Come gestire le ferie dei collaboratori domestici

Come gestire le ferie dei collaboratori domestici

Con l'arrivo dell'estate ci si ritrova ad affrontare il tema delle ferie dei collaboratori domestici.Le ferie per i collaboratori domestici

Il Contratto Collettivo all'art. 17 specifica che il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, e che le ferie devono avere carattere continuativo.
Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
La loro fruizione deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Fa eccezione il caso indicato al comma 8 dell'art. 17, ovvero il caso in cui il lavoratore sia straniero e abbia il desiderio o la necessità di trascorrere le ferie nel proprio paese di origine.
Solo in questo caso, le ferie maturate nel corso dell'anno possono essere accantonate e non godute, affinché il lavoratore possa fruire di 2 mesi consecutivi di ferie ogni 2 anni.

Ciò non toglie la possibilità, se in accordo tra le parti, di utilizzare le ferie in singole giornate.

Come inserire le ferie nella busta paga elaborata con Webcolf

Quando le ferie vengono godute, è necessario indicarlo in busta paga.

Per indicare ferie godute, in Webcolf si inserisce il codice FE al posto delle ore lavorate, in corrispondenza di tutti i giorni in cui le ferie vengono fruite:

Inserimento ferie calendario

Per maggiori informazioni sulla maturazione delle ferie, si consiglia di leggere il nostro approfondimento qui.

Come gestire le ferie dei collaboratori domestici: casi particolari

A volte accade che la collaboratrice avanzi richieste particolari, ad esempio desidera assentarsi dal lavoro per un periodo più lungo rispetto alle ferie che ha già maturato, oppure, al contrario, non intende fare ferie perché non desidera viaggiare e preferirebbe continuare a lavorare.

In base alla nostra esperienza, cerchiamo di spiegare di seguito come gestire i casi particolari più ricorrenti.

a) Le ferie di datore di lavoro e collaboratrice non coincidono.

Come accade per i dipendenti d'azienda, che fruiscono della maggior parte delle loro ferie quando l'azienda è chiusa, anche le collaboratrici domestiche dovrebbero cercare di far coincidere le proprie ferie con quelle del datore di lavoro.
Il Contratto Collettivo in merito specifica che "È il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, a fissare il periodo di ferie (...) ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti."
Ciò significa che le parti possono organizzare le ferie come preferiscono, a condizione che vi sia accordo tra le parti.

Se non si raggiunge un accordo, la decisione finale spetta al datore di lavoro.

b) La collaboratrice chiede più ferie di quelle a sua disposizione.

Se la collaboratrice è assunta da poco, può accadere che, quando arriva il periodo di ferie, non abbia abbastanza ferie maturate per coprire tale periodo.
In questi casi si può agire in diversi modi:

  1. si anticipano le ferie che verranno maturate nei mesi successivi.
    Tenendo conto che ogni lavoratore domestico matura un mese di ferie all'anno, è possibile calcolare le ferie che saranno maturate nei mesi successivi fino a dicembre, e farle fruire in anticipo al lavoratore.
    Nell'inserimento delle presenze è sufficiente indicare ferie, così le ferie residue saranno riportate con un numero negativo.

  2. Si concorda un periodo di assenza non retribuita o aspettativa per il periodo non coperto dalle ferie.
    Tale accordo dovrà essere messo per iscritto e firmato da entrambe le parti.
    Se il periodo da indicare come non retribuito è inferiore ai 15 giorni, è preferibile scegliere l'assenza non retribuita (in Webcolf si indica con il codice A), se invece il periodo da indicare è superiore ai 15 giorni si può concordare aspettativa (in Webcolf si indica con il codice AD).
    La differenza tra le due situazioni è che con l'aspettativa, se viene indicata per più di 15 giorni di calendario nello stesso mese, non vengono maturati tfr, ferie e tredicesima per il mese intero.

c) La collaboratrice non torna più dopo le ferie.

La collaboratrice è tenuta a rientrare al lavoro una volta terminato il periodo di ferie concordato.
Se per motivi organizzativi non risulta possibile il rientro nella data prestabilita, la collaboratrice deve tempestivamente comunicarlo al datore di lavoro; in questo caso le parti dovranno accordarsi, prolungando le ferie della lavoratrice, oppure indicando i giorni di assenza come permesso non retribuito (con il codice PNR).

Se invece la collaboratrice non rientra senza dare alcuna notizia, il datore di lavoro dovrà indicare la collaboratrice come assente ingiustificata (in Webcolf si utilizzerà il codice AD nel calendario delle presenze) e se l'assenza si protrae per diversi giorni, il datore di lavoro potrà inviare alla collaboratrice una lettera di contestazione disciplinare.
Se non si riceve riscontro dopo la contestazione, il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento per giusta causa.

In questa circostanza consigliamo di approfondire la procedura da seguire in caso di licenziamento disciplinare.

d) La collaboratrice non vuole fare ferie, e vuole che le siano liquidate.

La normativa non permette al lavoratore di rinunciare alle ferie.
Inoltre, il Contratto Collettivo all'art. 17 indica espressamente che il godimento delle ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità; solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie rimanenti e non godute dovranno essere liquidate.

Se la collaboratrice insiste a voler continuare a lavorare senza fare ferie, il datore di lavoro può chiederle di non presentarsi per il periodo utile al godimento delle sue ferie residue, imponendo un periodo di riposo.

e) La collaboratrice si ammala durante le ferie.

Che cosa succede se la collaboratrice si ammala durante le ferie? È necessario distinguere due casi:

- se si tratta di malattia ospedalizzata, la malattia sospende le ferie. Il lavoratore dovrà quindi inviare al datore di lavoro il certificato medico appena possibile, e il datoe di lavoro dovrà indicare malattia (invece di ferie) nei giorni riportati nel certificato;

- se si tratta di malattia ordinaria, le ferie non vengono sospese, e non è necessario che il lavoratore invii il certificato medico al datore di lavoro.

f) Le ferie possono essere godute durante il preavviso di licenziamento?

Le ferie non possono essere fruite nel periodo di preavviso di licenziamento; durante il preavviso di licenziamento il lavoratore dovrebbe svolgere la normale prestazione normalmente, in presenza, in base agli orari previsti da contratto. Le eventuali giornate di ferie fruite durante il preavviso allungano lo stesso.

 

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