E' possibile assumere come colf un richiedente asilo?

E' possibile assumere come colf un richiedente asilo

Se il collaboratore che si intende assumere non ha permesso di soggiono ma ha fatto richiesta di asilo politico, il datore può procedere all'assunzione poichè tale motivazione permette di effettuare attività lavorativa; infatti come stabilisce la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 n. 14751: "la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda (...), costituisce permesso di soggiorno provvisorio".

QUANDO E COME EFFETTUARE L'ASSUNZIONE

Secondo la stessa circolare, la richiesta di asilo consente al richiedente di svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente. Il datore quindi può assumere il richiedente asilo come lavoratore domestico ma solo se sono trascorsi 60 giorni dalla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale senza che chi di dovere si sia espresso sulla concessione del relativo permesso richiesto.
A tal fine il datore dovrebbe avere un documento che attesta che sono passati 60 gg dalla data della formalizzazione della domanda. Alcune Questure rilasciano una dichiarazione con la data di formalizzazione altrimenti é necessario che il collaboratore rilasci al datore copia dell'ultima pagina della formalizzazione della domanda di protezione da dove si evince la data.

Se sono passati 60 giorni senza alcuna risposta dall'ente preposto il datore può procedere all'assunzione indicando in fase di comunicazione Inps che il collaboratore é in attesa di permesso per "richiedente asilo".
Se il datore non si riuscisse a completare l'assunzione sul sito Inps, perchè mancano dei dati come carta d'idenitità o codice fiscale, l'Inps consiglia di rivolgersi fisicamente alla sede più vicina.

SANZIONI

Nel caso in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio (la c.d. ricevuta della verbalizzazione della domanda) anche laddove la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata o non siano ancora trascorsi i 60 giorni dal rilascio della ricevuta, saranno applicate le procedure previste in caso di occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, compreso l'intervento delle forze dell’ordine per la verifica della posizione del cittadino straniero.

 

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