le addizionali comunali e regionali su quanto dichiarato. Sono esonerate dalla presentazione del modello unico i lavoratori domestici con un imponibile inferiore agli 8.000 euro.

La denuncia dei redditi è dovuta invece sempre, indipendentemente dall'imponibile, nel caso di anticipazione o liquidazione totale del tfr.

Al contrario dei dipendenti del settore privato che non indicano l'importo in dichiarazione perchè tale dato è acquisito mediante il modello 770 presentato dal datore sostituto d'imposta, colf e badanti sono tenuti a denunciare sempre i redditi a tassazione separata, come il tfr, compilando il quadro M del modello unico.
Il decreto legislativo 47 del 2000 ha previsto una diversa modalità di tassazione del tfr e dunque nella dichiarazione è necessario distinguere la quota del tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 da quella maturata dal 1 gennaio 2001. Inoltre, se sono stati percepiti più tfr dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare sezioni XI distinte, utilizzando più moduli.
L'indicazione del tfr percepito, anche come anticipi, comporta chge il lavoratore dovrà versare automaticamente una imposta sostitutiva nella misura del 20% a titolo di acconto. Poi, entro 5 anni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a riliquidare tale somma in base alla media dei redditi percepiti, generando un credito o un debito.

 

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