Anche nel lavoro domestico è possibile assumere un collaboratore a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Motivazione del contratto
Fermo restando che il contratto di lavoro di regola viene stipulato a tempo indeterminato, è comunque possibile instaurarlo anche a termine per alcune ragioni, in particolare per:
- esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; (esigenze temporanee e oggettive);
- sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto di lavoro per motivi familiari;
- sostituire lavoratori in malattia, infortunio, maternità o che usufruiscono di diritti istituiti per la tutela dei minori, e che sono assenti ma in periodo di conservazione del posto di lavoro;
- sostituire lavoratori in ferie;
Atto scritto
Per avere efficacia tale tipo di contratto deve risultare da atto scritto nel quale devono essere espresse le motivazioni di tale scelta. ll datore è tenuto a consegnare copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto. La mancanza di forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine e, di conseguenza, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Proroga e trasformazione
È comunque possibile prorogare il contratto o trasformarlo a tempo indeterminato.
[aggiornamento del 16 luglio 2018 con il D.L. n. 87 del 12 Luglio 2018] La proroga è permessa a queste condizioni:
- solo nel caso la durata del contratto iniziale sia inferiore ai 24 mesi (2 anni);
- per un massimo di 4 volte
Prosecuzione del contratto
Se il lavoro continua di fatto oltre il termine fissato o viene successivamente prorogato il datore di lavoro è obbligato a corrispondere una maggiorazione del 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Comunque, se il lavoro continua oltre il 30° giorno, in caso di contratti di massimo 6 mesi, e oltre il 50° giorno in caso di contratti oltre i 6 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato.
Qualora, inoltre, per effetto di successione di contratti con le stesse mansioni, il rapporto di lavoro tra stessi contraenti abbia superato i 3 anni comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Intervallo tra due contratti a tempo determinato
Inoltre tra due o più contratti a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso collaboratore l'intervallo minimo previsto è di 10 giorni, per i contratti di massimo 6 mesi e di 20 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Determinato o indeterminato?
Per quanto riguarda i collaboratori domestici è preferibile stipulare contratti a tempo indeterminato per i seguenti motivi:
- per i tempi indeterminati ( o per i tempi determinati con motivazione sostituzione) i contributi sono più bassi;
- il datore di lavoro può licenziare la propria colf o badante senza motivo dando regolare preavviso (o pagando l'indennità sostitutiva) mentre, con il contratto a tempo determinato non è possibile licenziare la lavoratrice prima del termine,e , nel caso di licenziamento illegittimo il datore è tenuto a pagare tutte le mensilità fino alla scadenza prefissata;
- il datore non deve fare alcuna pratica per proroghe e/o trasformazioni del rapporto.
I contratti a tempo determinato sono preferibili solo in caso di sostituzione di collaboratori il cui periodo di assenza è già stabilito (per es. ferie, aspettativa, maternità).