La colf o badante che desidera concludere il rapporto di lavoro con il proprio datore domestico deve necessariamente rispettare il preavviso previsto dall'articolo 40 del contratto collettivo.
Preavviso in caso di dimissioni della colf o badante: quali sono i termini da rispettare?
Il Ccnl colf e badanti in caso di dimissioni stabilisce i seguenti termini di preavviso:
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Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
- Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Preavviso in caso di dimissioni della colf o badante: come va dato il praevviso?
La colf o badante, nel dimettersi con lettera scritta e consegnata al datore, può scegliere tra due opzioni:
- dimettersi con preavviso che sarà quindi lavorato. Il preavviso in tal caso é a tutti gli effetti un periodo ordinario di lavoro, al termine del quale il rapporto si intende concluso. Per la procedura completa da seguire in caso di dimissioni con preavviso lavorato, si può leggere l'articolo Dimissioni colf e badanti con preavviso
- Dimissioni immediate. In tal caso il rapporto termina subito e il preavviso sarà trattenuto dal datore nell'ultima busta paga.
Si precisa che il preavviso deve essere sempre lavorato e non può essere sostituito da ferie, permessi, ecc... perchè in tal caso si allungherebbe il termine finale del rapporto. Il datore, può anche decidere, a sua discrezione di esonerare la colf o badante dal preavviso. Per conoscere la procedura da seguire in tal caso leggere l'articolo Dimissioni colf e badanti senza preavviso